ART. 60 (Sanzioni amministrative di cui all'art. 41 della legge) 1. Le infrazioni alle norme contenute nell'art. 4, comma 5, nell'art. 11, nell'art. 23, comma 8, nell'art. 41, comma 12, nell'art. 42, commi 2 e 3, nell'art. 43, comma 1, del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 200.000. 2. Con la stessa sanzione di cui al comma 1 del presente articolo e' punito l'esercente un'attivita' commerciale in sede fissa o su aree pubbliche che non tenga esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'iscrizione nel registro dei commercianti in quello delle ditte, nonche' gli estremi dell'autorizzazione eventualmente prescritta. Con la medesima sanzione e' punito anche l'esercente l'attivita' di vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio che non indichi sul catalogo, sul materiale pubblicitario e sugli altri atti e documenti dell'impresa gli estremi dell'iscrizione nel registro dei commercianti e in quello delle ditte. 3. Chi non indica in modo chiaro e ben visibile il prezzo delle merci esposte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 200.000. 4. I limiti massimi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono raddoppiati nei casi di particolare gravita' o di recidiva. 5. L'esercente che svolga l'attivita' di vendita su una superficie minore di quella autorizzata, ma superiore a quella minima stabilita, senza dare notizia al comune dell'entita' della superficie utilizzata e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 200.000. 6. L'esercente che non chieda la vidimazione dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 3, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 500.000. 7. Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 200.000: il subentrante per atto tra vivi iscritto nel registro, che non chieda, prima dell'inizio dell'attivita', l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' stessa; il subentrante per causa di morte, che, non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo, inizi l'attivita' dopo la scadenza del termine di cui all'art. 49, quinto comma, del presente decreto, senza aver prima chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione; il subentrante nella gestione o nella proprieta' di uno spaccio interno che inizi l'attivita' prima di aver chiesto l'autorizzazione al comune; il soggetto che non osserva il disposto dell'art. 24, comma 3, e dell'art. 63, comma 13, del presente decreto. 8. Salvo che non costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme della legge e del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 300.000. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dal presente decreto. 9. Chiunque venda prodotti non compresi nella tabella o nella categoria merceologica per la quale e' abilitato dal registro e, se del caso, ha ottenuto l'autorizzazione alla vendita e' punito con le sanzioni di cui all'art. 39, primo e secondo comma, della legge. 10. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono irrogate dall'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, e i proventi sono devoluti allo Stato. 11. Non costituisce violazione del divieto di esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto nello stesso punto di vendita, sancito dall'art. 1, ultimo comma, della legge, l'utilizzazione dello stesso locale per l'esercizio del commercio all'ingrosso in sede fissa e della vendita al minuto per corrispondenza su catalogo o a domicilio di cui all'art. 36 della legge stessa. Non costituisce violazione del divieto suddetto neanche l'utilizzazione di uno stesso locale per l'esercizio del commercio all'ingrosso e di quello al minuto di prodotti per i quali il commercio all'ingrosso o al minuto non e' disciplinato dalla legge. 12. Non costituisce violazione dell'art. 31, lettera a), della legge dar inizio all'attivita' entro il termine previsto su una superficie inferiore a quella autorizzata, purche' superiore a quella minima stabilita. 13. Ai soggetti tenuti all'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che esercitano l'attivita' ricettiva senza essere iscritti, si applicano le disposizioni dell'art. 39 della legge relative ai soggetti che esercitano senza essere iscritti nel registro attivita' per le quali e' richiesta l'iscrizione.
Nota all'art. 60: Il testo dell'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, modificato dalla legge 30 luglio 1974, n. 324, e' il seguente: "Art. 39 (Sanzioni). - Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 34, 35, 36 e 38 della presente legge e' punito con l'ammenda da L. 20.000 a 5.000.000. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni. Le sansioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente art. 37. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'art. 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge. L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioe' nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed e' spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'art. 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza e' dichiarata immediatamente eseguibile". La sanzione dell'ammenda di cui al primno comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata elevata di due volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge.