ART. 8 (Efficacia dell'iscrizione nella sezione speciale degli esercenti l'attivita' ricettiva) 1. L'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ha validita' per la gestione di qualsiasi tipo di struttura ricettiva. 2. L'iscrizione nella sezione speciale ha validita' per tutto il territorio nazionale, qualora si tratti di soggetti iscritti ai sensi del successivo art. 65 oppure di soggetti iscritti per aver superato l'esame prescritto o il corso di studio o professionale di cui al successivo art. 20, comma 3, sulla base di prove d'esame concernenti almeno le materie di cui all'allegato 4 al presente decreto. 3. L'iscrizione nella sezione speciale legittima l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attivita' ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinefotografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare ad uso esclusivo di tali persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo. L'installazione di tali attrezzature e strutture e' comunque subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e sulla prevenzione degli incendi, nonche' delle norme che sottopongono ad autorizzazione particolari attivita' ricreative. 4. L'iscrizione nella sezione speciale non e' valida per ottenere la iscrizione per l'esercizio delle altre attivita' oggetto del registro, e viceversa, fatta salva l'applicazione del successivo comma 5. 5. L'iscrizione nella sezione speciale predetta e' valida per ottenere l'iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, qualora fra le materie d'esame o le materie dei corsi di cui al successivo art. 20, comma 3, siano comprese almeno quelle indicate nell'allegato 4 al presente decreto.