ART. 58 (Modificazione delle tabelle merceologiche) 1. Le proposte di modificazione delle tabelle merceologiche sono deliberate dal consiglio comunale, sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge, e sono affisse all'albo comunale per non meno di quindici giorni. 2. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiede il parere della camera di commercio competente per territorio e tiene particolare conto del criterio prescritto dall'art. 37, secondo comma, della legge per la formazione delle tabelle merceologiche. Puo' autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze e tradizioni locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate consuetudini. 3. In presenza delle condizioni previste nel comma 2 possono essere consentite, con la procedura di cui ai commi 1 e 2, tabelle per esercizi specializzati per la vendita del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli indicati nella tabella I di cui all'allegato 5 al presente decreto. Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I suddetta non hanno facolta' di vendere il latte fresco. 4. I comuni possono in alcun caso istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di applicazione del presente articolo.
Nota all'art. 58: Il testo dell'art. 37 delle legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 37 (Tabelle merceologiche). - Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo. Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie. I comuni hanno facolta', previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti".