ART. 57 (Tabelle merceologiche - Norme di carattere particolare) 1. Il pane puo' essere venduto al minuto solo da operatori muniti di una delle tabelle contenute nell'allegato 5 al presente decreto che lo comprenda o della tabella "pane, sfarinati, paste alimentari e altri prodotti, comunque preparati, derivanti da sfarinati", riservata ai titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, per la vendita al minuto del pane di loro produzione negli stessi locali di produzione o in altri ad essi contigui. L'autorizzazione per detta tabella e' obbligatoria e al richiedente spetta di diritto. 2. Nei casi in cui sia prevista l'iscrizione nel registro, l'autorizzazione per la tabella suddetta e' rilasciata a chi e' iscritto per il gruppo a) o il gruppo c) di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto. 3. La locuzione "carni di tutte le specie animali" impiegata nel presente decreto e' comprensiva anche delle carni delle specie ittiche. 4. I prodotti alimentari a base di carni di cui alla tabella II possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed anche allo stato di precotti. La cottura puo' essere effetuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie. 5. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati ha diritto a porre in vendita, al minuto, qualunque alimento surgelato secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32. 6. I titolari di autorizzazioni per la tabella I o Ia o per la tabella VI hanno facolta' di vendere anche i detergenti e gli altri articoli per la pulizia, nonche' gli articoli in carta per la casa. 7. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita degli "articoli di vestiario confezionati" di cui alla tabella IX ha facolta' di vendere anche i relativi articoli complementari. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita di "calzature e articoli in pelle e cuoio" ha facolta' di vendere anche gli accessori relativi. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita dei prodotti di cui alla tabella XII ha facolta' di vendere anche articoli ed apparecchi elettrici ed elettronici di qualsiasi tipo; ha la medesima facolta' anche il titolare della stessa tabella ottenuta con un contenuto merceologico limitato, ai sensi del precedente art. 56, comma 8, o il titolare della tabella merceologica derivata dalla citata tabella XII, purche' comprendano gli "elettrodomestici" o gli "apparecchi radio e televisivi" o il "materiale elettrico". 8. Il commercio di videocassette riproducenti opere cinematografiche e' soggetto alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio delle pellicole cinematografiche. 9. La categoria merceologica degli "articoli sanitari" non comprende le calzature, i giocattoli, gli articoli di vestiario, gli articoli di profumeria, nonche' i cosmetici. 10. In deroga al disposto del comma 12 del precedente art. 56 possono essere rilasciate autorizzazioni per la tabella XIV riferite anche alle seguenti categorie di prodotti: "accessori di abbigliamento", "biancheria intima", "audiovisivi".
Nota all'art. 57: Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, e' il seguente: "Art. 1 - La vendita al pubblico degli alimenti surgelati, e' consentita a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la ventita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma merceologica per la quale e' stata loro concessa licenza di vendita con la osservanza della presente legge, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della sanita' pubblica.La vendita di carni surgelate e' pure consentita negli esercizi abilitati alla vendita di carni fresche o congelate e regolati dalla legge 4 aprile 1964, n. 171. Il titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari con licenza non conforme a quanto prescritto dal comma precedente potra' ottenere la licenza per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente. Art. 2. - La licenza di vendita e' concessa per l'unica voce "alimenti surgelati" comprendente gli alimenti in confezioni originali di cui all'elenco previsto all'art. 4. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari in confezioni cause all'origine, che siano stati sottoposti ad un trattamento frigorifero tale da abbassare rapidamente la temperatura anche interna a non meno di 18 gradi centigradi sotto zero e che siano stati mantenuti a tale temperatura fino al momento della vendita al consumatore. Art. 3. - Per ottenerre la licenza di vendita per la voce "alimenti surgelati" il titolare dell'esercizio richiedente dovra' dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari necessari per il commercio degli alimenti surgelati". Le altre norme sui prodotti surgelati sono contenute: nel D.M. 15 giugno 1971: "Elenco degli alimenti surgelati", modificato dal D.M. 1 marzo 1972, dal D.M. 2 ottobre 1974 e dal D.M. 15 giugno 1977; nel D.M. 15 giugno 1971: "Determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione degli alimenti; nel D.M. 15 giugno 1971, "Norme sul trasporto degli alimenti surgelati", modificato dal D.M. 1 marzo 1972, dal D.M. 20 giugno 1972 e dal D.M. 29 gennaio 1981; nel D.M. 15 giugno 1971: "Controlli alla produzione e alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e modalita' da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura", modificato dal D.M. 1 marzo 1972, dal D.M. 21 giugno 1972, dal D.M. 29 novembre 1972, dal D.M. 15 giugno 1977, dal D.M. 22 giugno 1977, dal D.M. 16 luglio 1980 e dal D.M. 3 novembre 1982; nel D.M. 15 giugno 1971: "Requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati", modificato dal D.M. 1 marzo 1972, e dal D.M. 29 gennaio 1981.