ART. 51 (Subingresso di esercenti la somministrazione di alimenti o bevande) 1. Per trasferimento della gestione e della titolarita' di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento della gestione ad altri che l'assumano in proprio e il trasferimento della proprieta' dell'esercizio. 2. Il subentrante gia' iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo puo' iniziare l'attivita' solo dopo aver chiesto la licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attivita' entro il termine previsto dall'art. 31, lettera a), della legge, decade dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa. 3. Le disposizioni contenute nell'art. 49, commi 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 del presente decreto si applicano anche in materia di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante apparecchi automatici.