ART. 59 (Pubblicita' dei prezzi) 1. Le merci esposte, per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell'esercizio, o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita. Quando siano esposti insieme piu' esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unita', identici o dello stesso valore, e' sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo. 2. Gli autoveicoli, i motoveicoli, le macchine, i pezzi di ricambio per autoveicoli, per motoveicoli e macchine, il materiale per gli impianti elettrici e i materiali da costruzione non sono soggetti alla norma di cui al comma 1, purche' per l'adempimento dell'obbligo della pubblicita' dei prezzi siano messi a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini della impresa fornitrice o di quella di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce e il corrispondente prezzo al pubblico. 3. La norma di cui al comma 1 non si applica ai giornali e alle riviste. 4. Negli esercizi e nei reparti di esercizio organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo di cui al comma 1 va osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. 5. Nell'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge e alla legge 19 maggio 1976, n. 398, l'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo va osservato soltanto nella vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti di cui alla tabella IX, esposti sui banchi di vendita. 6. Le norme del presente articolo sono applicabili ai libri quando essi non abbiano il prezzo indicato in copertina o in un catalogo messo a disposizione degli acquirenti.