ART. 50 
  (Subingresso di esercenti attivita' di vendita  non  sottoposte  ad
autorizzazione) 
  1. Qualora lo svolgimento dell'attivita' di vendita sia subordinato
soltanto all'iscrizione dell'esercente nel registro,  il  subentrante
per atto tra vivi, nella gestione o nella proprieta'  dell'esercizio,
ha facolta' di continuare l'attivita' del dante  causa,  purche'  sia
gia' iscritto nel registro all'atto del trasferimento  dell'esercizio
stesso. 
  2. Nel caso di cui al comma 1 il subentrante per causa di morte non
iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo puo'  iniziare
l'attivita' solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro. Qualora
non l'ottenga entro un anno dalla data predetta, decade  dal  diritto
di esercitare l'attivita' del dante causa. 
  3. Il termine di un anno di cui  al  comma  2  e'  prorogato  dalla
commissione  per  la  tenuta   del   registro   quanto   il   ritardo
nell'iscrizione non sia imputabile all'interessato. 
  4. Il subentrante per causa di morte, anche  se  non  iscritto  nel
registro, ha comunque facolta' di  continuare  a  titolo  provvisorio
l'attivita' del dante causa per non piu' di sei mesi  dalla  data  di
acquisto del titolo, fermo restando il disposto del comma 2.