Art. 4.
1.  L'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal
seguente:
"Art.  4.  -  (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio pluriennale di
previsione e' elaborato in termini di  competenza  dal  Ministro  del
tesoro,   di   concerto   con   il  Ministro  del  Bilancio  e  della
programmazione economica, in coerenza con le regole e  gli  obiettivi
indicati  nel  documento  di  programmazione economica-finanziaria, e
copre un periodo non inferiore a tre anni.  Il  bilancio  pluriennale
espone separatamente:
a)  l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione
vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);
b)  le  previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo
conto degli effetti degli interventi  programmati  nel  documento  di
programmazione     economico-finanziaria     (bilancio    pluriennale
programmatico).
2.  Il  bilancio  pluriennale  e'  redatto per categorie di entrata e
categorie di spesa; nell'ambito di queste ultime vengono  individuati
i  trasferimenti  correnti  e  di  conto  capitale verso i principali
settori di spesa decentrata. Il  bilancio  pluriennale  non  comporta
autorizzazione  a  riscuotere  le  entrate e ad eseguire le spese ivi
contemplate ed e' aggiornato annualmente.
3.  Nelle  note  preliminari che illustrano le previsioni complessive
del  bilancio  pluriennale,  devono  essere  motivate  le   eventuale
variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio
pluriennale,  indicando  le  variazioni  derivanti  dagli   andamenti
tendenziali   dell'economia   e  quelle  derivanti  dagli  interventi
programmatici.
4.  Il  bilancio  pluriennale  e' approvato con apposito articolo del
disegno di legge di bilancio. La versione prevista  alla  lettera  a)
del  comma  1  e' integrata con gli effetti della legge finanziaria e
dei  provvedimenti  collegati  alla  manovra  di   finanza   pubblica
eventualmente gia' approvati".