ART. 52 (Subingresso degli incapaci) Nei casi in cui il tribunale autorizza la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace si provvede all'iscrizione provvisoria dello stesso nel registro, fino a che persiste lo stato di incapacita', e l'autorizzazione alla vendita deve provvisoriamente essere intestata all'incapace. A cura di chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve essere richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale di idonea persona, secondo le norme previste dalla legge e dai decreti di applicazione in materia di subingresso. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacita', accertata ai sensi di legge, l'interessato deve chiedere, a pena di decadenza dal titolo per l'esercizio dell'attivita' commerciale, l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla detta cessazione, decade dal titolo per l'esercizio dell'attivita', salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.