ART. 64 (Norme transitorie relative all'attivita' di somministrazione) 1. Le licenze rilasciate per la somministrazione di bevande analcooliche prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 28 aprile 1976 e quelle rilasciate in base al disposto dell'art. 32, comma 2, del presente decreto hanno validita' fino a che i rispettivi titolari non abbiano ottenute le licenze per gli esercizi di cui alla lettera b) del citato art. 32 ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524. 2. Qualora non sia stata ancora indicata la corrispondenza delle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande a ciascun dei tipi di esercizi di cui all'art. 32, commi 1 e 2, del presente decreto, si deve provvedere in occasione della prima rinnovazione annuale delle stesse.
Nota all'art. 64: Il testo dell'art. 7, terzo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, e' il seguente: "Nel'esame delle domande intese ad ottenere la licenza per la somministrazione di bevande alcooliche, costituisce titolo preferenziale per l'accoglimento la titolarita' di altra licenza per la somministrazione di bevande analcoliche".