ART. 61 (Sfera di applicazione della legge) 1. Ai fini dell'art. 45, n. 7, della legge, per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034. 2. Ai fini dell'art. 45, n. 2, della legge, per prodotti farmaceutici o specialita' medicinali si intendono anche gli altri prodotti affini, i presidi medico-chirurgici e gli articoli sanitari. 3. Restano salve le disposizioni relative ai benefici accordati ai profughi per l'esercizio dell'attivita' commerciale dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763. Esse possono trovare applicazione esclusivamente per l'esercizio della specializzazione merceologica legalmente esplicata nei territori di provenienza, e per una sola volta. 4. Per vendita in forma ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, vietata dall'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi esclusivamente la vendita o la somministrazione su aree pubbliche di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398. 5. L'autorizzazione per la vendita al pubblico, al minuto, dei soli alimenti surgelati, di cui agli artt. 2 e 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, e' rilasciata dal sindaco alla sola condizione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal citato art. 3 e dell'iscrizione dell'interessato nel registro. 6. Fatto salvo il disposto del precedente comma 5, il commercio degli alimenti surgelati e' disciplinato dalle norme della legge e del presente decreto. 7. L'iscrizione nel registro e il rilascio dell'autorizzazione per la vendita dei prodotti oggetto dell'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e di cui all'art. 6 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, sono disposti alle sole condizioni previste dalla legge e dalle relative norme di esecuzione. 8. Qualora il titolare dell'attivita' commerciale suddetta non sia autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria o, pur essendolo, non eserciti direttamente l'attivita' commerciale, deve esserlo la persona preposta alla vendita ai sensi dell'articolo 9 della legge. Chi viola tale disposizione e' punito con la cancellazione dal registro e la revoca dell'autorizzazione alla vendita. 9. Gli industriali e gli artigiani di cui all'art. 2 della legge che intendano vendere al pubblico, al minuto, i loro prodotti sono soggetti alle norme della legge concernenti le autorizzazioni alla vendita, salvo che l'attivita' commerciale sia esercitata nei locali di produzione dei prodotti stessi. 10. Ai fini dell'iscrizione nel registro e del rilascio dell'autorizzazione per la tabella XI, per "oggetti preziosi" si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonche' i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se venduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, o gli altri oggetti suindicati. 11. Il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, rilasciata a fini fito-sanitari per il commercio di piante, parti di parti e semi non legittima all'esercizio dell'attivita' commerciale chi non sia iscritto nel registro di cui alla legge e non abbia l'autorizzazione commerciale prescritta. 12. Le disposizioni della legge non si applicano: a) a chi esercita il commercio all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, sia allo stato fresco che conservato; b) ai produttori agricoli, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, sui propri fondi, i propri prodotti ottenuti per coltura o allevamento; c) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attivita'; d) ai raccoglitori di tartufi di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752; e) ai soggetti che trattano i beni oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che acquisiscano materiali di recupero e li rivendano ad altri operatori o ad utilizzatori professionali; f) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo; g) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; h) alla vendita degli olii minerali e dei prodotti petroliferi di cui all'art. 1 del R.D. 20 luglio 1934 n. 1303, nei casi in cui e' soggetta, in conformita' delle norme che disciplinano il settore, a concessione o autorizzazione prefettizia o ministeriale, eslcusa pero' l'ipotesi della vendita al minuto in sede fissa dei gas di petrolio liquefatti in bombole ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 7, modificata dalla legge 1 ottobre 1985, n. 539; i) all'attivita' di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; l) agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'.
Note all'art. 61: - Il testo dell'art. 6 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, e' il seguente: "Art. 6. - Quando l'esercizio delle arti contemplate nel presente regolamento si effettua mediante la pubblica vendita di strumenti, apparecchi o altri prodotti speciali, l'ufficio comunale non potra' rilasciare la licenza di vendita ai sensi del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, se il richiedente non abbia comprovato di essere autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria, mediante l'esibizione del titolo debitamente registrato, o non proponga alla vendita altra persona autorizzata, della quale dovra' essere esibito sempre il regolare titolo.In caso di successiva sostituzione dovra' notificarsi parimenti il titolo del nuovo esercente. Tali norme si applicano anche nel caso in cui uno stesso proprietario possieda piu' esercizi di vendita in uno stesso o in diversi comuni". - Il testo dell'art. 2 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 2 (Iscrizione del registro). - Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attivita' previste dall'art. 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario e provvisorio nonche': 1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione; 2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione; 3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, nonche' tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricettivo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici che esercitano o intendono esercitare le attivita' previste dall'art. 1, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo stesso. L'iscrizione ha validita' per tutto il territorio della Repubblica e puo' essere chiesta per piu' tipi di attivita' commerciali. Essa legittima all'esercizio del tipo di attivita' per la quale e' stata disposta salva la osservanza delle altre disposizioni di legge.L'iscrizione nel registro per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e' condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento. Il registro specifichera' accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le spcializzazioni merceologiche per i quali e' stata presentata la domanda di cui all'art. 4". - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, disciplina lo smaltimento dei rifiuti.