Art. 6
1.  Dopo l'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' aggiunto
il seguente:
"Art.  11-bis.  -  (Fondi  speciali).  -  1.  La legge finanziaria in
apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati  alla
copertura  finanziaria  di  provvedimenti  legislativi che si prevede
siano approvati nel  corso  degli  esercizi  finanziari  comresi  nel
bilancio  pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
perseguimento  degli  obiettivi  del  documento   di   programmazione
finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegata alla legge
finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e  per
la  parte  in  conto  capitale, le somme destinate alla copertura dei
predetti provvedimenti legislativi  ripartiti  per  Ministeri  e  per
programmi.   Nella   relazione  illustrativa  del  disegno  di  legge
finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti
legislativi   che  motivano  lo  stanziamento  proposto  per  ciascun
Ministero e per i singoli programmi.  I  fondi  speciali  di  cui  al
presente  comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero
del tesoro in appositi capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini  della
integrazione  per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi
capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei  provvedimenti
legislativi che li utilizzano.
2.  Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il
saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese
o  riduzioni  di  entrate  e  accantonamenti  di  segno  negativo per
riduzioni di spese o incremento di  entrate.  Gli  accantonamenti  di
segno  negativo  sono  collegati, mediante apposizione della medesima
lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo  o
parte  di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in
vigore  del  provvedimento  legislativo  relativo  al  corrispondente
accantonamento  di  segno negativo e comunque nei limiti della minore
spesa o delle maggiori entrate da essi previsti  per  ciascuno  degli
anni  considerati.  A  seguito  dell'approvazione  dei  provvedimenti
legislativi, relativi ad accantonamenti  negativi,  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro,  gli importi derivanti da riduzioni di spesa o
incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuizione ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  ovvero  in  aumento dell'entrata del
bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle  dotazioni  dei
fondi di cui al comma 1.
3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo
nel caso in cui  i  corrispondenti  progetti  di  legge  siano  stati
presentati alle Camere.
4.  Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere
utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative
tabelle  per  la  copertura  finanziaria di provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo  che
essi  riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita'
naturali  o  improrogabili  esigenze  connesse  alla   tutela   della
sicurezza  del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
5.  Le  quote  dei  fondi  speciali  di  parte  corrente  e,  se  non
corrispondono a progetti di legge  gia'  approvati  da  un  ramo  del
Parlamento,  di  quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno
cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.  Nel  caso  di
spese   corrispondenti   ad   obblighi   internazionali   ovvero   ad
obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di  cui  al
comma  3,  lettera  h),  dell'articolo  11,  la copertura finanziaria
prevista per il primo anno resta valida  anche  dopo  il  termine  di
scadenza  dell'esercizio  a cui si riferisce purche' il provvedimento
risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore  entro
il  termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da
utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo  formano  oggetto  di
appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro
entro  il  25  gennaio;  detti  elenchi  vengono  allegati  al  conto
consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori
spese  derivanti  dal  perfezionemento  dei  relativi   provvedimenti
legislativi  sono  comunque  iscritte nel bilancio dell'esercizio nel
corso del quale entrano in  vigore  i  provvedimenti  stessi  e  sono
portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera
b), dell'articolo 11".
 
          Note all'art. 6:
          - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 si veda
          l'art. 5 della legge qui pubblicata.
          - Il secondo comma dell'art. 77 della Costituzione, prevede
          che:   "Quando,  in  casi  straordinari  di  necessita'   e
          d'urgenza,    il    Governo    adotta,    sotto    la   sua
          responsabilita',provvedimenti  provvisori  con   forza   di
          legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
          alle Camere  che,  anche  se  sciolte,  sono  appositamente
          convocate e si riuniscono entro cinque giorni".