ARTICOLO 5: PARTICOLARE SITUAZIONE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 1. Qualsiasi Parte sia un paese in via di sviluppo, ed il cui livello cancolato di consumo annuale di sostanze regolamentate e' inferiore a 0.3. Kg. pro capite alla data dell'entrata in vigore del relativo Protocollo, o in qualunque data successiva entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo avra' diritto, per far fronte ai propri fabbisogni nazionali di base a differire la propria conformita' con le misure di regolamentazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'Articolo 2, per un periodo di dieci anni successivo all'anno specificato nei suddetti paragrafi. Tuttavia tale Parte non potra' superare un livello calcolato di consumo annuale di 0.3 Kg. pro capite. Essa avra' diritto ad utilizzare la media del suo livello calcolato di consumo annuale per il periodo 1995/1997 compreso, oppure un livello calcolato di consumo annuale di 0.3. kg. pro capite, a seconda di quale dei due sia piu' basso, come base di conformita' con le misure di regolamentazione. 2. Le Parti si impegnano ad agevolare l'accesso delle Parti che sono paesi in via di sviluppo a sostanze e tecnologie alternative che non presentano rischi per l'ambiente ed a prestar loro assistenza per una sollecita utilizzazione di tali sostanze e tecnologie alternative. 3. Le Parti si impegnano ad agevolare a livello sia bilaterale che multilaterale, la fornitura di sussi'di, aiuti, crediti, fideiussioni o schemi assicurativi alle Parti che sono in via di sviluppo per l'utilizzazione di tecnologie alternative e prodotti di sostituzione.