Art. 7
1.  Dopo l'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' aggiunto
il seguente:
"Art.  11-ter.  -  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  -  1.  In
attuazione dell'articolo 81, quarto  comma,  della  Costituzione,  la
copertura  finanziaria  delle  leggi  che  importino nuove o maggiori
spese,  ovvero  minori   entrate,   e'   determinata   esclusivamente
attraverso le seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali
previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso  sia  l'utilizzo  di
accantonamenti  del  conto capitale per iniziative di parte corrente,
sia  l'utilizzo  per  finalita'  difformi   di   accantonamenti   per
regolazioni  contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b)  mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni legislative di
spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti  o
in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla
contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata  delle
risorse da utilizzare come copertura;
c)  a  carico  o  mediante  riduzione di disponibilita' formatesi nel
corso dell'esercizio sui capitoli di  natura  non  obbligatoria,  con
conseguente  divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni
volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove  si  tratti  di  oneri
continuativi  pluriennali,  nei  due esercizi successivi al primo, lo
stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta  la  somma
utilizzata  come  copertura, potra' essere incrementato in misura non
superiore al tasso di inflazione programmato  in  sede  di  relazione
previsionale  e programmatica. A tale forma di copertura si puo' fare
ricorso  solo  dopo  che  il  Governo   abbia   accertato,   con   la
presentazione  del disegno di legge di assestamento del bilancio, che
le disponibilita'  esistenti  presso  singoli  capitoli  non  debbano
essere  utilizzate  per  far  fronte alle esigenze di integrazione di
altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si  rivelino
sottostimati.  In  nessun caso possono essere utilizzate per esigenze
di altra  natura  le  economie  che  si  dovessero  realizzare  nella
categoria  'interessi'  e nei capitoli di stipendi del bilancio dello
Stato. Le facolta' di cui agli articoli  9  e  12  primo  comma,  non
possono  essere  esercitate  per  l'iscrizione  di  somme a favore di
capitoli le cui disponibilita'  siano  state  in  tutto  o  in  parte
utilizzate  per  la  copertura di nuove o maggiori spese disposte con
legge;
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori
entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e  maggiori
spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino nuove o  maggiori  spese  ovvero  diminuzioni  di  entrate
devono  essere  corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle
amministrazioni competenti e verificata  dal  Ministero  del  tesoro,
sulla  quantificazione  degli oneri recati da ciascuna disposizione e
delle  relative  coperture,  con  la  specificazione,  per  la  spesa
corrente  e  per  le  minori  entrate,  degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese  in  conto  capitale,
della   modulazione   relativa   agli   anni  compresi  nel  bilancio
pluriennale e dell'onere  complessivo  in  relazione  agli  obiettivi
fisici  previsti.   Nella  relazione  sono indicati i dati e i metodi
utilizzati per la quantificazione, le  loro  fonti  e  ogni  elemento
utile  per  la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme
da adottare con i regolamenti parlamentari.
3.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono  richiedere al
Governo la relazione  di  cui  al  comma  2  per  tutte  le  proposte
legislative  e  gli  emendamenti al loro esame ai fini della verifica
tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
4.  I  disegni  di  legge  di  iniziativa regionale e del CNEL devono
essere corredati, a cura dei proponenti,  da  una  relazione  tecnica
formulata nei modi previsti dal comma 2.
5.  Per  le  disposizioni  legislative  in  materia  pensionistica la
relazione di cui ai commi 2 e  3  contiene  un  quadro  analitico  di
proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai  soggetti  beneficiari.  Per  le  disposizioni
legislative  in  materia  di pubblico impiego la relazione contiene i
dati  sul  numero  dei  destinatari,  sul   costo   unitario,   sugli
automatismi  diretti  e  indiretti  che  ne conseguono fino alla loro
completa attuazione, nonche' sulle loro  correlazioni  con  lo  stato
giuridico  ed  economico  di categorie o fasce di dipendenti pubblici
omologabli. Per le disposizioni legislative recanti  oneri  a  carico
dei  bilanci  di  enti  appartenenti al settore pubblico allargato la
relazione riporta la valutazione espessa dagli enti interessati.
6.  Ogni  quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una
relazione  sulla  tipologia  delle  coperture  adottate  nelle  leggi
approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione
degli oneri.
7.   Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si  verifichino
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di  entrate  indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro
competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro del tesoro  che
riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti
iniziative legislative. La stessa procedura e' applicata in  caso  di
sentenze   definitive   di   organi  giurisdizionali  e  della  Corte
costituzionale  recanti  interpretazioni  della   normativa   vigente
suscettibili di determinare maggiori oneri".
 
          Note all'art. 7:
          -  Per  il  testo  del  quarto  comma  dell'art.  81  della
          Costituzione si veda nelle note all'art. 5.
          -  Per il testo dell'art. 9 della legge n. 468/1978 si veda
          nelle note all'art. 2. Il testo dell'art. 12, primo  comma,
          della medesima legge e' il seguente:
          Con  decreti  del  Presidente della Repubblica, su proposta
          del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri,
          possono  iscriversi  in  bilancio somme per restituzioni di
          tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed  imposte
          su  prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto,
          per eseguire pagamenti  relativi  al  debito  pubblico,  in
          dipendenza  di  operazioni di conversione od altre analoghe
          autorizzate  da  leggi,  per  integrare   le   assegnazioni
          relative  a  stipendi,  pensioni  e  altri  assegni  fissi,
          tassativamente  autorizzati  e  regolati  per  legge,   per
          integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
          precedente articolo 8, nonche' per fronteggiare le esigenze
          derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
          agli articoli 10, paragrafo II,  e  12,  paragrafo  II  del
          regolamento  (CEE,  EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
          in data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni.