ART. 55 
       (Forme speciali di vendita e di propaganda commerciale) 
  1. Le forme speciali di vendita di cui all'art. 36 della legge sono
esclusivamente quelle effettuate nei riguardi del consumatore finale. 
  2. Le norme del capo I della legge si applicano solo  alle  imprese
che  esercitano  la  vendita  per  corrispondenza  su  catalogo  o  a
domicilio. Ai  loro  incaricati  si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo. 
  3. L'autorita' di pubblica sicurezza cui devono essere forniti  gli
elenchi degli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio
o la propaganda commerciale di cui all'art. 36 della legge e'  quella
della sede legale dell'impresa. 
  4. L'autorita' di pubblica sicurezza deve pronunciarsi entro trenta
giorni dalla ricezione degli elenchi. 
  5. Il tesserino di riconoscimento  rilasciato  dalle  imprese  deve
essere   numerato   e   datato,   deve    contenere    gli    estremi
dell'autorizzazione  di  pubblica  sicurezza,  le  generalita'  e  la
fotografia  dell'incaricato,  l'indicazione  a  stampa   della   sede
dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del
nome  del  responsabile  dell'impresa  e  deve  essere   firmato   da
quest'ultimo. 
  6. Ai fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  assicurazione,  e'
sufficiente  che  l'impresa   abbia   stipulato   un   contratto   di
assicurazione per il rischio di eventuali danni derivanti  dalla  sua
attivita', con un massimale adeguato al volume dei suoi affari. 
 
            Nota all'art. 55: 
            Il testo dell'art. 36 delle legge 11 giugno 1971, n. 426,
          e' il seguente: 
            "Art.   36   (Forme   di   vendita).-La    vendita    per
          corrispondenza su catalogo o a domicilio e'  soggetta  alle
          norme di cui al capo I della presente legge. 
            Per gli incaricati delle ditte  esercenti  la  vendita  a
          domicilio, le ditte debbono  comunicare  gli  elenchi  alle
          autorita' di pubblica sicurezza competenti per  territorio,
          le quali possono negare l'autorizzazione per  gravi  motivi
          di natura penale. Analoga autorizzazione e' prescritta  per
          coloro che sono  incaricati  dell'esibizione  di  campioni,
          dell'illustrazione di cataloghi e di ogni  altra  forma  di
          propaganda commerciale effettuata a domicilio. 
            Le  ditte  interessate   rilasciano   un   tesserino   di
          riconoscimento alle persone incaricate  e  rispondono  agli
          effetti civili dell'attivita' delle stesse. 
            Le  vendite  di  cui  sopra  debbono  essere  coperte  da
          assicurazione  per  eventuali  danni  ai   consumatori.   I
          prodotti debbono comunque essere  coperti  da  garanzia  e,
          qualora non corrispondano all'ordinazione,  debbono  essere
          sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato. 
            Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  ai
          commi  precedenti  saranno  stabilite  dal  regolamento  di
          esecuzione della presente legge".