ART. 56 
        (Tabelle merceologiche - Norme di carattere generale) 
  1. Le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 24 della legge sono  contenute
nell'allegato 5 al presente decreto. 
  2. Le autorizzazioni alla vendita non possono limitare il contenuto
merceologico delle tabelle o delle categorie di prodotti cui esse  si
riferiscono, salvo  che  nei  casi  previsti  dal  comma  8.  Qualora
autorizzazioni dal contenuto merceologico limitato vengano rilasciate
fuori di tali casi, i titolari di esse hanno  facolta'  di  porre  in
vendita tutte le merci  comprese  nelle  tabelle  e  nelle  categorie
merceologiche cui le autorizzazioni si riferiscono. 
  3. Un esercizio puo' vendere solo le merci comprese  nelle  tabelle
merceologiche  in  relazione  alle  quali  gli  e'  stata  rilasciata
l'autorizzazione alla vendita. 
  4. E' consentito il rilascio, per un medesimo punto di vendita,  di
autorizzazioni    per    piu'    tabelle     merceologiche,     anche
dell'autorizzazione per  la  tabella  VIII  e  di  quella  per  altra
tabella, fatti salvi i divieti di legge. 
  5.  Chi  ha  ottenuto  l'autorizzazione  per  una  o  piu'  tabelle
merceologiche e' autorizzato a porre in vendita tutte  le  merci  che
siano comprese, in base agli usi generali  e  locali  del  commercio,
nelle categorie in esse indicate, fatti salvi i divieti di legge. 
  6. La specifica indicazione di  un  prodotto  in  una  tabella  non
esclude che esso possa essere posto in vendita anche in base  ad  una
tabella diversa, secondo la norma prevista nel comma 5. 
  7. Le possibilita', previste dalle norme della legge e del presente
decreto, di vendita promiscua di piu' prodotti  appartenenti  ad  una
medesima tabella merceologica, o a piu' tabelle, si intendono in ogni
caso   subordinate   all'osservanza   delle   norme   di    carattere
ingienico-sanitario, relative a determinati prodotti. 
  8.  Possono  essere  ottenute,  relativamente  alla  tabella   XII,
autorizzazioni limitate alla vendita di una  o  piu'  delle  seguenti
categorie   di    prodotti:    "mobili",    "articoli    casalinghi",
"elettrodomestici",  "apparecchi  radio   e   televisivi   ed   altri
apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e  visiva  e
materiale accessorio", "materiale elettrico". 
  9. Per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di
monopolio, i titolari di  impianti  di  distribuzione  automatica  di
carburanti, di cui all'art. 45, n.  2,  3  e  7,  della  legge,  sono
istituite tre apposite  tabelle,  tenuto  conto  della  natura  degli
esercizi, degli usi e delle esigenze del pubblico. Tali  tabelle,  il
cui contenuto e' indicato nell'allegato 9 al presente  decreto,  sono
ottenute nel rispetto della legge e del presente decreto. 
  10. In deroga al disposto del comma 3 la vendita  al  pubblico,  in
un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti  a
tabelle merceologiche diverse e' consentita nell'esercizio che  abbia
nella propria tabella merceologica  il  prodotto  che  rispetto  agli
altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile  ad
almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto
dei valori di mercato dei rispetivi prodotti. 
  11. Insieme ai prodotti compresi in una delle tabelle merceologiche
si intende autorizzata la vendita di articoli che ne costituiscano il
contenitore, purche'  siano  di  modesto  valore  o  la  vendita  sia
effettuata, comunque, secondo gli usi del commercio. 
  12. Le autorizzazioni per la tabella XIV non possono in alcun  caso
riferirsi a prodotti che siano compresi in una delle altre tabelle  o
che debbano considerarsi appartenenti ad una  categoria  compresa  in
una di esse. 
  13. Le autorizzazioni  relative  alla  tabella  XIV  suddetta  sono
rilasciate per categorie di prodotti, anche se  nelle  domande  siano
stati specificati i singoli prodotti anziche' le categorie  cui  essi
appartengono. 
 
            Nota all'art. 56: 
            Il testo dell'art. 45 delle legge 11 giugno 1971, n. 426,
          e' il seguente: 
            "Art.  45  (Sfera  di   applicazione   della   legge).-Le
          disposizioni della presente legge non si applicano: 
            1)   ai   commercianti    all'ingrosso    dei    prodotti
          ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti
          nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125; 
            2) ai farmacisti e direttori di farmacia  delle  quali  i
          comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'art. 
            9 della legge 2  aprile  1968,  n.  475,  quando  vendano
          esclusivamente   prodotti   farmaceutici   o    specialita'
          medicinali; 
            3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando
          vendano esclusivamente i generi di monopolio  di  cui  alla
          legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento; 
            4)  alle  associazioni  dei   produttori   ortofrutticoli
          costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622; 
            5) ai titolari di imprese agricole, singoli o  associati,
          i quali esercitino attivita'  di  alienazione  di  prodotti
          agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile,
          alla legge 25 marzo 1959, n. 125,  alla  legge  9  febbraio
          1963, n. 59; 
            6) agli esportatori di  prodotti  ortoflorofrutticoli  ed
          agrumari iscritti negli albi di cui alla legge  25  gennaio
          1966, n. 31; 
            7) alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali
          l'esercizio  di  particolari   attivita'   commerciali   e'
          disciplinato da leggi speciali".