Art.11 Sono abrogati: il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni; l'articolo 10, l'articolo 15, primo comma, l'articolo 18 e l'articolo 33, nono comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468; il terzo comma dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119; l'articolo 35 della legge 7 agosto 1982, n. 526; il quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; l'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; l'articolo 2, comma 7, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e gli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1988, n. 67. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 agosto 1988 COSSIGA De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 16, quarto comma, della legge n. 48/1967 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica), il cui secondo periodo e' abrogato dalla legge qui pubblicata, era il seguente: "Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione di progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e relativi allegati. Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti devono essere trasmessi alle regioni; su di essi la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281, esprime il proprio parere entro il mese di agosto". - Il testo dell'art. 10, del primo comma dell'art. 15, dell'art. 18 e del nono comma dell'art. 33 della legge n. 468/1978, abrogati dalla legge qui pubblicata, era il seguente: "Art. 10 (Fondi speciali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui al successivo articolo 11, destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio. Le somme di cui al primo comma possono essere portate in aumento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che le autorizzano. I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale, ovvero al rimborso di prestiti. In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro sono indicati i provvedimenti per i quali viene predisposta la copertura con i fondi speciali. Le quote dei fondi non utilizzate, ai sensi del secondo comma, entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di spesa. La copertura finanziaria - nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali - relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purche' tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esecizio successivo. In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria, come precisata nel comma precedente, al bilancio dell'esercizio in cui e' stata iscritta, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro". "Art. 15, primo comma. - Il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre: 1) il bilancio di previsione pluriennale; 2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1 gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo". "Art. 18 (Leggi di spesa). - Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano sia l'onere relativo al primo anno di applicazione sia la spesa complessiva, rinviando salla legge finanziaria di cui al precedente articolo 11 l'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuita' e la regolarita' dell'erogazione della stessa assumono interesse preminente. L'amministrazione puo' stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata da leggi di spesa che prevedano opere od interventi la cui esecuzione si protragga per piu' esercizi. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le leggi che dispongono spese a carattere continuativo o pluriennale devono indicare i relativi mezzi di copertura, nel quadro del bilancio pluriennale presentato al Parlamento". "Art. 33, nono comma. - Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la presentazione al Parlamento dei rendiconti degli enti di cui al precedente art. 19". - Il testo dell'art. 39, terzo comma, della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981), abrogato dalla legge qui pubblicata, era il seguente: "Con la legge che approva il bilancio di previsione dello Stato sono stabiliti annualmente l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, nonche' il limite massimo di circolazione". - Il testo dell'art. 35 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia), abrogato dalla legge qui pubblicata, era il seguente: "Art. 35. - Nell'ambito delle autorizzazioni di cassa disposte col bilancio di previsione dello Stato, ciascuna amministrazione centrale e azienda autonoma dello Stato, nei quindici giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre, comunica al Ministro del tesoro un preventivo relativo ai pagamenti da effettuare in ciascun trimestre dell'anno stesso separando le somme da erogare per spese di personale e pensioni dalle altre spese. Nel caso in cui l'andamento dei pagamenti risultante dai preventivi di cui al precedente comma venisse a determinare difficolta' per le complessive esigenze della tesoreria statale, il Ministro del tesoro ne propone una rimodulazione al CIPE che adotta apposita delibera, da trasmettersi entro quindici giorni alle competenti commissioni permanenti del Parlamento. Il preventivo dei pagamenti di cui ai precedenti commi si intende automaticamente elevato in corrispondenza delle variazioni alle previsioni di pagamento apportate al bilancio in forza di atti amministrativi. I direttori delle ragionerie centrali non daranno corso ai titoli di pagamenti emessi in eccedenza ai limiti risultanti per ciascun trimestre dai preventivi predetti". Il testo dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge n.887/1984 (Legge finanziaria 1985), abrogato dalla legge qui pubblicata, era il seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione prodotta prevista e' disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato offerrente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), abrogato dalla legge qui pubblicata, era il seguente: "Art. 2. - 1. Il Ministro delle finanze ogni anno, unitamente allo stato di previsione del Ministero, presenta una relazione che valuti le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di gettito, di ogni disposizione legislativa o regolamentare introdotta nel corso dell'esercizio e avente per oggetto alleggerimenti fiscali. 2. La relazione deve indicare la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei beneficiari e gli obiettivi perseguiti con l'introduzione degli alleggerimenti fiscali. 3. In sede di prima applicazione del presente articolo, la relazione di cui al comma 1 riguardera' tutte le disposizioni introdotte a partire dall'inizio della nona legislatura". - Il testo dell'art. 2, comma 7, della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), abrogato dalla legge qui pubblicata, era il seguente: "7. All'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n.468, dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: "Il bilancio pluriennale espone altresi' le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno"". - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 67/1988(Legge finanziaria 1988), abrogati dalla legge qui pubblicata, era il seguente: "Art. 2.-1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilita' dello Stato, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove e maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per inziative di parte corrente, l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti inadempimento di obblighi internazionali. E' inoltre esclusa, l'utilizzazione della facolta' prevista dal sesto e settimo comma dell'art. 10 citata legge n. 468 del 1978 per accantonamenti di parte corrente salvo che la copertura finanziaria non si riferisca a spese aventi strutturalmente carattere retroattivo; b) mediante riduzione di precedenti e autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) a carico o mediante riduzione di disponibilita' formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio di variazioni legislative volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali nei due esercizi successivi al primo lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potra' essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si puo' fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilita' esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e 12, primo comma della legge 5 agosto 1978, n.468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge; d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nel 1988 si applica la limitazione prevista dal comma 5, ultima periodo, dell'art. 1. 2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che coomportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa ai primi tre anni di attuazione e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e loro fonti elemento utile la verifica tecnica in sede parlametare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 3. Le commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni legislative al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da esse recati da svolgere in sede parlamentari. 4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui commi precedenti contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. 5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel biilancio triennale, puo' disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate tributarie, extratributarie e contribuitive o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualemente previste. 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne da' notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La spesa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri. Art. 3. - 1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilita' dello Stato, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo presenta alle Camere, ai fini della sua approvazione, il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio successivo. In esso sono indicati, rispetto alla evoluzione tendenziale prevista per i flussi della finanza: a) gli obiettivi in termini di rapporti al prodotto interno lordo del fabbisogno del settore statale, al lordo e al netto degli interessi e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni del triennio, nel quadro degli andamenti tendenziali e degli obiettivi macro-economici per lo stesso periodo; b) gli obiettivi di fabbisogno e di disavanzo corrente del settore statale, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni del treinnio; c) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e di quelli degli enti che si ricollegano alla finanza pubblica per il triennio successivo; d) gli indirizzi per gli interventi, volti al conseguimento degli obiettivi ed al rispetto delle regole di cui alle precedenti lettere a), b) e c)".