(Protocollo - art. 1)
    

  PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO L'OZONOSFERA

Le Parti al presente Protocollo,

Essendo  Parti  alla  Convenzione  di  Vienna per la protezione della
ozonosfera;

Memori  del  loro  obbligo, ai sensi di tale Convenzione, di adottare
adeguati provvedimenti per tutelare la salute dell'uomo e  l'ambiente
da effetti nocivi derivanti o che possono derivare da attivita' umane
che modificano o possono modificare l'ozonosfera;

Riconoscendo  che  l'emissioni  a livello mondiale di talune sostanze
possono impoverire in misura significativa o modificare in altro modo
l'ozonosfera,  tanto  da  farne eventualmente derivare effetti nocivi
per la salute umana e per l'ambiente;

Consapevoli dei potenziali effetti climatici delle emissioni di dette
sostanze;

Coscienti  che  le  misure adottate per proteggere l'ozonosfera dalla
deplezione  dovrebbero  essere  fondate  su  cognizioni  scientifiche
pertinenti, tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche;
Determinate  a  proteggere  l'ozonosfera  con  l'adozione  di  misure
precauzionali per regolamentare equamente, il volume mondiale  totale
delle  emissioni  delle  sostanze  che impoveriscono l'ozonosfera, in
vista dell'obiettivo finale  della  loro  eliminazione,  secondo  gli
sviluppi   delle   conoscenze   scientifiche,   e  tenendo  conto  di
considerazioni tecniche ed economiche,

Riconoscendo  la  necessita'  di  norme  speciali per far fronte alle
esigenze dei Paesi in  via  di  sviluppo  per  quanto  riguarda  tali
sostanze;

Notando   i  provvedimenti  precauzionali  gia'  adottati  a  livello
nazionale  e  regionale  per  controllare  le  emissioni  di   alcuni
fluorocarboni,

Considerando    l'importanza    di    promuovere   una   cooperazione
internazionale per la ricerca e lo sviluppo  della  scienza  e  della
tecnologia  per  quanto  riguarda  il  controllo e la riduzione delle
emissioni di sostanze che impoveriscono l'ozonosfera,  tenendo  conto
segnatamente dei fabbisogni dei paesi in via di sviluppo,

     HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
 
                         ARTICOLO 1: DEFINIZIONI
      
Ai fini del presente protocollo:
1.  Per  "Convenzione"  si  intende  la  Convenzione di Vienna per la
protezione dell'ozonosfera adottata il 22 marzo 1985.
2.  Per  "Parti" si intendono le Parti al presente Protocollo, a meno
che il contesto non imponga diversamente.
3. Per "Segretariato" si intende il segretariato della Convenzione.
4.  Per  "sostanza  regolamentata"  si  intende una sostanza elencata
all'Annesso A al presente Protocollo, sia isolata,  o  in  miscuglio.
Tuttavia  tale  definizione  esclude  ogni sostanza di tale natura se
essa e' contenute in un prodotto manufatto diverso da un  contenitore
utilizzato per trasporto o l'immagazzinaggio della sostanza elencata.
5. Per "produzione" si intende la quantita' di sostanze regolamentate
prodotte, detratta la quantita' distrutta per mezzo di tecnologie che
saranno approvate dalle Parti.
6.   Per  "consumo"  si  intende  la  produzione  incrementata  delle
importazioni, detratte le esportazioni di sostanze regolamentate.
7.  Per  "livelli  calcolati"  della produzione, delle importazioni e
delle esportazioni e del consumo, si intendono i livelli  determinati
in conformita' con l'articolo 3.
8. Per "razionalizzazione industriale" si intende il trasferimento di
tutta o di una Parte del livello calcolato della  produzione  di  una
Parte ad un'altra Parte, per migliorare il rendimento economico o per
far  fronte   a   previsti   fabbisogni   dovuti   ad   insufficienze
nell'approvvigionamento a causa della chiusura di stabilimenti.