ART. 64 
    (Norme transitorie relative all'attivita' di somministrazione) 
  1.  Le  licenze  rilasciate  per  la  somministrazione  di  bevande
analcooliche prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 28
aprile 1976 e quelle rilasciate in base  al  disposto  dell'art.  32,
comma 2, del presente decreto hanno validita' fino a che i rispettivi
titolari non abbiano ottenute le licenze per gli esercizi di cui alla
lettera b) del citato art. 32 ai  sensi  dell'art.  7,  terzo  comma,
della legge 14 ottobre 1974, n. 524. 
  2. Qualora non sia stata ancora indicata  la  corrispondenza  delle
licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti o  bevande  a
ciascun dei tipi di esercizi di cui all'art. 32, commi  1  e  2,  del
presente  decreto,  si  deve  provvedere  in  occasione  della  prima
rinnovazione annuale delle stesse. 
 
            Nota all'art. 64: 
            Il testo dell'art. 7, terzo comma, della legge 14 ottobre 
            1974, n. 524, e' il seguente: 
            "Nel'esame delle domande intese ad  ottenere  la  licenza
          per la somministrazione di bevande alcooliche,  costituisce
          titolo preferenziale per l'accoglimento la  titolarita'  di
          altra  licenza   per   la   somministrazione   di   bevande
          analcoliche".