Art. 9. 1. Verificandosi inadempienze da parte di rivenditori, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni richiede all'ente o cooperativa cauzionante il versamento dell'importo delle carte valori postali mancanti alla dotazione. 2. Ove l'ente o cooperativa cauzionante non provveda, entro quindici giorni dalla richiesta, al relativo versamento, l'Amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni provvede all'incameramento della cauzione fino alla concorrenza dell'ammontare dell'insolvenza. In tal caso e' fatto obbligo all'ente o cooperativa cauzionante di reintegrare immediatamente la cauzione. 3. Per le cauzioni singole l'incameramento viene eseguito immediatamente.