ART. 8 
(Efficacia dell'iscrizione nella  sezione  speciale  degli  esercenti
                       l'attivita' ricettiva) 
 
  1. L'iscrizione nella sezione speciale  di  cui  all'art.  5  della
legge 17 maggio 1983,  n.  217,  ha  validita'  per  la  gestione  di
qualsiasi tipo di struttura ricettiva. 
  2. L'iscrizione nella sezione speciale ha validita'  per  tutto  il
territorio nazionale, qualora si tratti di soggetti iscritti ai sensi
del successivo art. 65 oppure di soggetti iscritti per aver  superato
l'esame prescritto o il corso di studio o  professionale  di  cui  al
successivo art. 20, comma 3, sulla base di prove d'esame  concernenti
almeno le materie di cui all'allegato 4 al presente decreto. 
  3. L'iscrizione nella sezione  speciale  legittima  l'iscritto  che
venga autorizzato ad esercitare l'attivita' ricettiva ad  effettuare,
unitamente   alla   prestazione   del    servizio    ricettivo,    la
somministrazione di alimenti e bevande e la  fornitura  di  giornali,
riviste, pellicole per uso cinefotografico, cartoline  e  francobolli
alle persone alloggiate, nonche' ad installare ad  uso  esclusivo  di
tali  persone  attrezzature  e  strutture  a  carattere   ricreativo.
L'installazione  di  tali  attrezzature  e  strutture   e'   comunque
subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e
sulla prevenzione degli incendi, nonche' delle norme che sottopongono
ad autorizzazione particolari attivita' ricreative. 
  4. L'iscrizione nella sezione speciale non e' valida  per  ottenere
la iscrizione per  l'esercizio  delle  altre  attivita'  oggetto  del
registro, e viceversa,  fatta  salva  l'applicazione  del  successivo
comma 5. 
  5. L'iscrizione nella  sezione  speciale  predetta  e'  valida  per
ottenere  l'iscrizione  nel  registro  per  la  somministrazione   al
pubblico di alimenti o bevande, qualora fra le materie d'esame  o  le
materie dei corsi di cui  al  successivo  art.  20,  comma  3,  siano
comprese almeno quelle indicate nell'allegato 4 al presente decreto.