Art. 12. 
  1. Le quantita' di carte valori postali costituenti le dotazioni di
cui ai precedenti articoli sono comprese fra le carte valori  postali
in essere presso i cassieri e i depositari provinciali sulla base dei
titoli  rappresentativi  delle  stesse  rilasciati  dai   rivenditori
all'atto della  costituzione  o  della  modificazione  delle  singole
dotazioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, addi' 13 febbraio 1987 
                                                    Il Ministro: GAVA 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1988 Registro n.  38
Poste, foglio n. 217. 
 
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Nota Redazionale 
  Il testo riportato e' gia' integrato con  le  correzioni  apportate
dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 07/09/1988, n. 210 durante  il
periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.