(Protocollo - art. 9)
ARTICOLO  9:  RICERCA,  SVILUPPO,  OPINIONE  PUBBLICA  E  SCAMBIO  DI
                            INFORMAZIONI 
    

1.  Le  parti  dovranno  cooperare,  in  conformita'  con le loro
legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar
conto  i  fabbisogni  dei  Paesi  in  via di sviluppo, per promuovere
direttamente  o  attraverso  organi  internazionali  competenti,   la
ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti:
a)  le tecnologie ottimali per migliorare la messa al bando, il
ricupero, il riciclaggio o la distruzione di sostanze  regolamentate,
o ridurre in altri modi le loro emissioni;
b)   le  possibili  alternative  alle  sostanze  regolamentate,
nonche' a prodotti contenenti tali sostanze e a  prodotti  fabbricati
con esse;
c)   costi  e  profitti  delle  strategie  di  regolamentazione
pertinenti.
2.  Le   Parti   dovranno   cooperare  a  livello  individuale,
congiuntamente  o  attraverso  organi   nazionali   competenti,   nel
promuovere  la  consapevolezza  dell'opinione  pubblica riguardo agli
effetti sull'ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e  di
altre sostanze che impoveriscono la ozonosfera.
3.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore del presente
Protocollo e ad ogni biennio successivo ciascuna Parte sottoporra' al
Segretario  un  resoconto delle attivita' che ha svolto in attuazione
del presente Articolo.