Art. 2. Al quarto comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 e' aggiunta la seguente frase: "La frequenza dei controlli e dei prelievi dei campioni deve essere inoltre stabilita tenendo conto, in particolare, dell'entita' dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati dall'impresa interessata".
Nota all'art. 2: Il testo vigente dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 e' il seguente: "Art. 8. - Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzati come tali o contenuti in una miscela per la produzione di alimenti composti per animali come definiti all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del 'regolamento', i compiti di controllo demandati agli organi regionali riguardano l'analisi approfondita della contabilita' delle imprese, tenuta ai sensi del 'regolamento', ed il prelievo dei campioni da inviare alle analisi. L'esame approfondito della contabilita' consiste nel riscontro dei dati riportati nelle registrazioni di cui all'art. 6 del presente decreto con le giacenze di magazzino e con la documentazione commerciale. Tale tipo di controllo puo' avere cadenza annuale o trimestrale; esso deve essere completato da un verbale di verifica compilato in triplice esemplare, di cui l'originale da inviare all'A.I.M.A., uno da rilasciare all'impresa ed uno da trattenere agli atti, redatto secondo il fac-simile allegato 8, sottoscritto dal funzionario incaricato dei controlli e controfirmato dal rappresentante dell'impresa. Il prelievo dei campioni deve avvenire, secondo quanto stabilito all'art. 10, paragrafo 2, del 'regolamento', a seconda della cadenza dei controlli amministrativo-contabili, almeno una volta ogni quattordici giorni di lavorazione del latte scremato e del latte scremato in polvere, oppure una volta ogni ventotto giorni di lavorazione e deve riguardare il latte scremato o il latte scremato in polvere e le miscele in lavorazione il giorno del controllo, ed il prodotto finito ottenuto. La frequenza dei controlli e dei prelievi dei campioni deve essere inoltre stabilita tenendo conto, in particolare, dell'entita' dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati dall'impresa interessata. I campioni prelevati devono essere inviati per le analisi a laboratori statali o di enti pubblici (istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi, universita', ecc.). Il prelievo dei campioni effettuato da parte degli organi di controllo, secondo le modalita' stabilite con decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978, va eseguito sempre in almeno quattro esemplari da utilizzare nel seguente modo: due da inviare entro quarantotto ore dal prelievo al laboratorio che deve eseguire l'analisi; uno da consegnare all'impresa; uno da conservare a disposizione per le eventuali analisi in contraddittorio. Il prelievo dei campioni deve essere verbalizzato e il verbale firmato dal funzionario che ha eseguito il prelievo e da un incaricato dell'impresa. L'organo di controllo deve tempestivamente comunicare all'impresa interessata il risultato delle analisi. Qualora l'impresa, previa esibizione delle analisi fatte eseguire sul proprio campione, contesti il risultato, si procede, sul campione a disposizione, ad una terza analisi da eseguire in contraddittorio, a spese dell'interessato, presso un laboratorio di analisi di un ente pubblico scelto di comune accordo. I laboratori di analisi di cui al quinto comma del presente articolo devono effettuare tutte le ricerche obbligatoriamente prescritte all'art. 10, paragrafo 1 e 2, del 'regolamento', secondo le modalita' indicate nelle note riportate in calce ai bollettini di analisi e di controllo di cui agli allegati 11 e 12 al presente decreto. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del 'regolamento' il dosaggio del latte scremato in polvere deve essere eseguito almeno in doppio mediante un'analisi che sara' effettuata in conformita' del metodo indicato all'allegato III del 'regolamento' e riportato all'allegato 13 del presente decreto. L'organo di controllo, sulla base dei risultati delle analisi, provvede a compilare i bollettini di analisi e di controllo che dovranno essere redatti in triplice esemplare. L'accertamento del tenore in acqua del latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela secondo quanto disposto al secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 10 del 'regolamento', qualora si verifichino tutte le condizioni in esso previste, puo' avvenire presso lo stabilimento di produzione. In tal caso l'organo di controllo deve darne comunicazione al laboratorio incaricato delle analisi che e' esonerato dall'effettuare la specifica ricerca".