ART. 53 (Spacci interni ed esercizio dell'attivita' commerciale in locali non aperti al pubblico) 1. La distribuzione di merci e di alimenti o bevande ai sensi dell'art. 34, primo comma, della legge e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo ed e' consentita solo per i prodotti di cui alle tabelle merceologiche I, VI, VII e IX e per gli articoli casalinghi. Tale limitazione merceologica non sussiste per gli spacci interni gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge. 2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' alla sola condizione che provi la sua iscrizione nel registro o quella della persona preposta alla vendita nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge. 3. La somministrazione di alimenti o bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico non e' soggetta alle norme della legge e del presente decreto, ma solo a quelle di pubblica sicurezza, in quanto applicabili, e a quelle igienico-sanitarie. 4. Per le cooperative di consumo ed i consorzi di cui all'art. 34 della legge il rilascio dell'autorizzazione non e' subordinato all'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale ed alle limitazioni di carattere merceologico previste dal comma 1 del presente articolo, ne' alle norme e direttive previste dai piani comunali, purche' la vendita sia effettata esclusivamente in favore dei soci. 5. Chi venda i prodotti di propria produzione esclusivamente ai dipendenti o soci non e' soggetto alle norme della legge e del presente decreto. 6. Agli effetti della legge e delle relative norme di esecuzione, per "locali non aperti al pubblico" si intendono i locali l'accesso ai quali e' riservato a soggetti determinati. 7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 della legge, la disposizione di cui al comma 6 si applica anche per la vendita dei prodotti effettuata all'interno di strutture ricettive a favore dei soli alloggiati, fatti salvi l'art. 8, comma 3, e l'art. 28 del presente decreto; per la vendita dei prodotti, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio per automotoveicoli, effettuata nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzione audiovisive strettamente attinenti allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori.
Nota all'art. 53: Il testo dell'art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 34 (Spacci interni). - La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati nelle scuole e negli ospedali, e' consentita a condizionare che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico. Per esercitare la vendita di cui al comma precedente e' necessaria l'autorizzazione comunale che e' rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 4 e 9 della presente legge. Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attivita' di cui al precedente comma. Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria".