ART. 7 
              (Efficacia dell'iscrizione nel registro) 
 
  1. L'iscrizione nel registro per lo svolgimento  dell'attivita'  di
vendita e' disposta per gruppo merceologico. Per  gruppo  si  intende
l'insieme delle specializzazioni mercologiche di cui alle  lett.  a),
b), c), d), e), f), g), h) del successivo art. 12, comma 2. 
  2. L'iscrizione nel registro per lo svolgimento  dell'attivita'  di
vendita corrispondente alla tabella XIV e' disposta per categorie  di
prodotti,  anche  se  nella  domanda  siano  stati  indicati  singoli
prodotti, anziche' le categorie cui essi appartengono. Per  categoria
di prodotti si intende, agli effetti della  legge  e  delle  relative
norme di esecuzione, un insieme di prodotti destinati al  consumatore
finale, suscettibili di essere considerati  unitariamente  per  avere
essi caratteristiche funzionali indentiche o simili oppure un mercato
autonomo, distinto da quello degli altri. Per prodotti  destinati  al
consumatore  finale  si  intendono  i  prodotti  diversi  da   quelli
utilizzabili,  per  loro  natura,  esclusivamente  in   un   processo
produttivo di beni o servizi. 
  3. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
raggruppa  in  categorie,  le  piu'  ampie  possibili,   i   prodotti
appartenenti  alla  tabella  XIV,  allo  scopo  di   assicurare   che
l'iscrizione nel registro per tali prodotti  nelle  varie  camere  di
commercio avvenga secondo criteri di uniformita'. 
  4. L'iscrizione nel registro per lo svolgimento  dell'attivita'  di
vendita abilita all'esercizio  della  sola  attivita'  corrispondente
alle specializzazioni merceologiche per le quali e'  stata  disposta,
fatto salvo quanto prevede  il  successivo  art.  16,  comma  1.  Chi
intenda  ottenere  l'autorizzazione  per  la  tabella   Ia   di   cui
all'allegato 5 deve essere iscritto nel registro per i gruppi di  cui
alle lett. a) e b) del successivo art. 12, comma 2. 
  5. L'iscrizione nel registro ottenuta per la tabella  VIII  di  cui
allo allegato 5 al presente decreto vale come  iscrizione  anche  per
tutte le specializzazioni merceologiche che  comprendano  i  prodotti
inclusi nella tabella VIII stessa e viceversa. 
  6. L'iscrizione nel registro per la  somministrazione  al  pubblico
alimenti e bevande abilita ad  esercitare  l'attivita'  in  qualunque
forma, sede ed esercizio.