Art. 5.
1. L'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal
seguente:
"Art.  11.  -  (Legge  finanziaria).  - 1. Il Ministro del tesoro, di
concerto  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  con  il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento,
entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2.  La  legge  finanziaria,  in  coerenza con gli obiettivi di cui al
comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario  per  il  periodo  compreso  nel  bilancio  pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo,  alla  regolazione  annuale  delle
grandezze  previste  dalla  legislazione vigente al fine di adeguarne
gli effetti finanziari agli obiettivi.
3.  La  legge  finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e
contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a  quanto
previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a)  le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni,
le altre misure che incidono sulla determinazione del  quantum  della
prestazione,  afferenti  imposte  indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma, dal 1› gennaio  dell'anno
cui   essa   si   riferisce,  nonche'  le  correzioni  delle  imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
b)  il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo
netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni
considerati   dal   bilancio   pluriennale,   comprese  le  eventuali
regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
c)   la  determinazione,  in  apposita  tabella,  per  le  leggi  che
dispongono spese a carattere pluriennale,  delle  quote  destinate  a
gravare su ciascuno degli anni considerati;
d)  la  determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere
nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni  considerati  dal   bilancio
pluriennale  per  le leggi di spesa permanente la cui quantificazione
e' rinviata alla legge finanziaria;
e)  la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle riduzioni, per
ciascuno  degli  anni  considerati  dal  bilancio   pluriennale,   di
autorizzazioni legislative di spesa;
f)   gli   stanziamenti   di  spesa,  in  apposita  tabella,  per  il
rifinanziamento, per non piu'  di  un  anno,  di  norme  vigenti  che
prevedono  interventi  di  sostegno dell'economia classificati tra le
spese in conto capitale;
g)  gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le
corrispondenti tabelle;
h)  l'importo  complessivo  massimo destinato, in ciascuno degli anni
compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo  dei  contratti  del
pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico  e  normativo  del
personale  dipendente  da  pubbliche amministrazioni non compreso nel
regime contrattuale;
i)  altre  regolazioni  meramente  quantitative  rinviate  alla legge
finanziaria dalle leggi vigenti.
4.  La  legge  finanziaria  indica altresi' quale quota delle nuove o
maggiori entrate per ciascun anno compreso nel  bilancio  pluriennale
non  puo'  essere  utilizzata  per  la  copertura di nuove o maggiori
spese.
5.  In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni  compresi
nel  bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni
di entrata e  nuove  finalizzazione  nette  da  iscrivere,  ai  sensi
dell'articolo  11-bis,  nel  fondo  speciale  di  parte corrente, nei
limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,  extratributarie  e
contributive  e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa
corrente.
6.  In  ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al
comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge  finanziaria
non  possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese
medesime, sia correnti che in conto capitale,  incompatibili  con  le
regole  determinate,  ai  sensi dell'articolo 3, comma 2, lettara e),
nel   documento   di   programmazione   economica-finanziaria,   come
deliberato dal Parlamento.'
 
          Note all'art. 5:
          -  Per  il testo dell'intero art. 3 della legge n. 468/1978
          si veda l'art. 3 della legge qui pubblicata.
          -  Per  il  testo  dell'art. 11-bis della predetta legge n.
          468/1978 si veda l'art. 6 della legge qui pubblicata.
          -  Il  testo  dell'art.  15  della  legge n. 93/1983 (Legge
          quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
          Art.  15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle
          ipotesi circa gli andamenti dell'economia  che  precede  il
          bilancio  pluriennale  dello  Stato,  di cui all'articolo 4
          della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  sono  delineate  le
          compatibilita'  generali  di  tutti gli impegni di spesa da
          destinare al pubblico impiego.
          In  particolare  nel bilancio pluriennale viene indicata la
          spesa  destinata  alla  contrattazione  collettiva  per  il
          triennio,  determinando  la quota relativa a ciascuno degli
          anni considerati.
          L'onere  derivante  dalla  contrattazione  collettiva sara'
          determinato con apposita  norma  da  inserire  nella  legge
          finanziaria,   nel   quadro  delle  indicazioni  del  comma
          precedente.
          Il  Governo,  in  relazione alla contrattazione collettiva,
          non  puo'  assumere  impegni  di   spesa   superiori   allo
          stanziamento  determinato  ai sensi del comma precedente se
          non previa espressa autorizzazione del Parlamento che,  con
          legge,  modifica la disposizione della legge finanziaria di
          cui al comma precedente, nel  rispetto  delle  norme  della
          copertura  finanziaria  determinata  dall'articolo  4 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468.
          All'onere    derivante    dall'applicazione   delle   norme
          concernenti  il  personale  statale  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  di  un apposito fondo, che sara'
          iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro,  la  cui  misura  sara' annualmente determinata con
          apposita norma da  inserire  nella  legge  finanziaria.  Il
          Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
          proprio decreto, le variazioni di  bilancio  relative  alla
          ripartizione del fondo medesimo.
          Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni,
          le provincie ed i comuni  nonche'  gli  enti  pubblici  non
          economici cui si applica la presente legge.
          -   Si   trascrive  il  testo  dell'intero  art.  81  della
          Costituzione:
          Art.  81.  -  Le  Camere approvano ogni anno i bilanci e il
          rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
          L'esercizio   provvisorio  del  bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi.
          Con  la  legge  di approvazione del bilancio non si possono
          stabilire i nuovi tributi e nuove spese.
          Ogni  altra  legge  che importi nuove o maggiori spese deve
          indicare i mezzi per farvi fronte.