Art. 2. 1. La dotazione di carte valori postali da costituire, a richiesta del rivenditore cauzionante, e' pari ad una levata commisurata alla media mensile dei prelevamenti dell'anno precedente, aumentata del 20% con arrotondamento per eccesso alle L. 50.000 per le dotazioni inferiori a L. 1.000.000 ed a L. 100.000 per quelle superiori. 2. La dotazione viene concessa una sola volta a ciascun rivenditore ed e' costituita, senza dar luogo ad aggio, che, invece, spetta all'atto di ciascun successivo prelevamento di carte valori postali presso gli uffici p.t.