(Protocollo - art. 2)
               ARTICOLO 2: MISURE DI REGOLAMENTAZIONE 
    

1.  Ciascuna  parte si assicurera' che, per il periodo di dodici mesi
avente inizio il primo giorno del settimo mese successivo  alla  data
di  entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per
ogni periodo di dodici mesi, il  suo  livello  calcolato  di  consumo
delle  sostanze  regolamentate  della  categoria I dell'Annesso A non
superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Al termine di
detto periodo, ciascuna Parte che produca una o piu' di tali sostanze
si assicurera' che il  suo  livello  calcolato  di  produzione  delle
sostanze  non  superi  il  suo livello calcolato di produzione per il
1986 ad eccezione di un eventuale  incremento  di  tale  livello  non
superiore   al  10%  massimo  rispetto  ai  livelli  del  1986.  Tale
incremento sara' consentito solo nella misura in cui corrisponde alla
soddisfazione  dei  fabbisogni  nazionali  di base delle Parti di cui
all'Articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione  industriale  tra
le Parti.
2.  Ciascuna  Parte si assicurera' che, per il periodo di dodici mesi
avente inizio il primo giorno  del  trentasettesimo  mese  successivo
alla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo,  e
successivamente, per ogni periodo di  dodici  mesi,  il  suo  livello
calcolato  di  consumo  delle  sostanze  regolamentate  di  cui  alla
categoria II dell'Annesso A non superi il suo  livello  calcolato  di
consumo  per  il  1986. Ciascuna Parte che produce una o piu' di tali
sostanze si assicurera' che il suo livello  calcolato  di  produzione
delle  sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per
il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento non superiore al 10%
massimo rispetto al livello del 1986.
Tale incremento sara' consentito solo nella misura in cui corrisponde
alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base  delle  Parti  di
cui  all'articolo  5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale
tra le Parti. Le modalita' per  l'attuazione  di  tali  provvedimenti
saranno  decise  dalle  Parti nella loro prima riunione dopo il primo
esame scientifico.
3.  Ciascuna  Parte  si  assicurera' che, per il periodo dal 1 luglio
1993 al 30 giugno 1994 e successivamente, per ogni periodo di  dodici
mesi,   il   suo   livello   calcolato   di  consumo  delle  sostanze
regolamentate di cui alla  categoria  I  dell'Annesso  A  non  superi
annualmente  l'80%  del  suo  livello  calcolato di consumo nel 1986.
Ciascuna Parte che produce una o piu' di tali sostanze si assicurera'
che,  per  gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione
di tali  sostanze  non  superi  annualmente  l'80%  del  suo  livello
calcolato  di produzione nel 1986. Tuttavia, al fine di far fronte ai
fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'Articolo 5, ed ai
fini della razionalizzazione industriale tra le Parti, il suo livello
calcolato di produzione potra' superare tale limite,  fino  al  dieci
per  cento  massimo  del  suo  livello calcolato di produzione per il
1986.
4. Ciascuna Parte si assicurera' che per il periodo dal 1 luglio 1998
fino al 30 giugno 1999, ed in ogni successivo periodo di dodici mesi,
il  suo  livello  calcolato  di  consumo delle sostanze regolamentate
elencate nella categoria I dell'Annesso A non superi  annualmente  il
cinquanta  per  cento  del suo livello calcolato di consumo nel 1986.
Ciascuna Parte che produca una o piu' di tali sostanze si assicurera'
che,  per  gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione
delle sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del  suo
livello  di  produzione per il 1986.  Tuttavia, al fine di far fronte
alle esigenze nazionali di base delle  Parti  che  operano  ai  sensi
dell'Articolo  5,  ed ai fini della razionalizzazione industriale tra
le Parti, il livello calcolato di produzione di  detta  Parte  potra'
superare  tale  limite  fino  al  quindici  per cento massimo del suo
livello calcolato di produzione per il 1986.  Il  presente  paragrafo
entrera'  in vigore, a meno di decisione contraria delle parti, presa
in riunione a  maggioranza  di  due  terzi  delle  parti  presenti  e
votanti,  che  rappresentino  almeno  due terzi del livello calcolato
totale di consumo delle Parti  di  tali  sostanze.  Questa  decisione
sara'  esaminata  ed  adottata  alla  luce  delle  valutazioni di cui
all'Articolo 6.
5.  Qualsiasi  Parte  il cui livello calcolato di produzione nel 1986
delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I  dell'Annesso  A
e'  stato  inferiore a venticinque kilotonnellate puo', ai fini della
razionalizzazione  industriale,  trasferire  a  qualunque  Parte,   o
ricevere da ogni altra Parte, quantitativi di produzione in eccedenza
dei limiti stabiliti nei paragrafi 1, 3 e  4,  a  condizione  che  il
totale  globale  dei  livelli  calcolati  di  produzione non superi i
limiti di produzione stabiliti nel presente Articolo.  In  tal  caso,
ogni  trasferimento  di  produzione  sara' notificato al Segretariato
alla data di detto trasferimento e non piu' tardi.
6.  Qualsiasi Parte che non e' soggetta all'Articolo 5 e che dispone,
al 16 settembre 1987, di  impianti  in  via  di  costruzione  per  la
produzione di sostanze regolamentate, o che ha stipulato contratti in
tal senso anteriormente al 16 settembre 1987, e che abbia incluso  le
relative  previsioni nella legislazione nazionale anteriormente al 1›
gennaio 1987 puo' aggiungere la produzione prodotta da tali  impianti
alla  sua  produzione  di  tali  sostanze  per  il  1986,  al fine di
determinare il suo livello calcolato di produzione  per  il  1986,  a
condizione  che  la costruzione di tali impianti sia completata entro
il 31 dicembre 1990 e che tale produzione non incrementi  il  livello
calcolato  annuo  di  consumo  delle sostanze regolamentate di quella
Parte oltre 0.5 kg. pro capite.
7.  Qualsiasi trasferimento di produzione ai sensi del paragrafo 5 od
ogni aggiunta di produzione, in conformita' con il paragrafo 6, sara'
notificato al segretariato alla data di tale trasferimento o aggiunta
e non piu' tardi.
8.     a)  Alcune  Parti  che sono Stati Membri di una Organizzazione
regionale di integrazione economica, cosi' come definita all'Articolo
1(6)  della  Convenzione possono stabilire di comune accordo che esse
adempieranno congiuntamente ai loro obblighi riguardo al  consumo  in
conformita'  al presente Articolo, a condizione che il totale globale
del loro livello calcolato di consumo non superi i  livelli  disposti
dal presente Articolo.
b)  Le  Parti  ad  un  accordo  di  tal  sorta  informeranno  il
Segretariato dei termini dell'Accordo, prima della data di  riduzione
del consumo che e' oggetto dell'Accordo.
c)  Tale  Accordo  diverra'  operativo  solo  se tutti gli Stati
Membri della Organizzazione regionale  di  integrazione  economica  e
l'Organizzazio  ne  interessata  sono  Parti nel Protocollo, ed hanno
notificato al Segretariato le modalita' di attuazione  che  intendono
applicare.
9.      a)  In  base  alle  valutazioni effettuate in conformita' con
l'Articolo 6, le Parti possono decidere se:
(i)  debbano essere rettificati i potenziali fattori di impoverimento
dello ozono specificati all'Annesso A, ed in tal caso, quali  debbano
essere tali rettifiche;
(ii)  debbano  essere  effettuate ulteriori rettifiche e riduzioni di
produzione o di consumo  delle  sostanze  regolamentate  rispetto  ai
livelli  del  1986, ed in tale caso, quali debbano essere la portata,
l'ammontare ed i tempi di tali rettifiche e riduzioni.
b)  Le  proposte  relative a tali rettifiche saranno comunicate
alle Parti dal Segretariato almeno  sei  mesi  prima  della  riunione
delle   Parti   nel   corso   della   quale  saranno  sottoposte  per
approvazione.
c)  Nel  prendere  tali  decisioni  le Parti dovranno fare ogni
sforzo per raggiungere un accordo  per  consenso.  Qualora  si  siano
esauriti  tutti  gli  sforzi  volti  ad  ottenere tale consenso senza
raggiungere un accordo, le decisioni suddette  saranno  adottate,  in
ultima  istanza,  da  un  voto a maggioranza di due terzi delle Parti
presenti e votanti, che rappresentino almeno il cinquanta  per  cento
del consumo totale delle sostanze regolamentate delle Parte.
d)  Le  decisioni,  che  saranno vincolanti per tutte le Parti,
dovranno essere immediatamente comunicate alle Parti dal Depositario.
A  meno  che  non  sia  diversamente  disposto  nelle decisioni, esse
entreranno in vigore allo scadere di un periodo  di  sei  mesi  dalla
data di diramazione della comunicazione da parte del Depositario.
10.     (a)  In  base  alle valutazioni effettuate in conformita' con
l'Articolo 6 del  presente  Protocollo,  ed  in  conformita'  con  la
procedura  fissata all'Articolo 9 della Convenzione, le Parti possono
decidere:
(i)  se  determinate  sostanze,  ed  in tal caso quali, debbono
essere aggiunte o soppresse in ogni annesso al presente Protocollo;
(ii)  il  funzionamento,  la portata ed i tempi delle misure di
regolamentazione che dovrebbero essere applicate a tali sostanze;
(b)  Ogni  decisione  di  tal  specie  entrera'  in  vigore,  a
condizione che sia stata approvata con voto  di  maggioranza  di  due
terzi delle Parti presenti e che hanno espresso il voto.
11.  In  deroga alle disposizioni contenute nel presente Articolo, le
Parti possono adottare provvedimenti piu' rigorosi di quelli disposti
dal presente Articolo.