(Protocollo - art. 11)
                  ARTICOLO 11: RIUNIONI DELLE PARTI 
    

1.  Le  Parti  dovranno  tenere  riunioni  ad intervalli regolari. Il
Segretariato convochera' la prima riunione delle  Parti  un  anno  al
piu'   tardi  dopo  la  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente
Protocollo, in concomitanza con una riunione della  Conferenza  delle
Parti  alla  Convenzione,  qualora  una riunione della Conferenza sia
prevista per quel periodo.
2.  In  seguito,  saranno  tenute  ulteriori riunioni ordinarie delle
Parti, a meno che le Parti non decidano diversamente, in concomitanza
con  le  riunioni  della  Conferenza  delle  Parti  alla Convenzione.
Riunioni straordinarie delle Parti potranno aver luogo  in  qualsiasi
alro  momento  se una riunione delle Parti lo ritiene necessario o su
richiesta a scritta di una qualsiasi delle Parti,  a  condizione  che
questa domanda, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei
mesi seguenti la data di cominicazione di detta richiesta alle  Parti
ad opera del Segretariato.
3. Durante la loro prima riunione, le Parti dovranno:
a)  adottare  per  consenso,  il regolamento di procedura per le loro
riunioni;
b)  adottare  per  consenso  il  regolamento  finanziario  di  cui al
paragrafo 2 dell'Articolo 13;
c)  istituire i gruppi di esperti di cui all'articolo 6 e specificare
il loro mandato;
d)  esaminare  ed adottare le procedure ed i meccanismi istituzionali
di cui all'Articolo 8;
e) iniziare la preparazione dei piani di lavoro in conformita' con il
paragrafo 3, dell'Articolo 10.
Le riunioni delle Parti saranno incaricate di:
a) controllare l'attuazione del presente Protocollo;
b)  decidere su qualsiasi rettifica o riduzione di cui al paragrafo 9
dell'articolo 2;
c)  decidere  su  qualsiasi  aggiunta,  inserimento o soppressione di
sostanze negli annessi e sulle relative misure di regolamentazione in
conformita' con il paragrafo 10 dell'Articolo 2;
d)  di  stabilire,  qualora  necessario, direttive o procedure per la
comunicazione dei dati come disposto nell'Articolo 7 e nel  paragrafo
3 dell'Articolo 9;
(e)  esaminare  le  richieste  di  assistenza  tecnica  presentate in
conformita' con il paragrafo 2 dell'Articolo 10;
(f)  esaminare i rapporti predisposti dal Segretariato in conformita'
con il capoverso (c) dell'Articolo 12;
(g)   valutare,  in  conformita'  con  l'Articolo  6,  le  misure  di
regolamentazione disposte dall'Articolo 2;
(h) esaminare ed adottare, a seconda delle necessita', le proposte di
emendamento del presente Protocollo o  di  qualsiasi  annesso,  o  di
aggiunta di un nuovo annesso;
(i) esaminare ed adottare il bilancio preventivo per l'attuazione del
presente Protocollo;
(i)  prendere  in  esame ed adottare ogni provvedimento supplementare
che possa essere necessario al fine del conseguimento degli scopi del
presente Protocollo.
4.   L'Organizzazione   delle   Nazioni  Unite,  le  sue  Istituzioni
specializzate  e  l'Agenzia  Internazionale  per  l'Energia  Atomica,
nonche'  ogni  Stato che non e' Parte al presente Protocollo, possono
farsi rappresentare da osservatori alle riunioni  delle  Parti.  Ogni
organo o organismo nazionale o internazionale governativo qualificato
nei  settori  connessi  alla  protezione  della  ozonosfera  che   ha
informato   il   Segretariato   del   proprio   desiderio   di  farsi
rappresentare ad una riunione delle Parti in qualita' di osservatore,
puo'  essere  ammesso  a  prendervi parte, a meno che un terzo almeno
delle  Parti  presenti  non  vi  si  opponga.   L'ammissione   e   la
partecipazione  degli  osservatori  sono  soggette  al  rispetto  del
regolamento di procedura adottato dalle Parti.