ART. 65 (Norme transitorie relative all'attivita' ricettiva) 1. L'iscrizione nella sezione speciale dei soggetti esercenti l'attivita' ricettiva alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' disposta a condizione che gli interessati, a tale data e per tale attivita', risultassero iscritti nel registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio oppure fossero in possesso della relativa licenza. 2. Se all'atto del primo rinnovo annuale della licenza all'esercizio dell'attivita' ricettiva, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, risulti all'autorita' cui la relativa domanda e' presentata che i soggetti di cui al comma 1 non abbiano ancora chiesto l'iscrizione nella sezione speciale, l'autorita' non puo' provvedere al rinnovo fino a che tali soggetti non avranno presentato domanda d'iscrizione alla camera di commercio. 3. La disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, si applica anche: a coloro che dimostrino di aver trasferito ad altri la gestione dell'attivita' ricettiva anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa con un contratto in corso alla data stessa; a coloro che dimostrino di essere stati titolari di una licenza per l'esercizio dell'attivita' ricettiva nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge stessa. 4. La domanda di iscrizione dei soggetti di cui al presente articolo non e' sottoposta alla commissione per la tutela del registro. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per iscrivere alla sezione speciale coloro che risultino rappresentanti, ai sensi dell'art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei titolari di attivita' ricettive considerati nel presente articolo. 6. Le disposizioni sull'iscrizione nella sezione speciale contenute nell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, nell'art. 19, nell'art. 20, comma 3, del presente decreto e nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano se e fino a quando la materia che ne e' oggetto non sia disciplinata dalla legge regionale. 7. Qualora le legge regionale non abbia stabilito la composizione della commissione d'esame in relazione all'art. 5, lett. d), della legge statale 17 maggio 1983, n. 217, ne' la stabilisca il soggetto cui la legge stessa attribuisca il compito di nominare la commissione, questa e' composta dei membri previsti dall'art. 19 del presente decreto. 8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono provvedere allo svolgimento dell'esame di cui all'art. 5, lett. d), della legge 17 maggio 1983, n. 217, dopo l'emanazione della disciplina regionale sulla materia, se non sulla base di un'apposita convenzione che regoli i rapporti fra esse e le Regioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 4 agosto 1988 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI