ARTICOLO 2: MISURE DI REGOLAMENTAZIONE 1. Ciascuna parte si assicurera' che, per il periodo di dodici mesi avente inizio il primo giorno del settimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Annesso A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Al termine di detto periodo, ciascuna Parte che produca una o piu' di tali sostanze si assicurera' che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986 ad eccezione di un eventuale incremento di tale livello non superiore al 10% massimo rispetto ai livelli del 1986. Tale incremento sara' consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'Articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti. 2. Ciascuna Parte si assicurera' che, per il periodo di dodici mesi avente inizio il primo giorno del trentasettesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate di cui alla categoria II dell'Annesso A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Ciascuna Parte che produce una o piu' di tali sostanze si assicurera' che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento non superiore al 10% massimo rispetto al livello del 1986. Tale incremento sara' consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti. Le modalita' per l'attuazione di tali provvedimenti saranno decise dalle Parti nella loro prima riunione dopo il primo esame scientifico. 3. Ciascuna Parte si assicurera' che, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994 e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I dell'Annesso A non superi annualmente l'80% del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produce una o piu' di tali sostanze si assicurera' che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione di tali sostanze non superi annualmente l'80% del suo livello calcolato di produzione nel 1986. Tuttavia, al fine di far fronte ai fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'Articolo 5, ed ai fini della razionalizzazione industriale tra le Parti, il suo livello calcolato di produzione potra' superare tale limite, fino al dieci per cento massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1986. 4. Ciascuna Parte si assicurera' che per il periodo dal 1 luglio 1998 fino al 30 giugno 1999, ed in ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate elencate nella categoria I dell'Annesso A non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produca una o piu' di tali sostanze si assicurera' che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello di produzione per il 1986. Tuttavia, al fine di far fronte alle esigenze nazionali di base delle Parti che operano ai sensi dell'Articolo 5, ed ai fini della razionalizzazione industriale tra le Parti, il livello calcolato di produzione di detta Parte potra' superare tale limite fino al quindici per cento massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente paragrafo entrera' in vigore, a meno di decisione contraria delle parti, presa in riunione a maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti, che rappresentino almeno due terzi del livello calcolato totale di consumo delle Parti di tali sostanze. Questa decisione sara' esaminata ed adottata alla luce delle valutazioni di cui all'Articolo 6. 5. Qualsiasi Parte il cui livello calcolato di produzione nel 1986 delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I dell'Annesso A e' stato inferiore a venticinque kilotonnellate puo', ai fini della razionalizzazione industriale, trasferire a qualunque Parte, o ricevere da ogni altra Parte, quantitativi di produzione in eccedenza dei limiti stabiliti nei paragrafi 1, 3 e 4, a condizione che il totale globale dei livelli calcolati di produzione non superi i limiti di produzione stabiliti nel presente Articolo. In tal caso, ogni trasferimento di produzione sara' notificato al Segretariato alla data di detto trasferimento e non piu' tardi. 6. Qualsiasi Parte che non e' soggetta all'Articolo 5 e che dispone, al 16 settembre 1987, di impianti in via di costruzione per la produzione di sostanze regolamentate, o che ha stipulato contratti in tal senso anteriormente al 16 settembre 1987, e che abbia incluso le relative previsioni nella legislazione nazionale anteriormente al 1 gennaio 1987 puo' aggiungere la produzione prodotta da tali impianti alla sua produzione di tali sostanze per il 1986, al fine di determinare il suo livello calcolato di produzione per il 1986, a condizione che la costruzione di tali impianti sia completata entro il 31 dicembre 1990 e che tale produzione non incrementi il livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate di quella Parte oltre 0.5 kg. pro capite. 7. Qualsiasi trasferimento di produzione ai sensi del paragrafo 5 od ogni aggiunta di produzione, in conformita' con il paragrafo 6, sara' notificato al segretariato alla data di tale trasferimento o aggiunta e non piu' tardi. 8. a) Alcune Parti che sono Stati Membri di una Organizzazione regionale di integrazione economica, cosi' come definita all'Articolo 1(6) della Convenzione possono stabilire di comune accordo che esse adempieranno congiuntamente ai loro obblighi riguardo al consumo in conformita' al presente Articolo, a condizione che il totale globale del loro livello calcolato di consumo non superi i livelli disposti dal presente Articolo. b) Le Parti ad un accordo di tal sorta informeranno il Segretariato dei termini dell'Accordo, prima della data di riduzione del consumo che e' oggetto dell'Accordo. c) Tale Accordo diverra' operativo solo se tutti gli Stati Membri della Organizzazione regionale di integrazione economica e l'Organizzazio ne interessata sono Parti nel Protocollo, ed hanno notificato al Segretariato le modalita' di attuazione che intendono applicare. 9. a) In base alle valutazioni effettuate in conformita' con l'Articolo 6, le Parti possono decidere se: (i) debbano essere rettificati i potenziali fattori di impoverimento dello ozono specificati all'Annesso A, ed in tal caso, quali debbano essere tali rettifiche; (ii) debbano essere effettuate ulteriori rettifiche e riduzioni di produzione o di consumo delle sostanze regolamentate rispetto ai livelli del 1986, ed in tale caso, quali debbano essere la portata, l'ammontare ed i tempi di tali rettifiche e riduzioni. b) Le proposte relative a tali rettifiche saranno comunicate alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione delle Parti nel corso della quale saranno sottoposte per approvazione. c) Nel prendere tali decisioni le Parti dovranno fare ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso. Qualora si siano esauriti tutti gli sforzi volti ad ottenere tale consenso senza raggiungere un accordo, le decisioni suddette saranno adottate, in ultima istanza, da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino almeno il cinquanta per cento del consumo totale delle sostanze regolamentate delle Parte. d) Le decisioni, che saranno vincolanti per tutte le Parti, dovranno essere immediatamente comunicate alle Parti dal Depositario. A meno che non sia diversamente disposto nelle decisioni, esse entreranno in vigore allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di diramazione della comunicazione da parte del Depositario. 10. (a) In base alle valutazioni effettuate in conformita' con l'Articolo 6 del presente Protocollo, ed in conformita' con la procedura fissata all'Articolo 9 della Convenzione, le Parti possono decidere: (i) se determinate sostanze, ed in tal caso quali, debbono essere aggiunte o soppresse in ogni annesso al presente Protocollo; (ii) il funzionamento, la portata ed i tempi delle misure di regolamentazione che dovrebbero essere applicate a tali sostanze; (b) Ogni decisione di tal specie entrera' in vigore, a condizione che sia stata approvata con voto di maggioranza di due terzi delle Parti presenti e che hanno espresso il voto. 11. In deroga alle disposizioni contenute nel presente Articolo, le Parti possono adottare provvedimenti piu' rigorosi di quelli disposti dal presente Articolo.