ART. 58 
             (Modificazione delle tabelle merceologiche) 
  1. Le proposte di modificazione delle  tabelle  merceologiche  sono
deliberate dal consiglio comunale, sentite  le  commissioni  previste
dagli articoli 15 e 16 della legge, e sono affisse all'albo  comunale
per non meno di quindici giorni. 
  2. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma  1,  il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiede  il
parere della camera di commercio competente per  territorio  e  tiene
particolare conto  del  criterio  prescritto  dall'art.  37,  secondo
comma, della legge per la  formazione  delle  tabelle  merceologiche.
Puo' autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze  e
tradizioni locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni  della
popolazione o a radicate consuetudini. 
  3. In presenza delle condizioni previste nel comma 2 possono essere
consentite, con la procedura di cui ai  commi  1  e  2,  tabelle  per
esercizi specializzati per la vendita del  latte  e  per  quella  dei
salumi. In ciascuna di tali tabelle  possono  essere  compresi  altri
prodotti tra quelli indicati nella tabella I di cui all'allegato 5 al
presente decreto. Nei comuni nei quali sia istituita la  tabella  per
il latte, gli esercizi autorizzati in base alla  tabella  I  suddetta
non hanno facolta' di vendere il latte fresco. 
  4. I  comuni  possono  in  alcun  caso  istituire  proprie  tabelle
merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella
XIV, salvo che nei casi di applicazione del presente articolo. 
 
            Nota all'art. 58: 
            Il testo dell'art. 37 delle legge 11 giugno 1971, n. 426,
          e' il seguente: 
            "Art. 37 (Tabelle merceologiche). - Entro novanta  giorni
          dall'entrata in vigore della presente  legge,  il  Ministro
          per l'industria, il commercio e l'artigianato determina  le
          tabelle  merceologiche  alle  quali  deve  conformarsi   il
          rilascio delle  autorizzazioni,  sentito  il  parere  delle
          organizzazioni nazionali di categoria  dei  commercianti  a
          posto  fisso,  degli  ambulanti  e  delle  cooperative   di
          consumo. 
            Le tabelle merceologiche  debbono  prevedere  il  massimo
          raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare,
          le     limitazioni     previste     dalle      disposizioni
          igienico-sanitarie. 
            I comuni hanno facolta', previo  consenso  del  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          introdurre  parziali  modifiche  alle  tabelle  stesse   in
          relazione alle esigenze e alle tradizioni locali sentito il
          parere delle associazioni locali dei commercianti".