ART. 61 
                 (Sfera di applicazione della legge) 
  1. Ai fini  dell'art.  45,  n.  7,  della  legge,  per  vendita  di
carburanti  si  intende  la  vendita  dei   prodotti   per   uso   di
autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli  impianti  di
distribuzione automatica di cui  all'art.  16  del  decreto-legge  26
ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge  18  dicembre  1970,  n.
1034. 
  2.  Ai  fini  dell'art.  45,  n.  2,  della  legge,  per   prodotti
farmaceutici o specialita' medicinali si intendono  anche  gli  altri
prodotti affini, i presidi medico-chirurgici e gli articoli sanitari. 
  3. Restano salve le disposizioni relative ai benefici accordati  ai
profughi per l'esercizio dell'attivita' commerciale  dalla  legge  26
dicembre  1981,   n.   763.   Esse   possono   trovare   applicazione
esclusivamente per l'esercizio  della  specializzazione  merceologica
legalmente esplicata nei territori di provenienza,  e  per  una  sola
volta. 
  4.  Per  vendita  in  forma  ambulante  di  bevande  alcooliche  di
qualsiasi gradazione, vietata dall'art. 87 del R.D. 18  giugno  1931,
n.  773,   deve   intendersi   esclusivamente   la   vendita   o   la
somministrazione su aree pubbliche di cui alla legge 19 maggio  1976,
n. 398. 
  5. L'autorizzazione per la vendita al pubblico, al minuto, dei soli
alimenti surgelati, di cui agli artt. 2 e 3 della  legge  27  gennaio
1968, n. 32, e' rilasciata dal sindaco  alla  sola  condizione  della
sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal citato art. 
  3 e dell'iscrizione dell'interessato nel registro. 
  6. Fatto salvo il disposto del precedente  comma  5,  il  commercio
degli alimenti surgelati e' disciplinato dalle norme  della  legge  e
del presente decreto. 
  7. L'iscrizione nel registro e il rilascio dell'autorizzazione  per
la vendita dei prodotti oggetto dell'esercizio delle arti  ausiliarie
delle professioni sanitarie, e di cui all'art. 6 del R.D.  31  maggio
1928, n. 1334, sono disposti  alle  sole  condizioni  previste  dalla
legge e dalle relative norme di esecuzione. 
  8. Qualora il titolare dell'attivita' commerciale suddetta non  sia
autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria o, pur essendolo,  non
eserciti  direttamente  l'attivita'  commerciale,  deve  esserlo   la
persona preposta alla vendita ai sensi dell'articolo 9  della  legge.
Chi viola tale  disposizione  e'  punito  con  la  cancellazione  dal
registro e la revoca dell'autorizzazione alla vendita. 
  9. Gli industriali e gli artigiani di cui all'art.  2  della  legge
che intendano vendere al pubblico, al minuto, i  loro  prodotti  sono
soggetti alle norme della legge concernenti  le  autorizzazioni  alla
vendita, salvo che l'attivita' commerciale sia esercitata nei  locali
di produzione dei prodotti stessi. 
  10.  Ai  fini  dell'iscrizione  nel   registro   e   del   rilascio
dell'autorizzazione per la tabella  XI,  per  "oggetti  preziosi"  si
intendono gli oggetti costituiti in tutto  o  in  parte  dai  metalli
preziosi di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46,  sulla  disciplina
dei titoli e dei marchi  di  identificazione  dei  metalli  preziosi,
nonche' i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti  sciolti,
e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti,  i
rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se venduti sciolti,  e  ogni
altra pietra che sia unita ai metalli di cui alla  legge  30  gennaio
1968, n. 46, o gli altri oggetti suindicati. 
  11. Il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1  della  legge
18 giugno 1931, n.  987,  rilasciata  a  fini  fito-sanitari  per  il
commercio  di  piante,  parti  di  parti   e   semi   non   legittima
all'esercizio dell'attivita' commerciale chi  non  sia  iscritto  nel
registro di cui alla legge e non abbia  l'autorizzazione  commerciale
prescritta. 
  12. Le disposizioni della legge non si applicano: 
  a)  a  chi  esercita  il  commercio   all'ingrosso   dei   prodotti
ortoflorofrutticoli, delle carni e  dei  prodotti  ittici,  sia  allo
stato fresco che conservato; 
  b) ai produttori agricoli, singoli  o  associati,  che  vendano  al
pubblico, al minuto, sui propri fondi, i propri prodotti ottenuti per
coltura o allevamento; 
  c) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati,  che  vendano
al  pubblico,  al  minuto,  la  cacciagione  e  i   prodotti   ittici
provenienti dall'esercizio della loro attivita'; 
  d) ai raccoglitori di tartufi di cui alla legge 16  dicembre  1985,
n. 752; 
  e) ai  soggetti  che  trattano  i  beni  oggetto  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,  n.  915,  salvo  che
acquisiscano materiali di recupero e li rivendano ad altri  operatori
o ad utilizzatori professionali; 
  f)  a  chi  vende  o  espone  per  la  vendita  le  proprie   opere
dell'ingegno di carattere creativo; 
  g) alla  vendita  dei  beni  del  fallimento  effettuata  ai  sensi
dell'art. 
  106 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
  h) alla vendita degli olii minerali e dei prodotti  petroliferi  di
cui all'art. 1 del R.D. 20 luglio 1934 n. 1303, nei casi  in  cui  e'
soggetta, in conformita' delle norme che disciplinano il  settore,  a
concessione o  autorizzazione  prefettizia  o  ministeriale,  eslcusa
pero' l'ipotesi della vendita al minuto in  sede  fissa  dei  gas  di
petrolio liquefatti in bombole ai sensi  dell'art.  9,  terzo  comma,
della legge 2 febbraio 1973, n. 7, modificata dalla legge  1  ottobre
1985, n. 539; 
  i) all'attivita' di vendita che si effettua durante il  periodo  di
svolgimento delle fiere  campionarie  e  delle  mostre  di  prodotti,
purche' riguardi le sole merci oggetto  delle  manifestazioni  e  non
duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; 
  l) agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o  altro  materiale
informativo, anche su  supporto  informatico,  di  propria  o  altrui
elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'. 
 
            Note all'art. 61: 
            - Il testo dell'art. 6 del R.D. 31 maggio 1928, n.  1334,
          e' il seguente: 
            "Art. 6. - Quando l'esercizio delle arti contemplate  nel
          presente  regolamento  si  effettua  mediante  la  pubblica
          vendita di strumenti, apparecchi o altri prodotti speciali,
          l'ufficio comunale non  potra'  rilasciare  la  licenza  di
          vendita ai sensi del regio decreto-legge 16 dicembre  1926,
          n. 2174, se il richiedente non abbia comprovato  di  essere
          autorizzato all'esercizio  dell'arte  ausiliaria,  mediante
          l'esibizione  del  titolo  debitamente  registrato,  o  non
          proponga alla  vendita  altra  persona  autorizzata,  della
          quale dovra' essere esibito sempre  il  regolare  titolo.In
          caso  di   successiva   sostituzione   dovra'   notificarsi
          parimenti il titolo del nuovo esercente. 
            Tali norme si applicano anche nel caso in cui uno  stesso
          proprietario possieda  piu'  esercizi  di  vendita  in  uno
          stesso o in diversi comuni". 
            - Il testo dell'art. 2 della legge  11  giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente: 
            "Art.  2  (Iscrizione  del  registro).  -  Devono  essere
          iscritti nel registro coloro che intendono  esercitare  una
          delle attivita' previste dall'art. 1 sotto qualsiasi  forma
          anche a carattere saltuario e provvisorio nonche': 
            1)  gli  industriali,  qualora  intendano  esercitare  la
          vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se  di  loro
          produzione; 
            2) gli artigiani, ad eccezione  di  quelli  che  iscritti
          all'albo  di  cui  alla  legge  25  luglio  1956,  n.  860,
          esercitano nel luogo di produzione la vendita  al  pubblico
          dei soli oggetti di loro produzione; 
            3) i produttori agricoli, salvo  i  casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni di legge. 
            Le cooperative di consumo e loro consorzi,  iscritte  nel
          registro prefettizio o nello schedario generale di  cui  al
          decreto legislativo 14  dicembre  1947,  n.  1577,  nonche'
          tutte le associazioni  volontarie  a  carattere  culturale,
          ricettivo e sportivo in possesso  di  licenza  di  pubblica
          sicurezza per la somministrazione di  bevande  e  alcoolici
          che esercitano o intendono esercitare le attivita' previste
          dall'art. 1, sono iscritte d'ufficio nel  registro  di  cui
          all'articolo stesso. 
            L'iscrizione ha validita' per tutto il  territorio  della
          Repubblica e puo' essere chiesta per piu' tipi di attivita'
          commerciali. 
            Essa legittima all'esercizio del tipo di attivita' per la
          quale e' stata disposta salva  la  osservanza  delle  altre
          disposizioni  di  legge.L'iscrizione   nel   registro   per
          l'attivita' di somministrazione al pubblico di  alimenti  e
          bevande e' condizione indispensabile per il rilascio  della
          licenza di cui al  testo  unico  delle  legge  di  pubblica
          sicurezza approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
          773, e relativo regolamento. 
            Il registro specifichera' accanto al nome degli abilitati
          all'esercizio del commercio il settore e le spcializzazioni
          merceologiche per i quali e' stata presentata la domanda di
          cui all'art. 4". 
            - Il D.P.R. 10 settembre  1982,  n.  915,  disciplina  lo
          smaltimento dei rifiuti.