Art. 2.
1.  L'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  2.  -  (Bilancio annuale di previsione). - 1. Il progetto di
bilancio annuale di previsione  a  legislazione  vigente  e'  formato
sulla  base  dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo
3, comma 3, dal  documento  di  programmazione  economico-finanziaria
come  deliberato  dal Parlamento. Esso indica per ciascun capitolo di
entrata e di spesa:
a)  l'ammontare  presunto  dei residui attivi e passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si prevede di accertare e delle
spese che si prevede  di  impegnare  nell'anno  cui  il  bilancio  si
riferisce;
c)  l'ammontare  delle  entrate  che  si prevede di incassare e delle
spese  che  si  prevede  di  pagare  nell'anno  cui  il  bilancio  si
riferisce,  senza distinzione tra le operazioni in conto competenza e
in conto residui. Si intendono per  incassate  le  somme  versate  in
tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.
2. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo gli stanziamenti
di cui alle lettere b) e c) del comma 1. Le previsioni  di  spesa  di
cui  alle  medesime  lettere  b)  e c) costituiscono il limite per le
autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.
3.  Il  bilancio annuale di previsione, che forma oggetto di un unico
disegno  di  legge,  e'  costituito   dallo   stato   di   previsione
dell'entrata,  dagli  stati  di  previsione  della spesa distinti per
Ministeri con le allegate appendici  dei  bilanci  delle  aziende  ed
amministrazioni autonome e dal quadro generale riassuntivo.
4. Ciascuno stato di previsione della spesa e' illustrato da una nota
preliminare, nella quale sono indicati  i  criteri  adottati  per  la
formulazione  delle  previsioni,  ed in particolare quelli utilizzati
per i capitoli di spesa corrente concernenti spese non obbligatorie e
non  predeteminate  per  legge,  per  i  quali il tasso di variazione
applicato sia significativamente diverso da quello  indicato  per  le
spese   di   parte   corrente   nel   documento   di   programmazione
economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento. I criteri  per
determinare  la  significativita' degli scostamenti sono indicati nel
documento  medesimo.  La  nota  preliminare  di  ciascun   stato   di
previsione  espone,  inoltre,  in un apposito allegato, le previsioni
sull'andamento  delle  entrate  e  delle  spese  per  ciascuno  degli
esercizi  compresi nel bilancio pluriennale articolate per categoria.
Nella nota preliminare dello stato di  previsione  dell'entrata  sono
specificamente  illustrati  i criteri per la previsione delle entrate
relative alle principali imposte,  dirette  ed  indirette,  e  tasse.
Nella  medesima  nota  sono  indicate  le conseguenze finanziarie, in
termini di perdita di gettito, per il periodo compreso  nel  bilancio
pluriennale, di ogni disposizione introdotta nel corso dell'esercizio
avente per oggetto agevolazioni fiscali. La  nota  deve  indicare  la
natura  delle  esenzioni, i soggetti e le categorie dei beneficiari e
gli  obbiettivi  perseguiti  con  l'introduzione  delle  agevolazioni
stesse.
5.  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel Mezzogiorno,
nell'esercizio dell'attivita' di coordinamento prevista dall'articolo
2  della  legge  1›  marzo 1986, n. 64, presenta al Parlamento, nella
stessa data di presentazione del disegno  di  legge  finanziaria,  un
apposito  documento  allegato al disegno di legge di approvazione del
bilancio, sulla ripartizione, tra  Mezzogiorno  e  resto  del  Paese,
delle  spese  di  investimento iscritte negli stati di previsione dei
singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza.
6. In apposito allegato di ciascuno stato di previsione sono esposte,
per capitoli, le previsioni di spesa destinate ai  territori  di  cui
all'articolo  1  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218,  relativamente  alle  categorie  delle  spese  correnti
concernenti  spese  per  il  personale in attivita' di servizio e per
trasferimenti, nonche' per tutte le categorie delle  spese  in  conto
capitale   con  esclusione  delle  anticipazioni  per  finalita'  non
produttive.
7. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno
stato di previsione della spesa, del totale generale  della  spesa  e
del   quadro  generale  riassuntivo  e'  disposta,  nell'ordine,  con
distinti articoli del disegno di  legge,  con  riferimento  sia  alle
dotazioni di competenza che a quelle di cassa.
8.  L'approvazione  dei  fondi  previsti  dagli  articoli 7, 8 e 9 e'
disposta con apposite norme.
9.  Con  apposita  norma  della  legge  che  approva  il  bilancio di
previsione dello Stato e' annualmente stabilito,  in  relazione  alla
indicazione  del  fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'articolo 15, terzo comma,  l'importo  massimo  di  emissione  di
titoli  pubblici,  in  Italia  e  all'estero,  al  netto di quelli da
rimborsare".
2.  Le  disposizioni previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 5
agosto 1978,  n.  468,  come  modificato  dalla  presente  legge,  si
applicano  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario 1991. In sede di
prima applicazione, le disposizioni di  cui  all'ultimo  periodo  del
comma  4  del  medesimo  articolo  si  applicano con riferimento alle
disposizioni introdotte a partire dal 1› gennaio 1987.
 
          Note all'art. 2:
          -  Il  testo dei primi sei commi dell'art. 2 della legge n.
          64/1986 (Disciplina organica dell'intervento  straordinario
          nel  Mezzogiorno)  e'  il seguente (il comma 7 del medesimo
          articolo e' stato abrogato dall'art.  11  della  legge  qui
          pubblicata, il cui testo e' riportato nella relativa nota):
          1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e, per sua
          delega, il Ministro per  gli  interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno  provvede a coordinare il complesso dell'azione
          pubblica nel Mezzogiorno.
          2.  Al  fine  di consentire il coordinamento tra intervento
          straordinario ed intervento ordinario,  le  amministrazioni
          centrali  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, le
          regioni  meridionali  e   gli   enti   pubblici   economici
          comunicano  entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per
          gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e  al  Ministro
          del  bilancio  e della programmazione economica i programmi
          di intervento ordinario articolati per regioni, nonche'  le
          proposte per l'aggiornamento del programma triennale.
          3.  Le  amministrazioni,  le  regioni  e gli enti di cui al
          precedente comma comunicano semestralmente al Ministro  per
          gli  interventi  straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro
          del bilancio e della programmazione economica lo  stato  di
          attuazione  degli  interventi di rispettiva competenza e le
          richieste  di  stanziamenti  da   prevedere   nella   legge
          finanziaria  e  nel  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato, ferme  restando  le  competenze  del  Ministero  del
          tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.
          4.   Le   proposte   di   coordinamento   con  l'intervento
          straordinario   previsto   al   quarto   e   quinto   comma
          dell'articolo  2 della legge 1› dicembre 1983, n. 651, sono
          formulate dal Ministro per gli interventi straordinari  nel
          Mezzogiorno  d'intesa  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione economica, sentite  le  regioni  meridionali
          interessate.
          5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone
          le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro  per
          gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno verifica in
          sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni
          del  CIPE  e,  in  caso  di  inadempienze  o  ritardi delle
          amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio
          dei   Ministri   l'adozione   di   misure   integrative   o
          sostitutive.
          6.  Sull'azione  di  coordinamento  il  Ministro  riferisce
          annualmente al Parlamento'.
          -  Il testo dell'art. 2, quarto e quinto comma, della legge
          n.  651/1983 (Disposizioni per il  finanziamento  triennale
          degli  interventi straordinari nel Mezzogiorno), richiamato
          dall'articolo soprariportato, e' il seguente:
          Il  CIPE,  nell'approvare il programma, adotta, su proposta
          del  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  le  misure  per il coordinamento delle azioni
          statali, regionali e locali con gli interventi straordinari
          e  con  quelle  degli enti di gestione delle partecipazioni
          statali e degli altri enti  pubblici  interessati,  nonche'
          con gli interventi finanziati dalle Comunita' europee.
          Il  Ministro  formula  le proposte di coordinamento tenendo
          conto anche dei programmi delle amministrazioni  statali  e
          regionali  interessate,  ivi  compresi quelli degli enti di
          cui al comma precedente'.
          - L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
          Mezzogiorno, approvato con D.P.R.  n.  218/1978,  e'  cosi'
          formulato:
          Art.  1  (Sfera territoriale di applicazione). -Il presente
          testo  unico  si  applica,  qualora  non   sia   prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglie,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia   e   Sardegna,  alle  provincie  di  Latina  e  di
          Frosinone, e  ai  comuni  della  provincia  di  Rieti  gia'
          compresi  nell'ex  circondario  di  Cittaducale,  ai comuni
          compresi nella zona del comprensorio di bonifica del  fiume
          Tronto,  ai  comuni  della provincia di Roma compresi nella
          zona della bonifica di Latina,  all'Isola  d'Elba,  nonche'
          agli  interi  territori dei comuni di Isola del Giglio e di
          Capraia Isola.
          Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al
          precedente comma comprenda parte di quello di un comune con
          popolazione  superiore  ai 10.000 abitanti alla data del 18
          agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'  limitata
          al  solo  territorio  di  quel  comune  facente  parte  dei
          comprensori medesimi.
          Gli  interventi  comunque  previsti  da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo.
          -  Il testo degli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 468/1978
          e' il seguente (per il testo del terzo comma  dell'art.  15
          della medesima legge si veda nelle note all'art. 9):
          Art.  7  (Fondo  di  riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero  del tesoro e' istituito nella parte corrente, un
          "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine"  le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
          Con  decreti  del  Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte dei conti, sono  trasferite  dal  predetto  fondo  ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
          1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente,
          eliminati  negli   esercizi   precedenti   per   perenzione
          amministrativa,  in caso di richiesta da parte degli aventi
          diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli  di  provenienza,
          ovvero  a  capitoli  di  nuova  istituzione nel caso in cui
          quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso
          2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
          Allo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero del
          tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui   al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.
          Art.  8  (Fondo  speciale  per la riassegnazione di residui
          perenti delle spese in conto capitale). -  Nello  stato  di
          previsione   della   spesa  del  Ministero  del  tesoro  e'
          istituito,  nella  parte  in  conto  capitale,  un   "Fondo
          speciale  per  la  riassegnazione dei residui passivi della
          spesa  in  conto   capitale,   eliminati   negli   esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa".
          Qualora si tratti di residui gia' perenti ad importi che lo
          Stato ha assunto l'obbligo di pagare  per  contratto  o  in
          compenso  di  opere  prestate  o  di  lavori o di forniture
          eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con
          decreto  del  Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte
          dei conti, sono trasferite dal  predetto  fondo  -  per  le
          finalita'  per  le  quali  furono autorizzate - le somme di
          volta  in  volta  occorrenti  da  iscrivere  ai  pertinenti
          capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di
          competenza  che  di  cassa,  ovvero  a  capitoli  di  nuova
          istituzione,  nel  caso  in cui quello di provenienza fosse
          stato nel frattempo soppresso.
          Art.  9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello
          stato di previsione del Ministero del tesoro e'  istituito,
          nella  parte  corrente,  un  "Fondo di riserva per le spese
          impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle
          assegnazioni  di  bilancio,  che non riguardino le spese di
          cui al precedente articolo 7 (punto  2)  ed  il  successivo
          articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri
          con carattere di continuita'.
          Il  trasferimento  di  somme  dal  predetto fondo e la loro
          corrispondente iscrizione ai  capitoli  di  bilancio  hanno
          luogo  mediante  decreti del Presidente della Repubblica su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli interessati.
          Allo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero del
          tesoro e' allegato un elenco, da approvarsi,  con  apposito
          articolo,  dalla  legge di approvazione del bilancio, delle
          spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di  cui  al
          comma precedente.
          Alla  legge  di  approvazione del rendiconto generale dello
          Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui  al  secondo
          comma,  con  le  indicazioni  dei  motivi per i quali si e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo.