Art. 11.
  1.   La   restituzione  di  carte  valori  all'ufficio  postale  e'
consentita soltanto nei limiti previsti dalle  norme  vigenti  o  nel
caso di cessazione di attivita' del rivenditore.
  2.  La  direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni
stabilisce, anche in relazione all'entita' dei valori  periodicamente
prelevati,  la  periodicita'  dei prelevamenti stessi e determina gli
uffici presso cui i rivenditori devono effettuare i prelievi.