(Protocollo - art. 6)
 ARTICOLO 6: VALUTAZIONE E RIESAME DELLE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE 
    

A decorrere dal 1990 ed in seguito almeno ogni quattro anni, le
Parti procederanno ad una valutazione dell'efficacia delle misure  di
regolamentazione  disposte  nell'articolo 2 in base alle informazioni
scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche  in  loro  possesso.
Almeno  un  anno  prima  di  ogni valutazione, le Parti convocheranno
appositi  gruppi  di  lavoro  di  esperti  qualificati  nei  predetti
settori,  determinando  la  composizione ed il mandato di ciascuno di
tali gruppi. Entro un anno a decorrere  dalla  loro  convocazione,  i
gruppi  comunicheranno le loro conclusioni alle Parti, per il tramite
del Segretariato.