Art. 11. 1. La restituzione di carte valori all'ufficio postale e' consentita soltanto nei limiti previsti dalle norme vigenti o nel caso di cessazione di attivita' del rivenditore. 2. La direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce, anche in relazione all'entita' dei valori periodicamente prelevati, la periodicita' dei prelevamenti stessi e determina gli uffici presso cui i rivenditori devono effettuare i prelievi.