ART. 9 
  (Commissione per la tenuta del registro - Nomina e composizione) 
 
  1. La commissione per la tenuta del registro,  di  cui  all'art.  4
della legge, e' presieduta dal presidente della camera  di  commercio
o, in caso di sua assenza  o  impedimento,  da  altro  rappresentante
della camera stessa da lui delegato sentita la giunta camerale. 
  2. La commissione dura in  carica  cinque  anni  e  i  suoi  membri
possono essere confermati. 
  3. La procedura  di  rinnovo  della  commissione  va  iniziata  dal
prefetto tre mesi prima della data di scadenza. 
  4.  I  rappresentanti  sindacali  in  seno  alla  commissione  sono
designati dalle rispettive organizzazioni provinciali  di  categoria.
Quando  esistano  per   una   categoria   piu'   organizzazioni,   le
designazioni sono  ripartite  tra  quelle  che  hanno  una  effettiva
rappresentativita', in rapporto al grado della medesima. 
  5. Qualora per  una  categoria  non  esista  alcuna  organizzazione
provinciale,   la   designazione   deve   essere   effettuata   dalle
organizzazioni regionali corrispondenti o,  in  mancanza,  da  quelle
nazionali, con l'osservanza della norma di cui al comma 4. 
  6.  In  caso  di  mancanta  designazione,  il  prefetto  invita   a
provvedere  entro  trenta  giorni;  scaduto  tale  termine,  provvede
autonomamente. 
  7. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche
nominati membri supplenti. 
  8. Il segretario  della  commissione  e'  un  funzionario  camerale
designato dal segretario generale della camera di commercio. 
  9. I membri della commissione che non partecipino alle riunioni per
tre volte consecutive, senza che intervengano  i  supplenti,  debbono
essere sostituiti. 
  10. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico della
camera di commercio. 
  11. Alle riunioni della commissione di cui  al  presente  articolo,
come delle altre commissioni previste dalla legge,  la  presenza  dei
membri supplenti e' consentita solo in mancanza dei membri effettivi.