ARTICOLO 16: ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il 1 gennaio 1989, a condizione che almeno undici strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione del Protocollo o di adesione al Protocollo, siano stati depositati a tale data da Stati o da Organizzazioni regionali di integrazione economica il cui consumo di sostanze regolamentate rappresenti almeno i due terzi del consumo mondiale stimato di sostanze regolamentate nel 1986, ed a condizione che siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 17 della Convenzione. Se queste condizioni non sono state soddisfatte per quella data, il Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data alla quale queste condizioni sono state soddisfatte. 2. Nessuno degli strumenti di cui sopra depositato da una Organizzazione regionale di integrazione economica ai fini del paragrafo 1 sara' considerato come uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti gia' depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato od Organizzazione regionale di integrazione economica diviene Parte al presente Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.