Art. 10. 1. Il vincolo a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sulle cauzioni singole o collettive comunque prestate resta fermo sino a quando l'Amministrazione stessa non sia stata interamente soddisfatta dell'importo delle carte valori postali concesse in dotazione ai rivenditori. 2. Per le cauzioni collettive il vincolo permane indipendentemente dal termine di scadenza della relativa convenzione.