(Protocollo - art. 5)
   ARTICOLO 5: PARTICOLARE SITUAZIONE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 
    

1.      Qualsiasi  Parte  sia  un paese in via di sviluppo, ed il cui
livello cancolato di consumo annuale  di  sostanze  regolamentate  e'
inferiore  a 0.3. Kg. pro capite alla data dell'entrata in vigore del
relativo Protocollo, o in qualunque data successiva entro dieci  anni
dalla data di entrata in vigore del Protocollo avra' diritto, per far
fronte ai propri fabbisogni nazionali di base a differire la  propria
conformita'  con le misure di regolamentazione di cui ai paragrafi da
1 a 4 dell'Articolo 2,  per  un  periodo  di  dieci  anni  successivo
all'anno  specificato nei suddetti paragrafi. Tuttavia tale Parte non
potra' superare un livello calcolato di consumo annuale  di  0.3  Kg.
pro capite. Essa avra' diritto ad utilizzare la media del suo livello
calcolato di consumo  annuale  per  il  periodo  1995/1997  compreso,
oppure  un  livello  calcolato  di  consumo  annuale  di 0.3. kg. pro
capite, a seconda di quale dei due  sia  piu'  basso,  come  base  di
conformita' con le misure di regolamentazione.
2.      Le  Parti si impegnano ad agevolare l'accesso delle Parti che
sono paesi in via di sviluppo a sostanze e tecnologie alternative che
non presentano rischi per l'ambiente ed a prestar loro assistenza per
una  sollecita  utilizzazione   di   tali   sostanze   e   tecnologie
alternative.
3.    Le Parti si impegnano ad agevolare a livello sia bilaterale che
multilaterale, la fornitura di sussi'di, aiuti, crediti, fideiussioni
o  schemi  assicurativi  alle  Parti  che sono in via di sviluppo per
l'utilizzazione di tecnologie alternative e prodotti di sostituzione.