ART. 63 (Norme transitorie relative all'attivita' di vendita) 1. I soggetti di cui all'art. 42 della legge che non abbiano chiesto l'iscrizione al registro istituito da tale legge, ma che abbiano avuta vidimata o rinnovata l'autorizzazione dell'esercizio dell'attivita' dopo la scadenza del termine previsto dallo stesso articolo e successive modificazioni, possono ottenere l'iscrizione suddetta sulla base della pratica commerciale ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge predetta. 2. I soggetti di cui all'art. 42 della legge che abbiano presentato l'istanza prevista dal secondo comma di tale articolo, entro i termini stabiliti, ma che non abbiano ancora avuta convertita la vecchia licenza per la vendita al pubblico, al minuto hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per le tabelle merceologiche nelle quali siano comprese le merci che erano oggetto dell'attivita' di vendita in base alle tabelle merceologiche in vigore anteriormente al decreto ministeriale 30 agosto 1971. 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso della licenza prefettizia di cui al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione valida per la tabella VIII, anche se l'esercizio abbia una superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati. 4. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 agosto 1971 svolgevano un'attivita' di vendita, oltre che di merci previste da altre tabelle, anche di prodotti previsti dalla sola tabella II, sono autorizzati a porre in vendita, dei prodotti di detta tabella, solo quelli che gia' formavano oggetto della loro attivita', senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 56, comma 4, del presente decreto. 5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 erano in possesso di licenza valida per la vendita di prodotti alimentari sono autorizzati a vendere i prodotti surgelati, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 27 gennaio 1968, n. 32, e nelle relative norme di esecuzione, anche se la licenza non era comprensiva di prodotti alimentari conservati. 6. I soggetti in possesso delle tabelle VI e X ottenute prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 aprile 1976, o che a tale data avevano gia' maturato il diritto di ottenerle in base all'art. 7, primo comma, del decreto ministeriale 30 agosto 1971, sono legittimati a vendere anche i prodotti che anteriormente alla data suddetta erano in esse compresi. 7. Le autorizzazioni rilasciate per la tabella VII anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 consentono la vendita del pane, degli sfarinati, delle paste alimentari e degli altri prodotti, comunque preparati, derivanti da sfarinati. 8. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 vendevano, in base ad un'autorizzazione rilasciata per la categoria merceologica "articoli sanitari", anche prodotti compresi fra quelli indicati nell'art. 57, comma 8, del presente decreto sono autorizzati a continuarne la vendita. 9. I titolari delle imprese di cui all'art. 45, numero 2, della legge, che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 vendevano come "articoli sanitari" prodotti compresi fra quelli indicati nell'art. 57, comma 8, del presente decreto, senza avere la prescritta autorizzazione commerciale, debbono chiederla unitamente all'iscrizione nel registro di cui alla legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ed hanno diritto ad ottenerle, purche' posseggano i requisiti di cui all'art. 7 di tale legge. L'autorizzazione e' limitata ai soli prodotti che erano posti in vendita. 10. I soggetti che siano stati iscritti nel registro per l'esercizio dell'attivita' di vendita di cui alla tabella V del decreto ministeriale 30 agosto 1971, ai sensi delle norme in vigore anteriormente al decreto ministeriale 11 febbraio 1985, sono qualificati all'esercizio dell'attivita' corrispondente al gruppo b) di cui all'art. 12 del presente decreto, a condizione che abbiano ottenuto l'iscrizione per esame. 11. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia membro della commissione d'esame di cui all'art. 14 di tale decreto il rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro, la sua sostituzione con il rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro ha luogo in occazione del primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta. 12. Chi alla data di entrata in vigore del presente decreto sia membro della commissione d'esame di cui all'art. 14 di tale decreto per la terza volta, o piu', deve essere sostituito in occasione del primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta. 13. La persona giuridica, la societa' e l'associazione di cui all'art. 5, comma 10, del presente decreto che alla data di entrata in vigore del medesimo non abbiano iscritto alcuno nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge, debbono chiedere l'iscrizione di una persona entro novanta giorni dalla data predetta. 14. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un'autorizzazione per la tabella IX o per la tabella XI (calzature e articoli in pelle e cuoio) rilasciata prima di tale data hanno diritto, su loro richiesta, a porre in vendita i prodotti della tabella IX di cui all'allegato 5 al decreto stesso e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione della tabella medesima e del suo contenuto. L'applicazione di tale disposizione non riduce il limite massimo di superficie globale di vendita previsto per la tabella IX esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 15. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un'autorizzazione per la tabella I o II o V o VI o VII, o per una delle tabelle indicate nel precedente art. 58, comma 3, rilasciata prima di tale data hanno diritto a porre in vendita i prodotti della tabella Ia di cui all'allegato 5 al decreto stesso, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione della tabella medesima e del suo contenuto, purche' siano iscritti nel registro per i vari prodotti e la superficie di vendita sia superiore a 200 mq. L'applicazione di tale disposizione non riduce il limite massimo di superficie globale di vendita previsto per le tabelle I, II e VI esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 16. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un'autorizzazione per la vendita di "libri" hanno diritto a porre immediantamente in vendita i prodotti della tabella XIII di cui all'allegato 5 al decreto stesso e ad ottenere che l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio con l'indicazione della tabella stessa e del suo contenuto. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un'autorizzazione per la vendita di "oggetti preziosi" hanno diritto ad ottenere che l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio con l'indicazione della tabella XI.
Nota all'art. 63: Il termine di cui all'art. 42 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' stato prorogato al 31 dicembre 1972 dalla legge 22 dicembre 1972, n. 903 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 20 gennaio 1973).