Art. 5.
  1.  E'  facolta'  dei  rivenditori  prestare  cauzione collettiva e
solidale tra piu'  rivenditori  attraverso  enti  o  cooperative  tra
rivenditori  legalmente  costituiti;  in  tal  caso,  la misura della
cauzione e' ridotta ad 1/20 dell'importo complessivo delle  dotazioni
e comunque non puo' essere inferiore a 100 milioni di lire.