Art. 7.
  1.  La  cauzione  collettiva  deve  essere  prestata tramite enti o
cooperative fra i rivenditori, con  i  quali  e'  stipulata  apposita
convenzione   in  ordine  alla  prestazione  della  cauzione  per  la
fornitura, ai soci dello stesso ente o cooperativa, di una  dotazione
di valori postali, senza anticipato pagamento.