Art. 5. 1. E' facolta' dei rivenditori prestare cauzione collettiva e solidale tra piu' rivenditori attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti; in tal caso, la misura della cauzione e' ridotta ad 1/20 dell'importo complessivo delle dotazioni e comunque non puo' essere inferiore a 100 milioni di lire.