ART. 6 (Iscrizione nella sezione speciale degli esercenti l'attivita' ricettiva) 1. L'iscrizione nella sezione speciale istituita dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' prevista per i soggetti che intendano svolgere professionalmente, in qualita' di titolari o di gestori dell'impresa, l'attivita' di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici ed e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tale attivita'. 2. L'iscrizione nella sezione speciale e' disciplinata dalle norme sull'iscrizione nel registro previste dalla legge e dalle relative norme di esecuzione, eccettuate quelle che contrastino con specifiche disposizioni dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, o siano per l'oggetto riferibili solamente ad attivita' diverse da quella ricettiva. 3. Per l'iscrizione nella sezione speciale di soggetti diversi dalle persone fisiche e' sufficiente che il rappresentante legale possegga i requisiti richiesti dall'art. 5, lett. a) e c) della legge 17 maggio 1983, n. 217. 4. Va iscritto nella sezione speciale anche il rappresentante di cui all'art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'iscrizione e' chiesta dal titolare dell'attivita' ricettiva. 5. Il rappresentante di cui all'art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che sia iscritto nella sezione speciale puo' far valere tale iscrizione ai fini dell'esercizio in proprio dell'attivita' ricettiva senza necessita' di essere reiscritto come titolare dell'attivita', purche' l'iscrizione sia stata disposta presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscizione risiede, e viceversa.
Nota all'art 6: Il testo dell'art. 93 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e' il seguente: "Art. 93 - La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati. Si puo' condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante".