(Protocollo - art. 17)
     ARTICOLO 17: PARTI CHE ADERISCONO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE 
    

Fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  5, ogni Stato od
Organizzazione regionale d'integrazione economica che  diviene  Parte
al presente Protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, deve
farsi carico immediatamente  della  totalita'  dei  suoi  obblighi  a
termini  dell'articolo  2  e  dell'articolo 4, che incombono a quella
data agli  Stati  ed  alle  Organizzioni  regionali  di  integrazione
economica   divenute  Parti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
Protocollo.