Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Bilancio annuale di previsione). - 1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente e' formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dal documento di programmazione economico-finanziaria come deliberato dal Parlamento. Esso indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa: a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra le operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria. 2. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere b) e c) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento. 3. Il bilancio annuale di previsione, che forma oggetto di un unico disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome e dal quadro generale riassuntivo. 4. Ciascuno stato di previsione della spesa e' illustrato da una nota preliminare, nella quale sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, ed in particolare quelli utilizzati per i capitoli di spesa corrente concernenti spese non obbligatorie e non predeteminate per legge, per i quali il tasso di variazione applicato sia significativamente diverso da quello indicato per le spese di parte corrente nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significativita' degli scostamenti sono indicati nel documento medesimo. La nota preliminare di ciascun stato di previsione espone, inoltre, in un apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale articolate per categoria. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte, dirette ed indirette, e tasse. Nella medesima nota sono indicate le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di gettito, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, di ogni disposizione introdotta nel corso dell'esercizio avente per oggetto agevolazioni fiscali. La nota deve indicare la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei beneficiari e gli obbiettivi perseguiti con l'introduzione delle agevolazioni stesse. 5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'esercizio dell'attivita' di coordinamento prevista dall'articolo 2 della legge 1 marzo 1986, n. 64, presenta al Parlamento, nella stessa data di presentazione del disegno di legge finanziaria, un apposito documento allegato al disegno di legge di approvazione del bilancio, sulla ripartizione, tra Mezzogiorno e resto del Paese, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza. 6. In apposito allegato di ciascuno stato di previsione sono esposte, per capitoli, le previsioni di spesa destinate ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativamente alle categorie delle spese correnti concernenti spese per il personale in attivita' di servizio e per trasferimenti, nonche' per tutte le categorie delle spese in conto capitale con esclusione delle anticipazioni per finalita' non produttive. 7. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa. 8. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e' disposta con apposite norme. 9. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato e' annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare". 2. Le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1991. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo si applicano con riferimento alle disposizioni introdotte a partire dal 1 gennaio 1987.
Note all'art. 2: - Il testo dei primi sei commi dell'art. 2 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' il seguente (il comma 7 del medesimo articolo e' stato abrogato dall'art. 11 della legge qui pubblicata, il cui testo e' riportato nella relativa nota): 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno. 2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonche' le proposte per l'aggiornamento del programma triennale. 3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministero del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468. 4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate. 5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei Ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive. 6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento'. - Il testo dell'art. 2, quarto e quinto comma, della legge n. 651/1983 (Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno), richiamato dall'articolo soprariportato, e' il seguente: Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonche' con gli interventi finanziati dalle Comunita' europee. Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al comma precedente'. - L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi' formulato: Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). -Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e di Frosinone, e ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo. - Il testo degli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 468/1978 e' il seguente (per il testo del terzo comma dell'art. 15 della medesima legge si veda nelle note all'art. 9): Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa". Qualora si tratti di residui gia' perenti ad importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo - per le finalita' per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso. Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2) ed il successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'. Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato un elenco, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.