ART. 9 (Commissione per la tenuta del registro - Nomina e composizione) 1. La commissione per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge, e' presieduta dal presidente della camera di commercio o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro rappresentante della camera stessa da lui delegato sentita la giunta camerale. 2. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati. 3. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dal prefetto tre mesi prima della data di scadenza. 4. I rappresentanti sindacali in seno alla commissione sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali di categoria. Quando esistano per una categoria piu' organizzazioni, le designazioni sono ripartite tra quelle che hanno una effettiva rappresentativita', in rapporto al grado della medesima. 5. Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione provinciale, la designazione deve essere effettuata dalle organizzazioni regionali corrispondenti o, in mancanza, da quelle nazionali, con l'osservanza della norma di cui al comma 4. 6. In caso di mancanta designazione, il prefetto invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine, provvede autonomamente. 7. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti. 8. Il segretario della commissione e' un funzionario camerale designato dal segretario generale della camera di commercio. 9. I membri della commissione che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti. 10. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico della camera di commercio. 11. Alle riunioni della commissione di cui al presente articolo, come delle altre commissioni previste dalla legge, la presenza dei membri supplenti e' consentita solo in mancanza dei membri effettivi.