Art. 3.
  Le  imprese produttrici di mangimi composti prodotti in conformita'
dell'art. 4, par. 1 del regolamento CEE n. 1725/79 possono utilizzare
gli  imballaggi  gia'  stampati  sui quali figura l'indicazione della
precedente percentuale  minima  obbligatoria  di  latte  scremato  in
polvere   incorporata   fino  ad  esaurimento  degli  stock  di  tali
imballaggi,   purche'   indichino   la   nuova   percentuale   minima
obbligatoria  del  latte  scremato  in  polvere contenuto nel mangime
attraverso un timbro apposto o etichetta incollata  sull'imballaggio,
fermo restando l'obbligo di indicare sul cartellino quanto prescritto
all'art. 4, paragrafo 2 del "regolamento".
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 4 agosto 1988
                                                 Il Ministro: MANNINO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI