ART. 7 (Efficacia dell'iscrizione nel registro) 1. L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attivita' di vendita e' disposta per gruppo merceologico. Per gruppo si intende l'insieme delle specializzazioni mercologiche di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h) del successivo art. 12, comma 2. 2. L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attivita' di vendita corrispondente alla tabella XIV e' disposta per categorie di prodotti, anche se nella domanda siano stati indicati singoli prodotti, anziche' le categorie cui essi appartengono. Per categoria di prodotti si intende, agli effetti della legge e delle relative norme di esecuzione, un insieme di prodotti destinati al consumatore finale, suscettibili di essere considerati unitariamente per avere essi caratteristiche funzionali indentiche o simili oppure un mercato autonomo, distinto da quello degli altri. Per prodotti destinati al consumatore finale si intendono i prodotti diversi da quelli utilizzabili, per loro natura, esclusivamente in un processo produttivo di beni o servizi. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato raggruppa in categorie, le piu' ampie possibili, i prodotti appartenenti alla tabella XIV, allo scopo di assicurare che l'iscrizione nel registro per tali prodotti nelle varie camere di commercio avvenga secondo criteri di uniformita'. 4. L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attivita' di vendita abilita all'esercizio della sola attivita' corrispondente alle specializzazioni merceologiche per le quali e' stata disposta, fatto salvo quanto prevede il successivo art. 16, comma 1. Chi intenda ottenere l'autorizzazione per la tabella Ia di cui all'allegato 5 deve essere iscritto nel registro per i gruppi di cui alle lett. a) e b) del successivo art. 12, comma 2. 5. L'iscrizione nel registro ottenuta per la tabella VIII di cui allo allegato 5 al presente decreto vale come iscrizione anche per tutte le specializzazioni merceologiche che comprendano i prodotti inclusi nella tabella VIII stessa e viceversa. 6. L'iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico alimenti e bevande abilita ad esercitare l'attivita' in qualunque forma, sede ed esercizio.