ART. 6 
  (Iscrizione nella  sezione  speciale  degli  esercenti  l'attivita'
ricettiva) 
  1. L'iscrizione nella sezione speciale istituita dall'art. 5  della
legge 17 maggio  1983,  n.  217,  e'  prevista  per  i  soggetti  che
intendano svolgere professionalmente, in qualita' di  titolari  o  di
gestori dell'impresa, l'attivita' di gestione di strutture  ricettive
ed annessi  servizi  turistici  ed  e'  condizione  per  il  rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio di tale attivita'. 
  2. L'iscrizione nella sezione speciale e' disciplinata dalle  norme
sull'iscrizione nel registro previste dalla legge  e  dalle  relative
norme di esecuzione, eccettuate quelle che contrastino con specifiche
disposizioni dalla  legge  17  maggio  1983,  n.  217,  o  siano  per
l'oggetto  riferibili  solamente  ad  attivita'  diverse  da   quella
ricettiva. 
  3. Per l'iscrizione nella  sezione  speciale  di  soggetti  diversi
dalle persone fisiche e' sufficiente  che  il  rappresentante  legale
possegga i requisiti richiesti dall'art. 5, lett. a) e c) della legge
17 maggio 1983, n. 217. 
  4. Va iscritto nella sezione speciale anche  il  rappresentante  di
cui  all'art.  93  del  regio  decreto  18  giugno  1931,   n.   773.
L'iscrizione e' chiesta dal titolare dell'attivita' ricettiva. 
  5. Il rappresentante di cui all'art. 93 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, che sia iscritto nella sezione speciale puo' far valere
tale iscrizione ai  fini  dell'esercizio  in  proprio  dell'attivita'
ricettiva  senza  necessita'  di  essere  reiscritto  come   titolare
dell'attivita', purche' l'iscrizione sia  stata  disposta  presso  la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  nella  cui
circoscizione risiede, e viceversa. 
 
            Nota all'art 6: 
            Il testo dell'art. 93 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e'
          il seguente: 
            "Art. 93 - La licenza e l'autorizzazione durano  fino  al
          31 dicembre di ogni anno e  valgono  esclusivamente  per  i
          locali in esse indicati. 
            Si   puo'   condurre    l'esercizio    per    mezzo    di
          rappresentante".