(Protocollo - art. 16)
                   ARTICOLO 16: ENTRATA IN VIGORE 
    

1.  Il presente Protocollo entrera' in vigore il 1 gennaio 1989, a
condizione che almeno undici strumenti di ratifica,  di  accettazione
di  approvazione  del  Protocollo  o di adesione al Protocollo, siano
stati depositati a tale data da Stati o da  Organizzazioni  regionali
di  integrazione  economica  il cui consumo di sostanze regolamentate
rappresenti almeno i  due  terzi  del  consumo  mondiale  stimato  di
sostanze  regolamentate  nel  1986,  ed  a condizione che siano state
osservate le disposizioni del  paragrafo  1  dell'Articolo  17  della
Convenzione.  Se  queste  condizioni  non  sono state soddisfatte per
quella data, il Protocollo entrera' in vigore il  novantesimo  giorno
successivo   alla  data  alla  quale  queste  condizioni  sono  state
soddisfatte.
2.  Nessuno  degli  strumenti  di  cui  sopra  depositato  da una
Organizzazione  regionale  di  integrazione  economica  ai  fini  del
paragrafo  1  sara'  considerato  come  uno  strumento  che  viene ad
aggiungersi agli strumenti gia' depositati dagli Stati membri di tale
Organizzazione.
3.  Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato od
Organizzazione regionale di integrazione economica diviene  Parte  al
presente  Protocollo  il  novantesimo  giorno successivo alla data di
deposito del proprio  strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di
approvazione o di adesione.