ARTICOLO 3: COMPUTO DEI LIVELLI REGOLAMENTATII Ai fini degli articoli 2 e 5, ciascuna Parte determina, per ogni categoria di sostanze dell'Annesso A, i livelli calcolati: (a) della sua produzione: i) moltiplicando la propria produzione annua di ciascuna sostanza regolamentata per il potenziale di impoverimento dell'ozonosfera relativo a tale sostanza, specificato all'Annesso A. ii) addizionando i risultati, per ogni categoria; (b) delle sue rispettive importazioni ed esportazioni applicando mutatis mutandis, la procedura stabilita al paragrafo (a); (c) del suo consumo, addizionando i propri livelli calcolati di produzione e di importazione, e detraendo il proprio livello calcolato di esportazioni, cosi' come determinato in conformita' con i paragrafi (a) e (b). Tuttavia, a decorrere dal 1 gennaio 1993, nessuna esportazione di sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti potra' essere detratta nel calcolare il livello di consumo della Parte esportatrice.