Art. 9. 1. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La indicazione del fabbisogno del settore statale e' esposta con riferimento alla stime di cassa del bilancio e alle valutazioni dei flussi di tesoreria". 2. Il comma quarto del medesimo articolo 15 della legge n. 468 del 1978 e' sostituito dal seguente: "La relazione previsionale e programmatica e' accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore, nonche' da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle qual sara' particolarmente illustrato lo stato di attuazione. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente deve valutare se permangano le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione. Analoga dimostrazione deve essere fornita per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore."
Nota all'art. 9: Il testo vigente dell'art. 15, terzo comma, della legge n. 468/1978, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilita' tra il quadro economico esposto, l'entita' e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato. La indicazione del fabbisogno del settore statale e' esposta con riferimento alle stime di cassa del bilancio e alle valutazioni dei flussi di tesoreria".