Art. 6. 1. La cauzione singola o collettiva rimane vincolata a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fino al pagamento dei valori dati in dotazione ai rivenditori. 2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si rivale sulla cauzione, singola o collettiva, in tutti i casi in cui la dotazione di carte valori postali concessa ai rivenditori sia smarrita, sottratta o distrutta anche per eventi di forza maggiore nonche' in qualsiasi altra circostanza che impedisca il recupero della dotazione stessa.