ART. 50 (Subingresso di esercenti attivita' di vendita non sottoposte ad autorizzazione) 1. Qualora lo svolgimento dell'attivita' di vendita sia subordinato soltanto all'iscrizione dell'esercente nel registro, il subentrante per atto tra vivi, nella gestione o nella proprieta' dell'esercizio, ha facolta' di continuare l'attivita' del dante causa, purche' sia gia' iscritto nel registro all'atto del trasferimento dell'esercizio stesso. 2. Nel caso di cui al comma 1 il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo puo' iniziare l'attivita' solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro. Qualora non l'ottenga entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa. 3. Il termine di un anno di cui al comma 2 e' prorogato dalla commissione per la tenuta del registro quanto il ritardo nell'iscrizione non sia imputabile all'interessato. 4. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque facolta' di continuare a titolo provvisorio l'attivita' del dante causa per non piu' di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto del comma 2.