(Protocollo - art. 3)
           ARTICOLO 3: COMPUTO DEI LIVELLI REGOLAMENTATII 
    

Ai  fini  degli  articoli  2  e 5, ciascuna Parte determina, per ogni
categoria di sostanze dell'Annesso A, i livelli calcolati:
(a)   della sua produzione:
i)  moltiplicando  la  propria  produzione  annua  di  ciascuna
sostanza   regolamentata   per   il   potenziale   di   impoverimento
dell'ozonosfera  relativo a tale sostanza, specificato all'Annesso A.
ii) addizionando i risultati, per ogni categoria;
(b)     delle  sue rispettive importazioni ed esportazioni applicando
mutatis mutandis, la procedura stabilita al paragrafo (a);
(c)       del suo consumo, addizionando i propri livelli calcolati di
produzione  e  di  importazione,  e  detraendo  il  proprio   livello
calcolato  di esportazioni, cosi' come determinato in conformita' con
i paragrafi (a) e (b). Tuttavia, a decorrere  dal  1›  gennaio  1993,
nessuna  esportazione di sostanze regolamentate in Stati che non sono
Parti potra' essere detratta nel  calcolare  il  livello  di  consumo
della Parte esportatrice.