(Protocollo - art. 4)
ARTICOLO 4: REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI  CON  STATI  OD
             ORGANISMI CHE NON SONO PARTI AL PROTOCOLLO 
    

1.      Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore del presente
Protocollo, ciascuna Parte dovra' vietare l'importazione di  sostanze
regolamentate  provenienti  da  qualunque  Stato  che non e' Parte al
presente Protocollo.
2.     A decorrere dal 1 gennaio 1993, le Parti di cui al paragrafo 1
dell'articolo 5 non debbono piu' esportare sostanze regolamentate  in
Stati che non sono Parti al presente Protocollo.
3.     Entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata
in vigore del  presente  Protocollo,  le  Parti  stabiliscono  in  un
annesso  un  elenco  dei  prodotti  contenenti sostanze regolamentate
conformente  con  le  procedure  specificate  all'articolo  10  della
Convenzione.  Le Parti che non hanno formulato obiezioni all'annesso,
in conformita' con le procedure di cui sopra, vietano, entro un  anno
a   decorrere   dalla   data   di  entrata  in  vigore  dell'annesso,
l'importazione di questi prodotti in provenienza da  qualunque  Stato
che non e' Parte al presente Protocollo.
4.      Entro  un  periodo  di  cinque anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti decidono riguardo
alla  possibilita' di vietare o limitare le importazioni, provenienti
da qualunque Stato che  non  e'  Parte  al  presente  Protocollo,  di
prodotti   la  cui  produzione  abbia  richiesto  l'uso  di  sostanze
regolamentate, ma che non contengono  dette  sostanze.  Qualora  tale
possibilita'  venga accettata, le Parti stabiliscono in un annesso un
elenco di tali prodotti, in  base  alle  procedure  dell'articolo  10
della  Convenzione.   Le  parti  che non hanno formulato obiezioni in
proposito,  conformemente  con  le  predette  procedure   vietano   o
limitano, nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti provenienti da
qualsiasi Stato che non e' Parte al presente Protocollo.
5.        Ciascuna  Parte  dissuade  l'esportazione  di  tecniche  di
produzione o di utilizzazione di sostanze regolamentate in ogni Stato
che non e' Parte al presente Protocollo.
6.      Ciascuna  parte  dovra' astenersi dal fornire sussidi, aiuti,
crediti,  fideiussioni  o  schemi  assicurativi   supplementari   per
l'esportazione,  in  Stati che non sono Parti al presente Protocollo,
di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da  agevolare  la
produzione di sostanze regolamentate.
7.      Il  disposto  dei paragrafi 5 e 6 non si applica ai prodotti,
attrezzature, impianti o tecnologie atti a  migliorare  la  messa  al
bando,  il  ricupero,  il riciclaggio o la distruzione delle sostanze
regolamentate,  a  promuovere   la   produzione   dei   prodotti   di
sostituzione,  o  a  contribuire  in  altro modo alla riduzione delle
emissioni di sostanze regolamentate.
8.      In  deroga  alle  disposizioni  del  presente  Articolo 2, le
importazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4  provenienti  da  qualunque
Stato  che  non  e'  Parte al presente Protocollo, saranno consentite
qualora venga accertato, attraverso riunione delle Parti,  che  detto
Stato  e'  pienamente  conforme  con  l'Articolo  2 e con il presente
Articolo, e  che  ha  presentato  appositi  dati  a  tal  fine,  come
specificato nell'Articolo 7.