ART. 59 
                      (Pubblicita' dei prezzi) 
 
  1. Le merci esposte,  per  la  vendita  al  minuto,  nelle  vetrine
esterne o  all'ingresso  del  locale,  o  nelle  immediate  adiacenze
dell'esercizio, o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque
collocati,  debbono  recare,  in  modo   chiaro   e   ben   visibile,
l'indicazione del prezzo di vendita.  Quando  siano  esposti  insieme
piu' esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unita',
identici o dello stesso valore, e' sufficiente  l'apposizione  su  di
essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo. 
  2. Gli autoveicoli, i motoveicoli, le macchine, i pezzi di ricambio
per autoveicoli, per motoveicoli e macchine,  il  materiale  per  gli
impianti elettrici e i materiali da  costruzione  non  sono  soggetti
alla norma di cui al comma 1, purche' per l'adempimento  dell'obbligo
della  pubblicita'  dei  prezzi  siano  messi  a  disposizione  degli
acquirenti cataloghi e listini della impresa fornitrice o  di  quella
di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce e il
corrispondente prezzo al pubblico. 
  3. La norma di cui al comma 1 non si applica  ai  giornali  e  alle
riviste. 
  4. Negli esercizi e nei reparti di  esercizio  organizzati  con  il
sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del
prezzo di cui al comma 1 va osservato in ogni caso per tutte le merci
comunque esposte al pubblico. 
  5. Nell'esercizio del commercio ambulante di cui all'art.  3  della
legge e alla legge 19 maggio 1976, n.  398,  l'obbligo  previsto  dal
comma 1 del presente articolo va osservato soltanto nella vendita dei
prodotti alimentari e dei prodotti di cui alla  tabella  IX,  esposti
sui banchi di vendita. 
  6. Le norme del presente articolo sono applicabili ai libri  quando
essi non abbiano il prezzo indicato in copertina  o  in  un  catalogo
messo a disposizione degli acquirenti.