ARTICOLO 9: RICERCA, SVILUPPO, OPINIONE PUBBLICA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le parti dovranno cooperare, in conformita' con le loro legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar conto i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, per promuovere direttamente o attraverso organi internazionali competenti, la ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti: a) le tecnologie ottimali per migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione di sostanze regolamentate, o ridurre in altri modi le loro emissioni; b) le possibili alternative alle sostanze regolamentate, nonche' a prodotti contenenti tali sostanze e a prodotti fabbricati con esse; c) costi e profitti delle strategie di regolamentazione pertinenti. 2. Le Parti dovranno cooperare a livello individuale, congiuntamente o attraverso organi nazionali competenti, nel promuovere la consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo agli effetti sull'ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e di altre sostanze che impoveriscono la ozonosfera. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo e ad ogni biennio successivo ciascuna Parte sottoporra' al Segretario un resoconto delle attivita' che ha svolto in attuazione del presente Articolo.