Art. 10.
  1.  Il  vincolo  a  favore dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni  sulle  cauzioni  singole  o  collettive   comunque
prestate  resta  fermo sino a quando l'Amministrazione stessa non sia
stata interamente soddisfatta dell'importo delle carte valori postali
concesse in dotazione ai rivenditori.
  2.  Per le cauzioni collettive il vincolo permane indipendentemente
dal termine di scadenza della relativa convenzione.