ART. 65 
         (Norme transitorie relative all'attivita' ricettiva) 
  1. L'iscrizione  nella  sezione  speciale  dei  soggetti  esercenti
l'attivita' ricettiva alla data di entrata in vigore della  legge  17
maggio 1983, n. 217, e' disposta a condizione che gli interessati,  a
tale data e per tale attivita', risultassero  iscritti  nel  registro
delle ditte tenuto  dalle  camere  di  commercio  oppure  fossero  in
possesso della relativa licenza. 
  2.  Se  all'atto  del   primo   rinnovo   annuale   della   licenza
all'esercizio dell'attivita' ricettiva, dopo l'entrata in vigore  del
presente decreto, risulti all'autorita' cui la  relativa  domanda  e'
presentata che i soggetti di  cui  al  comma  1  non  abbiano  ancora
chiesto l'iscrizione nella sezione  speciale,  l'autorita'  non  puo'
provvedere al rinnovo fino a che tali soggetti non avranno presentato
domanda d'iscrizione alla camera di commercio. 
  3. La disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge  17
maggio 1983, n. 217, si applica anche: 
  a coloro che dimostrino di aver trasferito  ad  altri  la  gestione
dell'attivita' ricettiva anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge stessa con un contratto in corso alla data stessa; 
  a coloro che dimostrino di essere stati titolari di una licenza per
l'esercizio  dell'attivita'   ricettiva   nel   triennio   precedente
l'entrata in vigore della legge stessa. 
  4. La domanda  di  iscrizione  dei  soggetti  di  cui  al  presente
articolo non  e'  sottoposta  alla  commissione  per  la  tutela  del
registro. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si  applicano  anche
per  iscrivere   alla   sezione   speciale   coloro   che   risultino
rappresentanti, ai sensi dell'art. 93 del  regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, dei titolari di  attivita'  ricettive  considerati  nel
presente articolo. 
  6. Le disposizioni sull'iscrizione nella sezione speciale contenute
nell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, nell'art. 19, nell'art. 20, comma  3,
del presente decreto e nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
si applicano se e fino a quando la materia che ne e' oggetto non  sia
disciplinata dalla legge regionale. 
  7. Qualora le legge regionale non abbia stabilito  la  composizione
della commissione d'esame in relazione all'art. 5,  lett.  d),  della
legge statale 17 maggio 1983, n. 217, ne' la stabilisca  il  soggetto
cui  la  legge  stessa  attribuisca  il  compito   di   nominare   la
commissione, questa e' composta dei membri previsti dall'art. 19  del
presente decreto. 
  8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non
possono provvedere allo svolgimento dell'esame  di  cui  all'art.  5,
lett. d), della legge 17 maggio 1983, n. 217, dopo l'emanazione della
disciplina regionale sulla materia, se non sulla base di  un'apposita
convenzione che regoli i rapporti fra esse e le Regioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  Roma, addi' 4 agosto 1988 
                                               Il Ministro: BATTAGLIA 
  Visto, il Guardasigilli: VASSALLI