(Protocollo - art. 10)
                   ARTICOLO 10: ASSISTENZA TECNICA 
    

1.  Le  Parti,  nell'ambito  delle disposizioni dell'Articolo 4 della
Convenzione, e tenendo conto in particolare delle esigenze dei  paesi
in  via  di  sviluppo,  coopereranno  nel  promuovere  una assistenza
tecnica  volta  ad  agevolare  l'adesione  al  Protocollo  e  la  sua
attuazione.
2.  Ogni Parte o Firmatario al presente Protocollo puo' presentare al
Segretariato una richiesta di assistenza  tecnica  per  applicare  le
disposizioni del presente Protocollo o parteciparvi.
3.   Durante   la  loro  prima  riunione,  le  Parti  procederanno  a
deliberazioni  sui  modi  di  adempiere   agli   obblighi   enunciati
nell'Articolo  9,  e  nei  paragrafi  1  e  2  del presente Articolo,
compresa la preparazione di piani di lavoro.  Tali  piani  di  lavoro
dovranno  in  particolar  modo  tener  conto  dei  fabbisogni e delle
situazioni  dei  Paesi  in  via  di  sviluppo.   Gli   Stati   e   le
Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sono Parti
al Protocollo  dovrebbero  essere  incoraggiati  a  partecipare  alle
attivita' specificate in tali piani di lavoro.