Art. 10
1. L'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal
seguente:
Art.  30.  - (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni
anno, il Ministro del tesoro presenta  al  Parlamento  una  relazione
sulla  stima  del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso,
quale risulta dalle  previsioni  gestionali  di  cassa  del  bilancio
statale   e  della  tesoreria,  nonche'  sul  finanziamento  di  tale
fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti  risultati  verificatisi
nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi', indicati
i criteri adottati per la formulazione delle previsioni  relative  ai
capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa
data il Ministro del Bilancio e della programmazione economica  invia
al   Parlamento   una  relazione  contenente  i  dati  sull'andamento
dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni
per l'esercizio in corso.
2.  Entro  i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro
presenta al Parlamento una relazione sui risultati  conseguiti  dalle
gestioni   di   cassa   del   bilancio  statale  e  della  tesoreria,
rispettivamente, nel primo secondo e  terzo  trimestre  dell'anno  in
corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.
3.  Con  le  relazioni  di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro
presenta  altresi'  al  Parlamento  per  l'intero  settore  pubblico,
costituito  dal  settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e
dalle regioni, rispettivamente, la stima delle  previsioni  di  cassa
per  l'anno  in  corso,  i  risultati riferiti ai trimestri di cui al
comma 2 e i correlativi aggiornamenti  della  stima  annua  predetta,
sempre  nell'ambito  di  una  valutazione  dei  flussi  finanziari  e
dell'espansione del credito interno.
4.  Con  ciascuna  delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei
flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.
5.  Il  Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema
tipo dei prospetti contenenti gli  elementi  previsionali  e  i  dati
periodici  della  gestione  di cassa dei bilanci che, entro i mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni  e  le  province  debbono
trasmettere  alla  rispettiva  regione,  e  gli  altri  enti  di  cui
all'articolo 25 al Ministero del tesoro.
6.  In  detti  prospetti  devono, in particolare, essere evidenziati,
oltre agli  incassi  ed  ai  pagamenti  effettuati  nell'anno  e  nel
trimestre precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie
(in particolare  nei  depositi  presso  la  tesoreria  e  presso  gli
istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
7.  Le  regioni  e  le  province  autonome comunicano al Ministro del
tesoro entro il giorno 10 dei mesi  di  febbraio,  maggio,  agosto  e
novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e
per l'insieme dei comuni e delle unita' sanitarie locali,  unitamente
agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8.  Nella  relazione  sul  secondo  trimestre  di  cui al comma 2, il
Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero
settore   pubblico,   sulla   consistenza   dei   residui  alla  fine
dell'esercizio precedente, sulla  loro  struttura  per  esercizio  di
provenienza  e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in
base alla classificazione economica e funzionale.
9.  A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e
delle aziende di  servizi  debbono  comunicare  entro  il  30  giugno
informazioni sulla consistenza dei residui alla fine
dell'esercizio  precedente,  sulla  loro  struttura  per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento,  in
base alla classificazione economica e funzionale.
10.  I  comuni, le provincie e le unita' sanitarie locali trasmettono
le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro  il  15  giugno.
Queste  ultime  provvedono ad aggregare tali dati e ad inviarli entro
lo stesso mese di giugno al Ministero  del  tesoro  insieme  ai  dati
analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
11.  Nessun  versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere
effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente  legge  ed
alle  regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di
cui ai precedenti commi.
 
          Nota all'art. 10:
          Il  testo  dell'art.  25  della  legge  n.  468/1978  e' il
          seguente:
          "Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). -
          Ai comuni, alle provincie e  relative  aziende,  nonche'  a
          tutti  gli  enti  pubblici  non  economici  compresi  nella
          tabella  A  allegata  alla   presente   legge,   a   quelli
          determinati   ai   sensi  dell'ultimo  comma  del  presente
          articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione  delle
          apposite  norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
          alle aziende autonome dello Stato, agli  enti  portuali  ed
          all'ENEL,  e'  fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in
          vigore della presente legge, di adeguare il  sistema  della
          contabilita'  ed  i  relativi  bilanci  a quello annuale di
          competenza  e  di  cassa  dello  Stato,  provvedendo   alla
          esposizione  della  spesa  sulla base della classificazione
          economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata,  gli
          introiti  in  relazione  alla  provenienza degli stessi, al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
          La  predetta tabella A potra' essere modificata con decreti
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  del  tesoro  e  di  quello  del  bilancio e della
          programmazione economica.
          Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti
          territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si  riferisce
          solo  alle  previsioni  e  ai consuntivi di cassa, restando
          ferme per questi  enti  le  disposizioni  che  regolano  la
          tenuta della contabilita'.
          Gli  enti  territoriali  presentano  in  allegato  ai  loro
          bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che  da
          loro  dipendono,  secondo  uno  schema  tipo  definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
          Ai  fini  della  formulazione  dei  conti pluriennali della
          finanza pubblica, e' fatto obbligo  agli  enti  di  cui  al
          presente   articolo  di  fornire  al  Ministro  del  tesoro
          informazioni sui prevedibili flussi delle entrate  e  delle
          spese  per  gli  anni considerati nel bilancio pluriennale,
          ove  questi  non  risultino  gia'  dai  conti   pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
          Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
          il Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro  del  tesoro  e  di  quello  del  bilancio e della
          programmazione economica, con  proprio  decreto,  determina
          gli  enti  pubblici  non economici ai quali si applicano le
          disposizioni del presente articolo".
          Si  riporta altresi' il testo della tabella A allegata alla
          medesima legge n. 468/1978, richiamata dall'articolo  sopra
          riportato:
                                                            TABELLA A
                  ENTI COMPRESI NEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
          Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro le malattie
          (INAM).
          Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
          Ente  nazionale  di  previdenza e assistenza per dipendenti
          statali.  (ENPAS).
          Istituto   nazionale  assicurazioni  infortuni  sul  lavoro
          (INAIL).
          Istituto   nazionale   assistenza  dipendenti  enti  locali
          (INADEL).
          Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  lavoratori
          spettacolo (ENPALS).
          Ente  nazionale  di  previdenza  dipendenti enti di diritto
          pubblico (ENPDEDP).
          Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani.
          Federazione  nazionale  casse  mutue  malattia  coltivatori
          diretti.
          Federazione nazionale casse mutue malattia commercianti.
          Cassa mutua malattia Trento.
          Cassa mutua malattia Bolzano.
          Cassa marittima adriatica.
          Cassa marittima tirrena.
          Cassa marittima meridionale"