Art.11 
Sono abrogati: il secondo periodo del quarto comma  dell'articolo  16
della legge 27 febbraio 1967,  n.  48,  e  successive  modificazioni;
l'articolo 10, l'articolo 15, primo comma, l'articolo 18 e l'articolo
33, nono comma, della legge 5 agosto 1978, n.  468;  il  terzo  comma
dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981,  n.  119;  l'articolo  35
della  legge  7  agosto  1982,  n.  526;  il  quattordicesimo   comma
dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;  l'articolo  2
della legge 28 febbraio 1986, n. 41; l'articolo  2,  comma  7,  della
legge 1› marzo 1986, n. 64, e gli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo
1988, n. 67. 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 agosto 1988 
                               COSSIGA 
                                  De Mita, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  Amato, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Note all'art. 11: 
          - Il testo dell'art.  16,  quarto  comma,  della  legge  n.
          48/1967  (Attribuzioni  e  ordinamento  del  Ministero  del
          bilancio e della programmazione economica e istituzione del
          Comitato dei Ministri per la programmazione economica),  il
          cui secondo periodo e' abrogato dalla legge qui pubblicata,
          era il seguente: "Entro il mese di luglio il  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione economica, presenta al CIPE lo schema  delle
          linee di impostazione di progetti  di  bilancio  annuale  e
          pluriennale  allegandovi  le  relazioni  programmatiche  di
          settore, riunite e  coordinate  in  un  unico  documento  e
          relativi allegati.  Entro  lo  stesso  termine  gli  schemi
          anzidetti devono essere trasmessi alle regioni; su di  essi
          la commissione interregionale prevista dall'art.  13  della
          legge 16 marzo 1970, n.  281,  esprime  il  proprio  parere
          entro il mese di agosto". 
          - Il testo dell'art. 10,  del  primo  comma  dell'art.  15,
          dell'art. 18 e del nono comma dell'art. 33 della  legge  n.
          468/1978, abrogati  dalla  legge  qui  pubblicata,  era  il
          seguente: 
          "Art. 10 (Fondi speciali).  -  Nello  stato  di  previsione
          della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi
          fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui  al
          successivo articolo 11, destinati a far fronte  alle  spese
          derivanti da progetti  di  legge  che  si  prevede  possano
          essere approvati nel corso dell'esercizio. 
          Le somme di cui al primo comma possono  essere  portate  in
          aumento degli stanziamenti, di competenza e  di  cassa,  di
          capitoli esistenti  o  di  nuovi  capitoli,  solo  dopo  la
          pubblicazione  dei   provvedimenti   legislativi   che   le
          autorizzano. 
          I fondi devono essere tenuti distinti a seconda  che  siano
          destinati al finanziamento di spese correnti o di spese  in
          conto capitale, ovvero al rimborso di prestiti. 
          In appositi elenchi allegati allo stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro sono indicati i  provvedimenti  per  i
          quali viene predisposta la copertura con i fondi  speciali.
          Le quote dei fondi non utilizzate,  ai  sensi  del  secondo
          comma,  entro  la  chiusura  dell'esercizio,  costituiscono
          economie di spesa. 
          La copertura finanziaria - nella forma di nuove o  maggiori
          entrate,  di  riduzioni  di  capitoli   di   spesa   o   di
          accantonamenti   nei   fondi   speciali   -   relativa    a
          provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine
          dell'esercizio  resta  valida  per  l'esercizio  successivo
          purche' tali  provvedimenti  entrino  in  vigore  entro  il
          termine di detto esecizio successivo. 
          In tal caso, ferma restando l'acquisizione della  copertura
          finanziaria,  come  precisata  nel  comma  precedente,   al
          bilancio dell'esercizio in cui e' stata iscritta, le  nuove
          o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi
          provvedimenti  legislativi  sono  iscritte   nel   bilancio
          dell'esercizio nel corso del  quale  entrano  in  vigore  i
          provvedimenti stessi. 
          Le  economie  di   spesa   da   utilizzare   a   tal   fine
          nell'esercizio  successivo  formano  oggetto  di   appositi
          elenchi allegati al  conto  consuntivo  del  Ministero  del
          tesoro". 
          "Art. 15,  primo  comma.  -  Il  Ministro  del  tesoro,  di
          concerto con quello del  bilancio  e  della  programmazione
          economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre: 
          1) il bilancio di previsione pluriennale; 
          2) il bilancio di previsione  per  l'anno  finanziario  che
          inizia il 1› gennaio successivo, costituito dallo stato  di
          previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per
          Ministeri e dal quadro generale riassuntivo". 
          "Art. 18 (Leggi di spesa). - Le leggi che dispongono  spese
          a carattere pluriennale quantificano sia  l'onere  relativo
          al primo anno di applicazione  sia  la  spesa  complessiva,
          rinviando salla legge  finanziaria  di  cui  al  precedente
          articolo 11 l'indicazione delle quote destinate  a  gravare
          su   ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale. 
          La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista
          per i casi  in  cui  le  leggi  disciplinino  interventi  o
          servizi  per  i  quali  la  continuita'  e  la  regolarita'
          dell'erogazione della stessa assumono interesse preminente. 
          L'amministrazione  puo'  stipulare  contratti  o   comunque
          assumere impegni nei limiti dell'intera somma  indicata  da
          leggi di spesa che prevedano opere  od  interventi  la  cui
          esecuzione si  protragga  per  piu'  esercizi.  I  relativi
          pagamenti devono, comunque,  essere  contenuti  nei  limiti
          delle autorizzazioni annuali di bilancio. 
          Le leggi che dispongono spese a  carattere  continuativo  o
          pluriennale devono indicare i relativi mezzi di  copertura,
          nel  quadro  del   bilancio   pluriennale   presentato   al
          Parlamento". 
          "Art. 33, nono comma. - Sono abrogate tutte le disposizioni
          che prevedono la presentazione al Parlamento dei rendiconti
          degli enti di cui al precedente art. 19". 
          - Il testo  dell'art.  39,  terzo  comma,  della  legge  n.
          119/1981 (Legge finanziaria 1981), abrogato dalla legge qui
          pubblicata, era il seguente: "Con la legge che  approva  il
          bilancio  di  previsione   dello   Stato   sono   stabiliti
          annualmente  l'importo  massimo  di  emissione  dei   buoni
          ordinari del tesoro, al  netto  di  quelli  da  rimborsare,
          nonche' il limite massimo di circolazione". 
          -  Il  testo  dell'art.  35   della   legge   n.   526/1982
          (Provvedimenti  urgenti  per  lo  sviluppo  dell'economia),
          abrogato dalla legge qui pubblicata, era il seguente: 
          "Art. 35.  -  Nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  cassa
          disposte col bilancio di previsione dello  Stato,  ciascuna
          amministrazione centrale e azienda  autonoma  dello  Stato,
          nei  quindici  giorni  antecedenti  l'inizio   di   ciascun
          trimestre, comunica al Ministro del  tesoro  un  preventivo
          relativo ai pagamenti da effettuare  in  ciascun  trimestre
          dell'anno stesso separando le somme da erogare per spese di
          personale e pensioni dalle altre spese. 
          Nel caso in cui l'andamento dei  pagamenti  risultante  dai
          preventivi di cui al precedente comma venisse a determinare
          difficolta' per le  complessive  esigenze  della  tesoreria
          statale,  il   Ministro   del   tesoro   ne   propone   una
          rimodulazione al CIPE  che  adotta  apposita  delibera,  da
          trasmettersi  entro   quindici   giorni   alle   competenti
          commissioni permanenti del Parlamento. 
          Il preventivo dei pagamenti di cui ai precedenti  commi  si
          intende automaticamente  elevato  in  corrispondenza  delle
          variazioni  alle  previsioni  di  pagamento  apportate   al
          bilancio in forza di atti amministrativi. 
          I direttori delle ragionerie centrali non daranno corso  ai
          titoli  di  pagamenti  emessi  in   eccedenza   ai   limiti
          risultanti per ciascun trimestre dai preventivi  predetti".
          Il testo dell'art. 19, quattordicesimo comma,  della  legge
          n.887/1984 (Legge finanziaria 1985), abrogato  dalla  legge
          qui pubblicata,  era  il  seguente:  "Con  effetto  dal  1›
          gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per  la
          quantificazione dello  stanziamento  annuo  alla  legge  di
          approvazione del bilancio  dello  Stato  cessano  di  avere
          efficacia.  La   quantificazione   prodotta   prevista   e'
          disposta, su base triennale, dalla legge  finanziaria,  con
          aggiornamento   annuale   per   scorrimento.   Nelle   more
          dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno
          1986, il bilancio di previsione dello Stato  offerrente  lo
          stesso anno considera, per le disposizioni di legge di  cui
          al comma  precedente,  uno  stanziamento  non  superiore  a
          quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno  1985".
          - Il testo  dell'art.  2  della  legge  n.  41/1986  (Legge
          finanziaria 1986), abrogato dalla legge qui pubblicata, era
          il seguente: 
          "Art.  2.  -  1.  Il  Ministro  delle  finanze  ogni  anno,
          unitamente allo stato di previsione del Ministero, presenta
          una relazione che valuti  le  conseguenze  finanziarie,  in
          termini  di  perdita  di  gettito,  di  ogni   disposizione
          legislativa   o   regolamentare   introdotta   nel    corso
          dell'esercizio e avente per oggetto alleggerimenti fiscali. 
          2. La relazione deve indicare la natura delle esenzioni,  i
          soggetti e le categorie dei  beneficiari  e  gli  obiettivi
          perseguiti con l'introduzione degli alleggerimenti fiscali. 
          3. In sede di prima applicazione del presente articolo,  la
          relazione  di  cui  al  comma  1   riguardera'   tutte   le
          disposizioni introdotte a partire  dall'inizio  della  nona
          legislatura". 
          - Il testo dell'art. 2, comma 7,  della  legge  n.  64/1986
          (Disciplina  organica  dell'intervento  straordinario   nel
          Mezzogiorno), abrogato dalla legge qui pubblicata,  era  il
          seguente: 
          "7. All'art. 4 della legge 5 agosto 1978,  n.468,  dopo  il
          quinto comma e' aggiunto il seguente: 
          "Il bilancio  pluriennale  espone  altresi'  le  previsioni
          sulla  ripartizione  delle  spese  in  conto  capitale  tra
          Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai  programmi
          di intervento straordinario per il Mezzogiorno"". 
          -  Il  testo  degli  articoli  2  e  3   della   legge   n.
          67/1988(Legge finanziaria 1988), abrogati dalla  legge  qui
          pubblicata, era il seguente: 
          "Art. 2.-1. Fino alla entrata  in  vigore  della  legge  di
          riforma delle norme sul bilancio e  la  contabilita'  dello
          Stato, la copertura finanziaria delle leggi  che  importino
          nuove  e  maggiori  spese,  ovvero   minori   entrate,   e'
          determinata   esclusivamente   attraverso    le    seguenti
          modalita': 
          a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti  nei
          fondi speciali previsti dall'art. 10 della legge  5  agosto
          1978,  n.  468,  restando  precluso   sia   l'utilizzo   di
          accantonamenti del conto capitale per  inziative  di  parte
          corrente,   l'utilizzo   per    finalita'    difformi    di
          accantonamenti   per   regolazioni    contabili    e    per
          provvedimenti inadempimento di obblighi internazionali.  E'
          inoltre esclusa, l'utilizzazione  della  facolta'  prevista
          dal sesto e settimo comma dell'art. 10 citata legge n.  468
          del 1978 per accantonamenti di parte corrente salvo che  la
          copertura finanziaria  non  si  riferisca  a  spese  aventi
          strutturalmente carattere retroattivo; 
          b)  mediante  riduzione  di  precedenti  e   autorizzazioni
          legislative di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni  fossero
          affluite in conti correnti presso la Tesoreria statale,  si
          procede  alla  contestuale  iscrizione   nello   stato   di
          previsione della entrata delle risorse da  utilizzare  come
          copertura; 
          c)  a  carico  o  mediante  riduzione   di   disponibilita'
          formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli  di  natura
          non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso  dello
          stesso  esercizio  di  variazioni  legislative   volte   ad
          incrementare i predetti capitoli. Ove si  tratti  di  oneri
          continuativi pluriennali nei  due  esercizi  successivi  al
          primo lo stanziamento di competenza dei suddetti  capitoli,
          detratta la somma utilizzata come copertura, potra'  essere
          incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione
          programmato   in   sede   di   Relazione   previsionale   e
          programmatica. A tale  forma  di  copertura  si  puo'  fare
          ricorso solo dopo che il Governo abbia  accertato,  con  la
          presentazione del disegno  di  legge  di  assestamento  del
          bilancio, che le disponibilita'  esistenti  presso  singoli
          capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte  alle
          esigenze di integrazione di altri stanziamenti di  bilancio
          che in corso di  esercizio  si  rivelino  sottostimati.  In
          nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra
          natura  le  economie  che  si  dovessero  realizzare  nella
          categoria  "Interessi"  e  nei  capitoli  di  stipendi  del
          bilancio dello Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9  e
          12, primo comma della  legge  5  agosto  1978,  n.468,  non
          possono essere  esercitate  per  l'iscrizione  di  somme  a
          favore di capitoli le cui  disponibilita'  siano  state  in
          tutto o in parte utilizzate per la  copertura  di  nuove  o
          maggiori spese disposte con legge; 
          d) mediante modificazioni legislative che comportino  nuove
          o maggiori entrate. Nel  1988  si  applica  la  limitazione
          prevista dal comma 5, ultima periodo, dell'art. 1. 
          2. I disegni di  legge  e  gli  emendamenti  di  iniziativa
          governativa che coomportino nuove o maggiori  spese  ovvero
          diminuzioni di  entrate  devono  essere  corredati  da  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal  Ministero  del  tesoro,  sulla
          quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione
          e delle relative coperture, con la specificazione,  per  la
          spesa corrente e per le minori entrate,  degli  oneri  fino
          alla completa attuazione delle norme e,  per  le  spese  in
          conto capitale, della modulazione  relativa  ai  primi  tre
          anni di attuazione e dell'onere  complessivo  in  relazione
          agli  obiettivi  fisici  previsti.  Nella  relazione   sono
          indicati  i   dati   e   i   metodi   utilizzati   per   la
          quantificazione e loro fonti  elemento  utile  la  verifica
          tecnica in sede parlametare secondo le  norme  da  adottare
          con i regolamenti parlamentari. 
          3.   Le   commissioni   parlamentari   competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  2  per
          tutte le disposizioni legislative al  loro  esame  ai  fini
          della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da
          esse recati da svolgere in sede parlamentari. 
          4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica
          la relazione di cui commi  precedenti  contiene  un  quadro
          analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno   decennali,
          riferite  all'andamento  delle   variabili   collegate   ai
          soggetti beneficiari. Per le  disposizioni  legislative  in
          materia di pubblico impiego la relazione  contiene  i  dati
          sul numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario,  sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici omologabili. 
          5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal  Governo
          al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel
          biilancio triennale, puo'  disporre  in  materia  di  nuove
          spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove  del  fondo
          speciale di parte corrente, esclusivamente entro  i  limiti
          delle  maggiori  entrate  tributarie,   extratributarie   e
          contribuitive   o    delle    riduzioni    permanenti    di
          autorizzazioni di spesa corrente in  esso  contestualemente
          previste. 
          6. Ogni quattro mesi  la  Corte  dei  conti  trasmette  una
          relazione sulla tipologia delle  coperture  adottate  nelle
          leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di
          quantificazione degli oneri. 
          7.  Qualora  nel  corso   dell'attuazione   di   leggi   si
          verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
          di entrate, il Governo ne da'  notizia  tempestivamente  al
          Parlamento con relazione del Ministro del tesoro  e  assume
          le conseguenti iniziative. La spesa procedura e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri. 
          Art. 3. - 1. Fino alla entrata in  vigore  della  legge  di
          riforma delle norme sul bilancio e  la  contabilita'  dello
          Stato, entro il  31  maggio  di  ciascun  anno  il  Governo
          presenta alle Camere, ai fini della  sua  approvazione,  il
          documento di programmazione economico-finanziaria  relativo
          alla  manovra  di  finanza   pubblica   per   il   triennio
          successivo. In esso sono indicati, rispetto alla evoluzione
          tendenziale prevista per i flussi della finanza: 
          a) gli obiettivi in termini di rapporti al prodotto interno
          lordo del fabbisogno del settore statale,  al  lordo  e  al
          netto degli interessi e del debito del  settore  statale  e
          del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni  del
          triennio, nel quadro degli andamenti  tendenziali  e  degli
          obiettivi macro-economici per lo stesso periodo; 
          b) gli obiettivi di fabbisogno e di disavanzo corrente  del
          settore statale, al lordo e al netto degli  interessi,  per
          ciascuno degli anni del treinnio; 
          c) le regole di variazione delle entrate e delle spese  del
          bilancio  dello  Stato  e  di  quelli  degli  enti  che  si
          ricollegano  alla  finanza   pubblica   per   il   triennio
          successivo; 
          d) gli indirizzi per gli interventi, volti al conseguimento
          degli obiettivi ed al rispetto delle  regole  di  cui  alle
          precedenti lettere a), b) e c)".