ART. 51 
 (Subingresso di esercenti la somministrazione di alimenti o bevande)
1. Per  trasferimento  della  gestione  e  della  titolarita'  di  un
esercizio  per  la  somministrazione  di  alimenti  o  bevande   deve
intendersi, rispettivamente, il trasferimento della gestione ad altri
che  l'assumano  in  proprio  e  il  trasferimento  della  proprieta'
dell'esercizio. 
  2.  Il  subentrante  gia'  iscritto  nel  registro  alla  data   di
trasferimento dell'esercizio per la somministrazione al  pubblico  di
alimenti o bevande o, nel caso di subingresso  per  causa  di  morte,
alla data di acquisto del titolo puo' iniziare l'attivita' solo  dopo
aver chiesto la licenza di cui  all'art.  86  del  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773. Qualora a  decorrere  dalla  data  predetta  non
inizi l'attivita' entro il termine previsto dall'art. 31, lettera a),
della legge, decade dal diritto di esercitare l'attivita'  del  dante
causa. 
  3. Le disposizioni contenute nell'art. 49, commi 4, 5, 6, 7, 8,  11
e  13  del  presente  decreto  si  applicano  anche  in  materia   di
somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. 
  4. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  in
materia  di  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  o  bevande
mediante apparecchi automatici.