ART. 57 
       (Tabelle merceologiche - Norme di carattere particolare) 
  1. Il pane puo' essere venduto al minuto solo da  operatori  muniti
di una delle tabelle contenute nell'allegato 5  al  presente  decreto
che lo comprenda o della tabella "pane, sfarinati, paste alimentari e
altri  prodotti,  comunque  preparati,   derivanti   da   sfarinati",
riservata ai titolari della licenza  di  panificazione  di  cui  alla
legge 31 luglio 1956, n. 1002, per la vendita al minuto del  pane  di
loro produzione negli stessi locali di produzione o in altri ad  essi
contigui. L'autorizzazione per detta tabella  e'  obbligatoria  e  al
richiedente spetta di diritto. 
  2.  Nei  casi  in  cui  sia  prevista  l'iscrizione  nel  registro,
l'autorizzazione per la tabella  suddetta  e'  rilasciata  a  chi  e'
iscritto per il gruppo a) o il gruppo c) di cui all'art. 12, comma 2,
del presente decreto. 
  3. La locuzione "carni di tutte le specie  animali"  impiegata  nel
presente decreto  e'  comprensiva  anche  delle  carni  delle  specie
ittiche. 
  4. I prodotti alimentari a base di carni di  cui  alla  tabella  II
possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed
anche allo stato di precotti. La cottura puo' essere effetuata  anche
nell'esercizio,    fatta    salva    l'osservanza     delle     norme
igienico-sanitarie. 
  5. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti  agricoli  ed
alimentari comunque conservati ha diritto  a  porre  in  vendita,  al
minuto, qualunque alimento surgelato secondo il disposto dell'art. 1,
primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32. 
  6. I titolari di autorizzazioni per la tabella I  o  Ia  o  per  la
tabella VI hanno facolta' di vendere anche i detergenti e  gli  altri
articoli per la pulizia, nonche' gli articoli in carta per la casa. 
  7. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita  degli  "articoli
di vestiario confezionati" di cui alla  tabella  IX  ha  facolta'  di
vendere  anche  i  relativi  articoli  complementari.   Il   titolare
dell'autorizzazione per la vendita di "calzature e articoli in  pelle
e cuoio" ha facolta' di vendere  anche  gli  accessori  relativi.  Il
titolare dell'autorizzazione per la vendita dei prodotti di cui  alla
tabella XII ha facolta'  di  vendere  anche  articoli  ed  apparecchi
elettrici ed elettronici di qualsiasi tipo; ha la  medesima  facolta'
anche il titolare della stessa  tabella  ottenuta  con  un  contenuto
merceologico limitato, ai sensi del precedente art. 56, comma 8, o il
titolare della tabella merceologica  derivata  dalla  citata  tabella
XII, purche' comprendano gli  "elettrodomestici"  o  gli  "apparecchi
radio e televisivi" o il "materiale elettrico". 
  8.   Il   commercio    di    videocassette    riproducenti    opere
cinematografiche   e'   soggetto   alle   stesse   disposizioni   che
disciplinano il commercio delle pellicole cinematografiche. 
  9.  La  categoria  merceologica  degli  "articoli   sanitari"   non
comprende le calzature, i giocattoli, gli articoli di vestiario,  gli
articoli di profumeria, nonche' i cosmetici. 
  10. In deroga al disposto del  comma  12  del  precedente  art.  56
possono essere rilasciate autorizzazioni per la tabella XIV  riferite
anche  alle   seguenti   categorie   di   prodotti:   "accessori   di
abbigliamento", "biancheria intima", "audiovisivi". 
 
            Nota all'art. 57: 
            Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge  27  gennaio
          1968, n. 32, e' il seguente: 
            "Art.  1  -  La  vendita  al  pubblico   degli   alimenti
          surgelati, e' consentita a tutti gli  esercizi  commerciali
          di  qualsiasi  tipo  e  specializzazione  merceologica  che
          esercitano la ventita al pubblico di prodotti  agricoli  ed
          alimentari, comunque conservati, senza  alcuna  limitazione
          in rapporto alla gamma merceologica per la quale  e'  stata
          loro concessa licenza di vendita con  la  osservanza  della
          presente legge, e nei limiti posti da altre leggi a  tutela
          dell'igiene e della sanita' pubblica.La  vendita  di  carni
          surgelate e' pure consentita negli esercizi abilitati  alla
          vendita di carni fresche o congelate e regolati dalla legge
          4 aprile 1964, n. 171. 
            Il titolare di un esercizio  commerciale  abilitato  alla
          vendita di prodotti agricoli ed alimentari con licenza  non
          conforme a quanto prescritto dal  comma  precedente  potra'
          ottenere la licenza per la vendita degli alimenti surgelati
          come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente. 
            Art. 2. - La licenza di vendita e' concessa  per  l'unica
          voce "alimenti  surgelati"  comprendente  gli  alimenti  in
          confezioni originali di cui all'elenco previsto all'art. 4. 
            Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari
          in confezioni cause all'origine, che siano stati sottoposti
          ad un trattamento frigorifero tale da abbassare rapidamente
          la temperatura  anche  interna  a  non  meno  di  18  gradi
          centigradi sotto zero e che siano stati  mantenuti  a  tale
          temperatura fino al momento della vendita al consumatore. 
            Art. 3. - Per ottenerre la licenza di vendita per la voce
          "alimenti surgelati" il titolare dell'esercizio richiedente
          dovra'  dimostrare,  mediante  attestato  rilasciato  dalle
          competenti autorita' sanitarie comunali, di disporre di  un
          locale   di   vendita    che    risponda    ai    requisiti
          igienico-sanitari necessari per il commercio degli alimenti
          surgelati". 
            Le altre norme sui prodotti surgelati sono contenute: 
            nel  D.M.  15  giugno  1971:   "Elenco   degli   alimenti
          surgelati", modificato dal D.M. 1 marzo 1972,  dal  D.M.  2
          ottobre 1974 e 
            dal D.M. 15 giugno 1977; 
            nel  D.M.  15  giugno  1971:  "Determinazione  dei  tempi
          massimi da impiegare per la surgelazione degli alimenti; 
            nel D.M. 15  giugno  1971,  "Norme  sul  trasporto  degli
          alimenti surgelati", modificato dal D.M. 1 marzo 1972,  dal
          D.M. 20 giugno 1972 e dal D.M. 29 gennaio 1981; 
            nel D.M. 15 giugno 1971:  "Controlli  alla  produzione  e
          alla vendita per il  consumo  degli  alimenti  surgelati  e
          modalita' da osservare per il loro  confezionamento  e  per
          l'etichettatura", modificato dal D.M.  1  marzo  1972,  dal
          D.M. 21 giugno 1972, dal D.M. 29 novembre 1972, dal D.M. 15
          giugno 1977, dal D.M. 22 giugno 1977, dal  D.M.  16  luglio
          1980 e dal D.M. 3 novembre 1982; 
            nel D.M. 15 giugno 1971: "Requisiti igienico-sanitari dei
          locali nei quali si  effettua  la  vendita  degli  alimenti
          surgelati", modificato dal D.M. 1 marzo 1972, e dal D.M. 29
          gennaio 1981.