ART. 53 
(Spacci interni ed esercizio dell'attivita' commerciale in locali non
                         aperti al pubblico) 
 
  1. La distribuzione di merci e  di  alimenti  o  bevande  ai  sensi
dell'art. 34, primo comma, della legge  e'  subordinata  al  rilascio
dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo ed  e'  consentita
solo per i prodotti di cui alle tabelle merceologiche I, VI, VII e IX
e per gli articoli  casalinghi.  Tale  limitazione  merceologica  non
sussiste per gli spacci  interni  gia'  in  esercizio  alla  data  di
entrata in vigore della legge. 
  2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare  dell'attivita'  alla
sola condizione che provi la sua iscrizione  nel  registro  o  quella
della persona preposta  alla  vendita  nell'elenco  speciale  di  cui
all'art. 9 della legge. 
  3. La somministrazione di alimenti o bevande negli spacci  interni,
nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico non e'
soggetta alle norme della legge e del presente  decreto,  ma  solo  a
quelle di pubblica sicurezza,  in  quanto  applicabili,  e  a  quelle
igienico-sanitarie. 
  4. Per le cooperative di consumo ed i consorzi di cui  all'art.  34
della  legge  il  rilascio  dell'autorizzazione  non  e'  subordinato
all'iscrizione  nel  registro  e   nell'elenco   speciale   ed   alle
limitazioni di  carattere  merceologico  previste  dal  comma  1  del
presente articolo, ne' alle norme  e  direttive  previste  dai  piani
comunali, purche' la vendita sia effettata esclusivamente  in  favore
dei soci. 
  5. Chi venda i prodotti di  propria  produzione  esclusivamente  ai
dipendenti o soci non e'  soggetto  alle  norme  della  legge  e  del
presente decreto. 
  6. Agli effetti della legge e delle relative norme  di  esecuzione,
per "locali non aperti al pubblico" si intendono i  locali  l'accesso
ai quali e' riservato a soggetti determinati. 
  7.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  34  della   legge,   la
disposizione di cui al comma 6 si applica anche per  la  vendita  dei
prodotti effettuata all'interno di strutture ricettive a  favore  dei
soli alloggiati, fatti salvi l'art. 8,  comma  3,  e  l'art.  28  del
presente decreto; per la vendita dei prodotti, compresi gli accessori
e i pezzi di ricambio per automotoveicoli, effettuata nelle  aree  di
servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei  soli
utenti;  per  la  vendita  effettuata  all'interno   delle   stazioni
ferroviarie ed aeroportuali a favore dei soli utenti; per la  vendita
effettuata nei cinema e nei  teatri,  durante  lo  svolgimento  dello
spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzione  audiovisive
strettamente attinenti allo spettacolo stesso e  a  favore  dei  soli
spettatori. 
 
            Nota all'art. 53: 
            Il testo dell'art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
          e' il seguente: 
            "Art. 34 (Spacci interni). - La distribuzione di merci  e
          di alimenti o bevande a favore  di  dipendenti  da  enti  o
          imprese pubbliche o private,  di  militari  o  di  soci  di
          circoli  privati  nelle  scuole  e   negli   ospedali,   e'
          consentita a condizionare che venga effettuata in  appositi
          locali non aperti al pubblico. 
            Per esercitare la vendita di cui al comma  precedente  e'
          necessaria l'autorizzazione comunale che e' rilasciata  con
          la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 4 e  9
          della presente legge. 
            Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche
          consentite per le attivita' di cui al precedente comma. 
            Le  cooperative  di  consumo  e  i  consorzi  da   queste
          costituiti che attendono alla distribuzione delle merci  al
          minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla
          autorizzazione comunale  ai  soli  fini  del  rispetto  dei
          regolamenti  locali  di   polizia   urbana,   annonaria   e
          igienico-sanitaria".