ART. 56 (Tabelle merceologiche - Norme di carattere generale) 1. Le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 24 della legge sono contenute nell'allegato 5 al presente decreto. 2. Le autorizzazioni alla vendita non possono limitare il contenuto merceologico delle tabelle o delle categorie di prodotti cui esse si riferiscono, salvo che nei casi previsti dal comma 8. Qualora autorizzazioni dal contenuto merceologico limitato vengano rilasciate fuori di tali casi, i titolari di esse hanno facolta' di porre in vendita tutte le merci comprese nelle tabelle e nelle categorie merceologiche cui le autorizzazioni si riferiscono. 3. Un esercizio puo' vendere solo le merci comprese nelle tabelle merceologiche in relazione alle quali gli e' stata rilasciata l'autorizzazione alla vendita. 4. E' consentito il rilascio, per un medesimo punto di vendita, di autorizzazioni per piu' tabelle merceologiche, anche dell'autorizzazione per la tabella VIII e di quella per altra tabella, fatti salvi i divieti di legge. 5. Chi ha ottenuto l'autorizzazione per una o piu' tabelle merceologiche e' autorizzato a porre in vendita tutte le merci che siano comprese, in base agli usi generali e locali del commercio, nelle categorie in esse indicate, fatti salvi i divieti di legge. 6. La specifica indicazione di un prodotto in una tabella non esclude che esso possa essere posto in vendita anche in base ad una tabella diversa, secondo la norma prevista nel comma 5. 7. Le possibilita', previste dalle norme della legge e del presente decreto, di vendita promiscua di piu' prodotti appartenenti ad una medesima tabella merceologica, o a piu' tabelle, si intendono in ogni caso subordinate all'osservanza delle norme di carattere ingienico-sanitario, relative a determinati prodotti. 8. Possono essere ottenute, relativamente alla tabella XII, autorizzazioni limitate alla vendita di una o piu' delle seguenti categorie di prodotti: "mobili", "articoli casalinghi", "elettrodomestici", "apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio", "materiale elettrico". 9. Per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio, i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'art. 45, n. 2, 3 e 7, della legge, sono istituite tre apposite tabelle, tenuto conto della natura degli esercizi, degli usi e delle esigenze del pubblico. Tali tabelle, il cui contenuto e' indicato nell'allegato 9 al presente decreto, sono ottenute nel rispetto della legge e del presente decreto. 10. In deroga al disposto del comma 3 la vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a tabelle merceologiche diverse e' consentita nell'esercizio che abbia nella propria tabella merceologica il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispetivi prodotti. 11. Insieme ai prodotti compresi in una delle tabelle merceologiche si intende autorizzata la vendita di articoli che ne costituiscano il contenitore, purche' siano di modesto valore o la vendita sia effettuata, comunque, secondo gli usi del commercio. 12. Le autorizzazioni per la tabella XIV non possono in alcun caso riferirsi a prodotti che siano compresi in una delle altre tabelle o che debbano considerarsi appartenenti ad una categoria compresa in una di esse. 13. Le autorizzazioni relative alla tabella XIV suddetta sono rilasciate per categorie di prodotti, anche se nelle domande siano stati specificati i singoli prodotti anziche' le categorie cui essi appartengono.
Nota all'art. 56: Il testo dell'art. 45 delle legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 45 (Sfera di applicazione della legge).-Le disposizioni della presente legge non si applicano: 1) ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125; 2) ai farmacisti e direttori di farmacia delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialita' medicinali; 3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento; 4) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622; 5) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitino attivita' di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59; 6) agli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31; 7) alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attivita' commerciali e' disciplinato da leggi speciali".