Art. 9.
  1.    Verificandosi   inadempienze   da   parte   di   rivenditori,
l'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  richiede
all'ente  o  cooperativa cauzionante il versamento dell'importo delle
carte valori postali mancanti alla dotazione.
  2.  Ove  l'ente  o  cooperativa  cauzionante  non  provveda,  entro
quindici   giorni   dalla   richiesta,   al   relativo    versamento,
l'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomuncazioni  provvede
all'incameramento della cauzione fino alla concorrenza dell'ammontare
dell'insolvenza.  In tal caso e' fatto obbligo all'ente o cooperativa
cauzionante di reintegrare immediatamente la cauzione.
  3.   Per   le   cauzioni  singole  l'incameramento  viene  eseguito
immediatamente.