ART. 55 (Forme speciali di vendita e di propaganda commerciale) 1. Le forme speciali di vendita di cui all'art. 36 della legge sono esclusivamente quelle effettuate nei riguardi del consumatore finale. 2. Le norme del capo I della legge si applicano solo alle imprese che esercitano la vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio. Ai loro incaricati si applicano le disposizioni del presente articolo. 3. L'autorita' di pubblica sicurezza cui devono essere forniti gli elenchi degli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio o la propaganda commerciale di cui all'art. 36 della legge e' quella della sede legale dell'impresa. 4. L'autorita' di pubblica sicurezza deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi. 5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa e deve essere firmato da quest'ultimo. 6. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, e' sufficiente che l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione per il rischio di eventuali danni derivanti dalla sua attivita', con un massimale adeguato al volume dei suoi affari.
Nota all'art. 55: Il testo dell'art. 36 delle legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 36 (Forme di vendita).-La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio e' soggetta alle norme di cui al capo I della presente legge. Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorita' di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione e' prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio. Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attivita' delle stesse. Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge".