(Protocollo - art. III)
                            Articolo III 
  I fondi di cui al comma a)  del  precedente  articolo  II  verranno
erogati per un importo non superiore a lire 39 miliardi per il 1987 e
a lire 17 miliardi annui dal 1988 al 1990. 
  I fondi di cui al comma b) verranno ripartiti come segue: 
    a) contributi a fondo perduto, per un  importo  non  superiore  a
lire 22 miliardi per il 1987 e a lire 10 miliardi annui dal  1988  al
1990; 
    b) crediti finanziari, per un importo non  superiore  a  lire  17
miliardi per il 1987 e a lire 7 miliardi annui dal 1988 al  1990,  da
erogarsi in dollari USA rimborsabili in diciotto anni, di  cui  5  di
grazia, con un tasso di interesse del 2,50 per cento  annuo  in  rate
semestrali. 
  Sara' previsto che le somme stanziate e non impegnate nell'anno  di
riferimento possano essere utilizzate negli anni successivi.