Art. 2.
  Al quarto comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 agosto 1984
e' aggiunta la seguente frase:
  "La frequenza dei controlli e dei prelievi dei campioni deve essere
inoltre stabilita tenendo conto,  in  particolare,  dell'entita'  dei
quantitativi  di  latte  scremato  in polvere utilizzati dall'impresa
interessata".
 
          Nota all'art. 2:
             Il testo vigente dell'art. 8 del decreto ministeriale 20
          agosto 1984 e' il seguente:
             "Art. 8. - Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto
          per il latte  scremato  e  il  latte  scremato  in  polvere
          utilizzati  come  tali  o  contenuti  in una miscela per la
          produzione di alimenti composti per animali  come  definiti
          all'art.  4,  paragrafo 1, lettera a), del 'regolamento', i
          compiti  di  controllo  demandati  agli  organi   regionali
          riguardano  l'analisi approfondita della contabilita' delle
          imprese, tenuta ai sensi del 'regolamento', ed il  prelievo
          dei campioni da inviare alle analisi.
             L'esame  approfondito  della  contabilita'  consiste nel
          riscontro dei dati riportati  nelle  registrazioni  di  cui
          all'art.   6  del  presente  decreto  con  le  giacenze  di
          magazzino e con la documentazione commerciale.
             Tale  tipo  di  controllo  puo'  avere cadenza annuale o
          trimestrale; esso deve essere completato da un  verbale  di
          verifica   compilato   in   triplice   esemplare,   di  cui
          l'originale da  inviare  all'A.I.M.A.,  uno  da  rilasciare
          all'impresa ed uno da trattenere agli atti, redatto secondo
          il fac-simile  allegato  8,  sottoscritto  dal  funzionario
          incaricato dei controlli e controfirmato dal rappresentante
          dell'impresa.
             Il  prelievo  dei campioni deve avvenire, secondo quanto
          stabilito all'art. 10, paragrafo 2,  del  'regolamento',  a
          seconda       della       cadenza       dei       controlli
          amministrativo-contabili, almeno una volta ogni quattordici
          giorni  di  lavorazione  del  latte  scremato  e  del latte
          scremato in polvere, oppure una volta ogni ventotto  giorni
          di  lavorazione  e  deve  riguardare il latte scremato o il
          latte scremato in polvere e le miscele  in  lavorazione  il
          giorno  del  controllo,  ed il prodotto finito ottenuto. La
          frequenza dei controlli e dei prelievi  dei  campioni  deve
          essere  inoltre  stabilita  tenendo  conto, in particolare,
          dell'entita' dei quantitativi di latte scremato in  polvere
          utilizzati dall'impresa interessata.
             I  campioni  prelevati  devono  essere  inviati  per  le
          analisi a laboratori statali o di enti  pubblici  (istituti
          incaricati  della vigilanza per la repressione delle frodi,
          universita', ecc.).
             Il  prelievo  dei  campioni  effettuato  da  parte degli
          organi di controllo, secondo  le  modalita'  stabilite  con
          decreto  ministeriale  20  aprile  1978,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978,  va  eseguito
          sempre  in  almeno  quattro  esemplari  da  utilizzare  nel
          seguente modo:
              due  da  inviare  entro quarantotto ore dal prelievo al
          laboratorio che deve eseguire l'analisi;
              uno da consegnare all'impresa;
              uno  da  conservare  a  disposizione  per  le eventuali
          analisi in contraddittorio.
             Il  prelievo  dei campioni deve essere verbalizzato e il
          verbale firmato dal funzionario che ha eseguito il prelievo
          e da un incaricato dell'impresa.
             L'organo  di  controllo  deve tempestivamente comunicare
          all'impresa interessata il risultato delle analisi.
             Qualora l'impresa, previa esibizione delle analisi fatte
          eseguire sul proprio campione, contesti  il  risultato,  si
          procede,  sul campione a disposizione, ad una terza analisi
          da eseguire in contraddittorio, a  spese  dell'interessato,
          presso un laboratorio di analisi di un ente pubblico scelto
          di comune accordo.
             I  laboratori  di  analisi  di  cui  al quinto comma del
          presente  articolo  devono  effettuare  tutte  le  ricerche
          obbligatoriamente  prescritte all'art. 10, paragrafo 1 e 2,
          del 'regolamento', secondo le modalita' indicate nelle note
          riportate  in calce ai bollettini di analisi e di controllo
          di cui agli allegati 11 e 12 al presente decreto.
             Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del 'regolamento' il
          dosaggio del latte scremato in polvere deve essere eseguito
          almeno  in  doppio mediante un'analisi che sara' effettuata
          in conformita' del metodo  indicato  all'allegato  III  del
          'regolamento'  e  riportato  all'allegato  13  del presente
          decreto.
             L'organo  di  controllo,  sulla base dei risultati delle
          analisi, provvede a compilare i bollettini di analisi e  di
          controllo   che   dovranno   essere   redatti  in  triplice
          esemplare.
             L'accertamento del tenore in acqua del latte scremato in
          polvere come tale o  incorporato  in  una  miscela  secondo
          quanto  disposto al secondo comma del paragrafo 1 dell'art.
          10 del  'regolamento',  qualora  si  verifichino  tutte  le
          condizioni  in  esso  previste,  puo'  avvenire  presso  lo
          stabilimento  di  produzione.  In  tal  caso  l'organo   di
          controllo   deve   darne   comunicazione   al   laboratorio
          incaricato delle analisi che e'  esonerato  dall'effettuare
          la specifica ricerca".