Art. 6.
  1.  La  cauzione  singola  o  collettiva  rimane vincolata a favore
dell'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni  fino  al
pagamento dei valori dati in dotazione ai rivenditori.
  2.  L'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni si
rivale sulla cauzione, singola o collettiva, in tutti i casi  in  cui
la  dotazione  di  carte  valori  postali concessa ai rivenditori sia
smarrita, sottratta o distrutta anche per eventi  di  forza  maggiore
nonche'  in  qualsiasi  altra  circostanza  che impedisca il recupero
della dotazione stessa.