Art. 9.
1. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al terzo comma,
e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  'La  indicazione  del
fabbisogno  del settore statale e' esposta con riferimento alla stime
di cassa del bilancio e alle valutazioni dei flussi di tesoreria".
2.  Il  comma  quarto del medesimo articolo 15 della legge n. 468 del
1978 e' sostituito dal seguente:
"La  relazione  previsionale  e  programmatica  e' accompagnata dalle
relazioni programmatiche di settore, nonche' da relazioni sulle leggi
pluriennali  di spesa, delle qual sara' particolarmente illustrato lo
stato di attuazione. Per  ciascuna  legge  pluriennale  di  spesa  in
scadenza,  il  Ministro  competente  deve  valutare  se permangano le
ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato  l'adozione.  Analoga
dimostrazione  deve  essere  fornita  per  tutte  le  leggi  di spesa
pluriennale quando siano trascorsi  5  anni  dalla  loro  entrata  in
vigore."
 
          Nota all'art. 9:
          Il  testo vigente dell'art. 15, terzo comma, della legge n.
          468/1978, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "La relazione previsionale e programmatica espone il quadro
          economico generale ed indica gli indirizzi  della  politica
          economica    nazionale    ed    i   conseguenti   obiettivi
          programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze
          e  le  compatibilita'  tra  il  quadro  economico  esposto,
          l'entita' e  la  ripartizione  delle  risorse,  i  predetti
          obiettivi  e  gli  impegni  finanziari previsti nei bilanci
          pluriennali dello  Stato  e  dell'intero  settore  pubblico
          allargato.   La  indicazione  del  fabbisogno  del  settore
          statale e' esposta con riferimento alle stime di cassa  del
          bilancio e alle valutazioni dei flussi di tesoreria".