ART. 60 
      (Sanzioni amministrative di cui all'art. 41 della legge) 
 
  1. Le  infrazioni  alle  norme  contenute  nell'art.  4,  comma  5,
nell'art.  11,  nell'art.  23,  comma  8,  nell'art.  41,  comma  12,
nell'art. 42, commi 2 e  3,  nell'art.  43,  comma  1,  del  presente
decreto sono punite con la sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da L. 20.000 a L. 200.000. 
  2. Con la stessa sanzione di cui al comma 1 del  presente  articolo
e' punito l'esercente un'attivita' commerciale in  sede  fissa  o  su
aree pubbliche  che  non  tenga  esposto  in  modo  ben  visibile  un
documento  dal  quale  risultino  gli  estremi  dell'iscrizione   nel
registro dei commercianti in quello delle ditte, nonche' gli  estremi
dell'autorizzazione  eventualmente  prescritta.   Con   la   medesima
sanzione e' punito  anche  l'esercente  l'attivita'  di  vendita  per
corrispondenza  su  catalogo  o  a  domicilio  che  non  indichi  sul
catalogo, sul materiale pubblicitario e sugli altri atti e  documenti
dell'impresa   gli   estremi   dell'iscrizione   nel   registro   dei
commercianti e in quello delle ditte. 
  3. Chi non indica in modo chiaro e ben  visibile  il  prezzo  delle
merci esposte e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da L. 80.000 a L. 200.000. 
  4. I limiti massimi delle sanzioni di cui ai commi 1,  2  e  3  del
presente articolo sono raddoppiati nei casi di particolare gravita' o
di recidiva. 
  5. L'esercente che svolga l'attivita' di vendita su una  superficie
minore di quella autorizzata, ma superiore a quella minima stabilita,
senza dare notizia al comune dell'entita' della superficie utilizzata
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da L. 80.000 a L. 200.000. 
  6. L'esercente che non chieda  la  vidimazione  dell'autorizzazione
alla vendita ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 3, del presente decreto
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da L. 80.000 a L. 500.000. 
  7. Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
somma da L. 80.000 a L. 200.000: 
  il subentrante per atto tra vivi iscritto  nel  registro,  che  non
chieda,  prima  dell'inizio  dell'attivita',  l'autorizzazione   allo
svolgimento dell'attivita' stessa; 
  il subentrante per causa di morte, che, non iscritto  nel  registro
alla data di acquisto del titolo, inizi l'attivita' dopo la  scadenza
del termine di cui all'art. 49, quinto comma, del  presente  decreto,
senza   aver   prima   chiesto   l'iscrizione    nel    registro    e
l'autorizzazione; 
  il subentrante nella gestione o nella  proprieta'  di  uno  spaccio
interno che inizi l'attivita' prima di aver chiesto  l'autorizzazione
al comune; 
  il soggetto che non osserva il disposto dell'art. 24,  comma  3,  e
dell'art. 63, comma 13, del presente decreto. 
  8.  Salvo  che  non  costituisca  reato,  il  fornire  notizie  non
veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati  dagli
interessati in relazione  alle  norme  della  legge  e  del  presente
decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da L. 80.000 a L. 300.000. Alla stessa  sanzione  soggiace  chi
omette di fornire notizie o dati previsti dal presente decreto. 
  9. Chiunque venda prodotti  non  compresi  nella  tabella  o  nella
categoria merceologica per la quale e' abilitato dal registro  e,  se
del caso, ha ottenuto l'autorizzazione alla vendita e' punito con  le
sanzioni di cui all'art. 39, primo e secondo comma, della legge. 
  10. Le sanzioni amministrative  pecuniarie  previste  dal  presente
articolo sono irrogate dall'Ufficio Provinciale  dell'Industria,  del
Commercio e dell'Artigianato ai sensi della legge 24  novembre  1981,
n. 689, e del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982,
n. 571, e i proventi sono devoluti allo Stato. 
  11. Non costituisce violazione del divieto di  esercizio  congiunto
del commercio all'ingrosso e del commercio  al  minuto  nello  stesso
punto di vendita, sancito dall'art. 1,  ultimo  comma,  della  legge,
l'utilizzazione dello stesso locale  per  l'esercizio  del  commercio
all'ingrosso  in  sede  fissa  e  della   vendita   al   minuto   per
corrispondenza su catalogo o a domicilio di  cui  all'art.  36  della
legge stessa. Non costituisce violazione del divieto suddetto neanche
l'utilizzazione di uno stesso locale per  l'esercizio  del  commercio
all'ingrosso e di quello  al  minuto  di  prodotti  per  i  quali  il
commercio all'ingrosso o al minuto non e' disciplinato dalla legge. 
  12. Non costituisce violazione  dell'art.  31,  lettera  a),  della
legge dar inizio all'attivita'  entro  il  termine  previsto  su  una
superficie inferiore a quella autorizzata, purche' superiore a quella
minima stabilita. 
  13. Ai soggetti tenuti all'iscrizione nella sezione speciale di cui
all'art. 5 della  legge  17  maggio  1983,  n.  217,  che  esercitano
l'attivita'  ricettiva  senza  essere  iscritti,  si   applicano   le
disposizioni dell'art.  39  della  legge  relative  ai  soggetti  che
esercitano senza essere iscritti nel registro attivita' per le  quali
e' richiesta l'iscrizione. 
 
            Nota all'art. 60: 
            Il testo dell'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
          modificato dalla legge  30  luglio  1974,  n.  324,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 39 (Sanzioni). - Chiunque viola le disposizioni  di
          cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 34, 35,  36  e
          38 della presente legge  e'  punito  con  l'ammenda  da  L.
          20.000 a 5.000.000. 
            In caso di particolare gravita' o di recidiva il  sindaco
          puo' inoltre disporre la  chiusura  dell'esercizio  per  un
          periodo non superiore a venti giorni. 
            Le  sansioni   previste   dai   precedenti   commi   sono
          applicabili anche a chi  vende  merci  non  comprese  nelle
          tabelle merceologiche di cui al precedente art. 37. 
            Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio  qualora  il
          suo titolare non  risulti  iscritto  nel  registro  di  cui
          all'art. 1 o ne sia stato cancellato,  ovvero  non  sia  in
          possesso  dell'autorizzazione  prescritta  dalla   presente
          legge. 
            L'ordinanza del sindaco per la chiusura di  un  esercizio
          commerciale abusivo, che si trovi cioe' nelle condizioni di
          cui al comma precedente, costituisce titolo  esecutivo,  ed
          e' spedita in  forma  esecutiva  con  l'applicazione  della
          formula prevista dall'art.  475  del  codice  di  procedura
          civile.   L'ordinanza    e'    dichiarata    immediatamente
          eseguibile". 
            La  sanzione  dell'ammenda  di  cui   al   primno   comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della  legge
          24 dicembre 1975, n. 706, il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero piu' reato e fossero soggette  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le violazioni per le quali  fosse  prevista  la  sola  pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art.  42  della  legge  24  novembre  1981,   n.   689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la depenalizzazione del reato, includendovi anche  i  reati
          punibili con la sola pena della multa. 
            La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e'
          stata elevata di due volte per effetto dell'art. 114, primo
          comma, della  predetta  legge  n.  689/1981,  in  relazione
          all'art. 113, quarto comma, della stessa legge.