Art. 12. 1. Le quantita' di carte valori postali costituenti le dotazioni di cui ai precedenti articoli sono comprese fra le carte valori postali in essere presso i cassieri e i depositari provinciali sulla base dei titoli rappresentativi delle stesse rilasciati dai rivenditori all'atto della costituzione o della modificazione delle singole dotazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 13 febbraio 1987 Il Ministro: GAVA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1988 Registro n. 38 Poste, foglio n. 217. --------------- Nota Redazionale Il testo riportato e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 07/09/1988, n. 210 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.