ART. 63 
        (Norme transitorie relative all'attivita' di vendita) 
 
  1. I soggetti di cui  all'art.  42  della  legge  che  non  abbiano
chiesto l'iscrizione al registro istituito  da  tale  legge,  ma  che
abbiano avuta vidimata o  rinnovata  l'autorizzazione  dell'esercizio
dell'attivita' dopo la scadenza del  termine  previsto  dallo  stesso
articolo e successive modificazioni,  possono  ottenere  l'iscrizione
suddetta sulla base della pratica commerciale ai sensi degli articoli
5 e 6 della legge predetta. 
  2. I soggetti di cui all'art. 42 della legge che abbiano presentato
l'istanza prevista dal  secondo  comma  di  tale  articolo,  entro  i
termini stabiliti, ma che non  abbiano  ancora  avuta  convertita  la
vecchia licenza per la vendita al pubblico, al minuto  hanno  diritto
ad ottenere l'autorizzazione per le tabelle merceologiche nelle quali
siano comprese le merci che erano oggetto dell'attivita'  di  vendita
in base alle tabelle merceologiche in vigore anteriormente al decreto
ministeriale 30 agosto 1971. 
  3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge  erano
in possesso della licenza prefettizia di cui al  regio  decreto-legge
21 luglio 1938, n. 1468, hanno diritto ad  ottenere  l'autorizzazione
valida per la tabella VIII, anche se l'esercizio abbia una superficie
di vendita non superiore a 400 metri quadrati. 
  4. I soggetti che alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale 30 agosto 1971 svolgevano un'attivita' di vendita, oltre
che di merci previste da altre tabelle, anche  di  prodotti  previsti
dalla sola tabella II, sono  autorizzati  a  porre  in  vendita,  dei
prodotti di detta tabella, solo quelli  che  gia'  formavano  oggetto
della loro attivita', senza pregiudizio  dell'applicazione  dell'art.
56, comma 4, del presente decreto. 
  5. I soggetti che alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale 14 gennaio 1972 erano in possesso di licenza valida  per
la vendita di  prodotti  alimentari  sono  autorizzati  a  vendere  i
prodotti surgelati, con  l'osservanza  delle  norme  contenute  nella
legge 27 gennaio 1968, n. 32, e nelle relative norme  di  esecuzione,
anche se la  licenza  non  era  comprensiva  di  prodotti  alimentari
conservati. 
  6. I soggetti in possesso delle tabelle VI e X ottenute prima della
data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 aprile 1976,  o
che a tale data avevano gia' maturato il diritto di ottenerle in base
all'art. 7, primo comma, del decreto  ministeriale  30  agosto  1971,
sono legittimati a vendere anche i prodotti  che  anteriormente  alla
data suddetta erano in esse compresi. 
  7. Le autorizzazioni rilasciate per la  tabella  VII  anteriormente
alla data di entrata in vigore del  decreto  ministeriale  27  giugno
1986 consentono la vendita del pane,  degli  sfarinati,  delle  paste
alimentari e degli altri prodotti, comunque preparati,  derivanti  da
sfarinati. 
  8. I soggetti che alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale 27 giugno 1986 vendevano, in base  ad  un'autorizzazione
rilasciata per la categoria merceologica "articoli  sanitari",  anche
prodotti compresi fra quelli indicati  nell'art.  57,  comma  8,  del
presente decreto sono autorizzati a continuarne la vendita. 
  9. I titolari delle imprese di cui all'art.  45,  numero  2,  della
legge, che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27
giugno 1986 vendevano come "articoli sanitari" prodotti compresi  fra
quelli indicati nell'art. 57, comma 8, del  presente  decreto,  senza
avere la prescritta  autorizzazione  commerciale,  debbono  chiederla
unitamente all'iscrizione  nel  registro  di  cui  alla  legge  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ed hanno
diritto ad ottenerle, purche' posseggano i requisiti di cui  all'art.
7 di tale legge. L'autorizzazione e' limitata ai  soli  prodotti  che
erano posti in vendita. 
  10.  I  soggetti  che  siano  stati  iscritti  nel   registro   per
l'esercizio dell'attivita' di vendita  di  cui  alla  tabella  V  del
decreto ministeriale 30 agosto 1971, ai sensi delle norme  in  vigore
anteriormente  al  decreto  ministeriale  11  febbraio   1985,   sono
qualificati all'esercizio dell'attivita' corrispondente al gruppo  b)
di cui all'art. 12 del presente decreto,  a  condizione  che  abbiano
ottenuto l'iscrizione per esame. 
  11. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia
membro della commissione d'esame di cui all'art. 14 di  tale  decreto
il  rappresentante  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro,  la   sua
sostituzione con il rappresentante dell'ispettorato  provinciale  del
lavoro ha luogo in occazione del primo rinnovo della commissione dopo
la data suddetta. 
  12. Chi alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  sia
membro della commissione d'esame di cui all'art. 14 di  tale  decreto
per la terza volta, o piu', deve essere sostituito in  occasione  del
primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta. 
  13. La persona giuridica,  la  societa'  e  l'associazione  di  cui
all'art. 5, comma 10, del presente decreto che alla data  di  entrata
in vigore  del  medesimo  non  abbiano  iscritto  alcuno  nell'elenco
speciale di cui all'art. 9 della legge, debbono chiedere l'iscrizione
di una persona entro novanta giorni dalla data predetta. 
  14. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente  decreto
siano titolari di un'autorizzazione  per  la  tabella  IX  o  per  la
tabella XI (calzature e articoli in pelle e cuoio)  rilasciata  prima
di tale data hanno diritto, su loro richiesta, a porre in  vendita  i
prodotti della tabella IX di cui all'allegato 5 al decreto  stesso  e
ad  ottenere  che  l'autorizzazione  sia  modificata  d'ufficio   con
l'indicazione  della  tabella   medesima   e   del   suo   contenuto.
L'applicazione di tale disposizione non riduce il limite  massimo  di
superficie globale di vendita previsto per la  tabella  IX  esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  15. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente  decreto
siano titolari di un'autorizzazione per la tabella I o II o V o VI  o
VII, o per una delle tabelle indicate nel precedente art.  58,  comma
3, rilasciata prima di tale data hanno diritto a porre in  vendita  i
prodotti della tabella Ia di cui all'allegato 5  al  decreto  stesso,
nel rispetto delle condizioni  igienico-sanitarie  prescritte,  e  ad
ottenere  che   l'autorizzazione   sia   modificata   d'ufficio   con
l'indicazione della tabella medesima e  del  suo  contenuto,  purche'
siano iscritti nel registro per i vari prodotti e  la  superficie  di
vendita sia superiore a 200 mq. L'applicazione di  tale  disposizione
non riduce  il  limite  massimo  di  superficie  globale  di  vendita
previsto per le tabelle I, II e VI esistente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  16. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente  decreto
siano titolari di un'autorizzazione per la vendita di  "libri"  hanno
diritto a porre immediantamente in vendita i prodotti  della  tabella
XIII di cui all'allegato 5  al  decreto  stesso  e  ad  ottenere  che
l'iscrizione  nel  registro  e  l'autorizzazione   siano   modificate
d'ufficio con l'indicazione della tabella stessa e del suo contenuto. 
  Coloro che alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
siano titolari  di  un'autorizzazione  per  la  vendita  di  "oggetti
preziosi" hanno diritto ad ottenere che l'iscrizione nel  registro  e
l'autorizzazione siano modificate d'ufficio con  l'indicazione  della
tabella XI. 
 
            Nota all'art. 63: 
            Il termine di cui all'art. 42 della legge 11 giugno 1971,
          n. 426, e' stato prorogato al 31 dicembre 1972 dalla  legge
          22 dicembre 1972, n. 903 (Gazzetta Ufficiale n. 17  del  20
          gennaio 1973).