Art. 8
1.  Dopo l'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' aggiunto
il seguente:
"Art.  11-quater.  -  (Leggi  di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
permanente). - 1 Le leggi pluriennali  di  spesa  in  conto  capitale
quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al
primo anno di applicazione, nonche' le quote di competenza attribuite
a  ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge
finanziaria  puo'  annualmente  rimodulare  le  quote  previste   per
ciascuno  degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti
dell'autorizzazione complessiva a norma dell'articolo  11,  comma  3,
lettera c).
2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti
o comunque assumere impegni nei  limiti  dell'intera  somma  indicata
dalle  leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge
finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere  contenuti
nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
3.  Le  leggi  di  spesa  a carattere permanente quantificano l'onere
annuale previsto per ciascuno degli esercizi  compresi  nel  bilancio
pluriennale.  Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso
in cui non si tratti  di  spese  obbligatorie,  possono  rinviare  le
quantificazioni  dell'onere  annuo  alla  legge  finanziaria  a norma
dell'articolo 11, comma 3, lettera d).
4.  Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per
ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma  3,
lettera  c),  i  residui  di  stanziamento  in  essere  al  30 giugno
dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti
o  contabilita'  speciali  di  tesoreria,  le giacenze in essere alla
medesima data'.
 
          Nota all'art. 8:
          Per  il  testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 si veda
          l'art. 5 della legge qui pubblicata.