ARTICOLO 4: REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON STATI OD ORGANISMI CHE NON SONO PARTI AL PROTOCOLLO 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuna Parte dovra' vietare l'importazione di sostanze regolamentate provenienti da qualunque Stato che non e' Parte al presente Protocollo. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1993, le Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non debbono piu' esportare sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti al presente Protocollo. 3. Entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti stabiliscono in un annesso un elenco dei prodotti contenenti sostanze regolamentate conformente con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non hanno formulato obiezioni all'annesso, in conformita' con le procedure di cui sopra, vietano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da qualunque Stato che non e' Parte al presente Protocollo. 4. Entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti decidono riguardo alla possibilita' di vietare o limitare le importazioni, provenienti da qualunque Stato che non e' Parte al presente Protocollo, di prodotti la cui produzione abbia richiesto l'uso di sostanze regolamentate, ma che non contengono dette sostanze. Qualora tale possibilita' venga accettata, le Parti stabiliscono in un annesso un elenco di tali prodotti, in base alle procedure dell'articolo 10 della Convenzione. Le parti che non hanno formulato obiezioni in proposito, conformemente con le predette procedure vietano o limitano, nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non e' Parte al presente Protocollo. 5. Ciascuna Parte dissuade l'esportazione di tecniche di produzione o di utilizzazione di sostanze regolamentate in ogni Stato che non e' Parte al presente Protocollo. 6. Ciascuna parte dovra' astenersi dal fornire sussidi, aiuti, crediti, fideiussioni o schemi assicurativi supplementari per l'esportazione, in Stati che non sono Parti al presente Protocollo, di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da agevolare la produzione di sostanze regolamentate. 7. Il disposto dei paragrafi 5 e 6 non si applica ai prodotti, attrezzature, impianti o tecnologie atti a migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze regolamentate, a promuovere la produzione dei prodotti di sostituzione, o a contribuire in altro modo alla riduzione delle emissioni di sostanze regolamentate. 8. In deroga alle disposizioni del presente Articolo 2, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 provenienti da qualunque Stato che non e' Parte al presente Protocollo, saranno consentite qualora venga accertato, attraverso riunione delle Parti, che detto Stato e' pienamente conforme con l'Articolo 2 e con il presente Articolo, e che ha presentato appositi dati a tal fine, come specificato nell'Articolo 7.