Art. 2.
  1.  La dotazione di carte valori postali da costituire, a richiesta
del rivenditore cauzionante, e' pari ad una levata  commisurata  alla
media  mensile  dei  prelevamenti dell'anno precedente, aumentata del
20% con arrotondamento per eccesso alle L. 50.000  per  le  dotazioni
inferiori a L. 1.000.000 ed a L. 100.000 per quelle superiori.
  2. La dotazione viene concessa una sola volta a ciascun rivenditore
ed e' costituita, senza dar  luogo  ad  aggio,  che,  invece,  spetta
all'atto  di  ciascun successivo prelevamento di carte valori postali
presso gli uffici p.t.