ART. 52 
                     (Subingresso degli incapaci) 
  Nei  casi  in  cui  il   tribunale   autorizza   la   continuazione
dell'impresa  commerciale  da  parte  di  un  incapace  si   provvede
all'iscrizione provvisoria dello stesso  nel  registro,  fino  a  che
persiste lo stato di incapacita',  e  l'autorizzazione  alla  vendita
deve provvisoriamente essere intestata all'incapace. 
  A cura di chi tutela ai sensi di legge gli interessi  dell'incapace
deve essere richiesta l'iscrizione  nell'elenco  speciale  di  idonea
persona, secondo le norme previste  dalla  legge  e  dai  decreti  di
applicazione in materia di subingresso. 
  Entro  tre  mesi  dalla  cessazione  dello  stato  di  incapacita',
accertata ai sensi di legge, l'interessato deve chiedere, a  pena  di
decadenza dal  titolo  per  l'esercizio  dell'attivita'  commerciale,
l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. 
  Qualora non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno  dalla
detta cessazione, decade dal titolo per  l'esercizio  dell'attivita',
salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.