Art. 3.
1.  L'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal
seguente:
"Art.  3. - (Documento di programmazione economico-finanziaria). - 1.
Entro il 15 maggio di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento,ai
fini  delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione
economico, finanziaria che definisce la manovra di  finanza  pubblica
per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la
valutazione  puntuale  e  motivata  degli  andamenti  reali  e  degli
eventuali scostamenti rispetto agli obbiettivi fissati nei precedenti
documenti di programmazione economico-finanziaria e della  evoluzione
economico-finanziaria  internazionale  in particolare nella Comunita'
europea, sono indicati:
a)  i  parametri  economici  essenziali  utilizzati  per identificare
l'evoluzione dei flussi del settore pubblico allargato  a  "politiche
invariate"   intendendosi   con   tale   termine  l'invarianza  della
legislazione che fissa i diritti dei beneficiari delle prestazioni  e
il  livello  dei  servizi  da assicurare alla collettivita' e, per la
parte discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in  passato
dalle amministrazioni;
b)  gli  obiettivi  macroeconomici  ed in particolare quelli relativi
allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;
c)  gli  obiettivi,  conseguentemente definiti in termini di rapporto
interno lordo, del fabbisogno del settore statale  e  del  fabbisogno
del  settore pubblico allargato, al netto e al lordo degli interessi,
e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d)  gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alla precedenti lettere
b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore
statale  e  del settore pubblico allargato, al lordo e al netto degli
interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
e  gli  eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei
flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le
relative cause;
e)  le  conseguenti  regole di variazione delle entrate e delle spese
del bilancio di competenza dello Stato e  delle  aziende  autonome  e
degli  enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allargato per il
periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;
f)  gli indirizzi per gli interventi, anche di settore collegati alla
manovra di finanza pubblica per  il  periodo  compreso  nel  bilancio
pluriennale,  necessari  per il conseguimento degli obbiettivi di cui
alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui
alla   lettera   e),  con  la  valutazione  di  massima  dell'effetto
economico-finanziario attribuito a  ciascun  tipo  di  intervento  in
rapporto all'andamento tendenziale.
3.  Il  documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base
di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale.
4.  Il  documento  di  programmazione  economico-finanziaria indica i
disegni  di  legge  collegati,  di  cui  al  comma  1,  lettera   c),
dell'articolo  1-bis,  evidenziando il riferimento alle regole e agli
indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2".
2.  Per l'anno 1988 i disegni di legge saranno presentati entro il 30
settembre, accompagnati da  un'unica  relazione  che  ne  evidenzi  i
collegamenti  ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificato dalla presente legge.
 
          Nota all'art. 3:
          Per il testo dell'intero art. 1-bis della legge n. 468/1978
          si veda l'art. 1 della legge qui pubblicata.